Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sezione II
Sentenza 27 marzo 2024, n. 314

Presidente: Ianigro - Estensore: De Mattia

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente, all'epoca dei fatti dipendente del Comune di Mondolfo nel ruolo di comandante del Corpo di Polizia municipale, inizialmente inquadrata nel livello VII - categoria D3, allega di aver svolto le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000 in forza di provvedimenti sindacali assunti ai sensi dell'art. 109, comma 2, del medesimo decreto legislativo, per i primi due anni in qualità di responsabile del Corpo della Polizia municipale e per i restanti anni in qualità di responsabile del settore "Polizia Locale e Attività Produttive".

Con la gravata deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 29 giugno 2011 è stata disposta una modifica alla vigente struttura organizzativa del Comune, anche attraverso la soppressione del settore n. 8 "Polizia Locale e Attività Produttive", per effetto del passaggio delle competenze sulle attività produttive al SUAP e della trasformazione del Corpo di Polizia locale in servizio di staff alle dirette dipendenze del sindaco. Conseguentemente, la vigente dotazione organica è stata adattata alle nuove esigenze.

Di qui il presente ricorso, con cui la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato sotto distinti profili. In particolare, ella assume che, con l'eliminazione del settore n. 8 dalla pianta organica dell'ente, sarebbe venuta meno la figura del responsabile del settore con funzioni dirigenziali, con la conseguenza [che] la stessa sarebbe stata privata della posizione organizzativa corrispondente alle funzioni dirigenziali esercitate sino a quel momento, e ciò in violazione della l. n. 65 del 1986 e del regolamento comunale sull'inquadramento dei dipendenti pubblici.

La ricorrente, inoltre, ha fatto riserva di intraprendere un'azione risarcitoria per il ristoro degli asseriti danni economici patiti in conseguenza della mancata percezione dell'indennità correlata allo svolgimento di tali funzioni dirigenziali.

Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Mondolfo.

Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2024 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, occorrono talune precisazioni in punto di fatto.

Con la gravata delibera n. 99 del 29 giugno 2011, il Comune ha proceduto ad una prima modifica della struttura organizzativa dell'ente, la quale è proseguita per fasi successive.

In particolare, con delibera di Giunta comunale n. 96 del 29 maggio 2012 (non impugnata), vi è stata una nuova modifica a seguito del collocamento a riposo di un dipendente, consistita nella riduzione dei settori a cinque per effetto di altri accorpamenti e nel mantenimento del Corpo di Polizia locale quale servizio di staff.

In attuazione, poi, della l.r. n. 1/2014 nel frattempo intervenuta, con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 22 aprile 2014, si è disposta una ulteriore modifica della struttura organizzativa con l'aggiunta di un sesto settore, denominato "Polizia Locale ed Amministrativa", la dirigenza del quale è stata conferita alla ricorrente con atto del sindaco datato 30 aprile 2014.

Quest'ultima, infine, è stata collocata a riposo nell'anno 2022.

2.1. Il Comune ha eccepito la carenza di interesse in capo alla ricorrente, sia originaria, non essendo alla stessa derivato alcun decremento stipendiale a seguito di tale riorganizzazione, sia sopravvenuta, alla luce dei successivi provvedimenti adottati dall'ente e non fatti oggetto di impugnazione, oltre che in ragione dell'avvenuto suo pensionamento.

2.2. La ricorrente ha replicato a tali eccezioni e ha ribadito la sussistenza del proprio interesse quantomeno ai fini risarcitori, essendosi ella espressamente riservata di proporre la relativa azione.

2.3. Reputa, dunque, il Collegio che si possa prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'ente e che si possa passare allo scrutinio di merito, anche in ragione dell'infondatezza del gravame.

3. In primo luogo, giovano alcune precisazioni sul thema decidendum.

L'atto impugnato, in quanto ridefinisce l'organizzazione della struttura organizzativa del Comune e prevede l'allocazione del Corpo di Polizia locale in posizione di staff alle dirette dipendenze del sindaco, viene in rilievo quale atto di macro-organizzazione, sebbene abbia inevitabili risvolti anche sullo svolgimento delle mansioni lavorative della ricorrente; la domanda è quindi unicamente il riscontro della conformità a legge di tale nuovo assetto organizzativo. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che, qualora oggetto del giudizio fossero stati gli atti riguardanti le singole posizioni organizzative (quale quella dell'istante) o un presunto demansionamento, il Collegio avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione del T.A.R., trattandosi di atti di gestione del datore di lavoro sottoposti alla giurisdizione del giudice ordinario.

3.1. Ciò posto, l'art. 9 della l. n. 65 del 1986 - legge-quadro sull'ordinamento della Polizia municipale - recita: "1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. 2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi".

La giurisprudenza amministrativa, dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, ha chiarito, al riguardo, che, ai sensi della citata disposizione, il comandante della Polizia municipale è responsabile verso il sindaco, il quale a sua volta è l'organo titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1053; C.d.S., Sez. V, 17 febbraio 2006, n. 616).

Ne consegue che l'allocazione del servizio di Polizia municipale in posizione di staff alle dipendenze del sindaco non è in contrasto con l'art. 9 della l. n. 65 del 1986; di contro, sarebbe illegittimo un provvedimento che ponesse il comandante della Polizia municipale alle dipendenze di un funzionario del Comune ovvero interponesse una figura di raccordo tra il comandante della Polizia locale e il sindaco, in quanto equivarrebbe a trasferire a tale figura di raccordo funzioni di governo che per legge competono al sindaco (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 8 novembre 2013, n. 2709; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1053). Ma tale ultima evenienza nel caso di specie non ricorre, atteso che con l'atto qui gravato il Corpo di Polizia locale è stato assegnato alle dirette dipendenze del sindaco senza alcuna interposizione e dunque in perfetta aderenza al dato normativo. Quest'ultimo, infatti, impone, come unico limite, che sia salvaguardata l'autonomia funzionale e gerarchica del comandante nell'esercizio delle prerogative ad esso assegnate direttamente dalla legge, senza la sua subordinazione ad un'altra figura dirigenziale.

Inoltre, va chiarito che l'impugnata delibera ha previsto semplicemente la soppressione di un settore, l'ottavo, sdoppiandone le funzioni e riallocandole, ovvero le attività produttive in capo al SUAP e la Polizia locale quale ufficio di staff del sindaco. Tale scelta, connotata da ampi margini di discrezionalità e pertanto sottratta al sindacato di questo giudice se non per illogicità macroscopiche (nella specie non ravvisabili), è stata adeguatamente motivata e risponde a criteri di ragionevolezza e a principi di funzionalità, di efficienza e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, la quale si inserisce in un processo di riordino più ampio, proseguito con l'adozione di provvedimenti successivi.

3.2. Il ricorso, pertanto, è infondato e non merita accoglimento.

4. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.