Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 1° marzo 2024, n. 2039

Presidente: Lopilato - Estensore: Conforti

FATTO E DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l'appello proposto dai signori Emilio S. e Magda S. avverso la sentenza del T.a.r. per la Calabria n. 114 del 22 gennaio 2019, resa nell'ambito di un giudizio di ottemperanza.

2. Il giudizio ha ad oggetto l'ottemperanza della sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1155 del 7 agosto 2013, che, in accoglimento dell'opposizione alla stima, ha liquidato agli odierni appellanti la somma di euro 253.784,00, ordinando al Comune di Sersale di depositare la stessa presso la Cassa depositi e prestiti (al netto dell'indennità provvisoria eventualmente già depositata), unitamente agli interessi legali a far data dal decreto di esproprio (13 aprile 1992) e sino al deposito.

La sentenza ha altresì condannato il Comune di Sersale il pagamento della somma di euro 5.000,00, oltre accessori di legge e interessi legali, liquidata a titolo di spese legali.

3. Si espongono i fatti rilevanti per il giudizio.

3.1. Con il decreto di esproprio del 13 aprile 1992, il Comune di Sersale ha espropriato le aree censite al foglio 27, partt. 100, 101 e 308 dei signori Maria S.C., nella qualità di erede di Anselmo S.C., e dei signori Emilio S., Magda S. e Annamaria S., liquidando la relativa indennità di esproprio.

3.2. Ritenendo la somma non corrispondente al valore dei beni, con due distinti atti di citazione la signora Maria S.C. nella qualità di erede di Anselmo S.C. e i signori Emilio S., Magda S. e Annamaria S. hanno proposto opposizione alla stima innanzi alla Corte di appello di Catanzaro.

3.3. Con la sentenza n. 1155 del 7 agosto 2013, la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto le domanda di opposizione alla stima proposte dagli attori e ha condannato il Comune di Sersale al pagamento della maggiore somma di euro 253.784,00.

4. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Calabria, i signori Emilio S., Magda S. hanno domandato l'ottemperanza della sentenza della Corte d'appello.

4.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Sersale, resistendo al ricorso e opponendo, in particolare, che in data 26 luglio 2013 è stata deliberata la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente comunale, che precluderebbe l'esperimento di procedure esecutive da parte dei creditori.

4.2. Con la sentenza n. 114/2019, il T.a.r. ha dichiarato estinto il giudizio e ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio.

In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che fosse applicabile l'art. 248, comma 2, d.lgs. n. 287/2000, in quanto il credito dei ricorrenti scaturirebbe da una fattispecie verificatasi antecedentemente rispetto alla dichiarazione di dissesto deliberata dal Comune.

5. I ricorrenti hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado, formulando due motivi di appello (il secondo, in verità, per dichiarato "mero tuziorismo").

5.1. Con l'impugnazione, i signori S. sostengono che la sentenza del T.a.r. sarebbe errata in quanto avrebbe applicato la norma di cui all'art. 248 d.lgs. n. 267/2000 ad un credito venuto ad esistenza successivamente alla dichiarazione di dissesto. Non sarebbe applicabile, inoltre, al caso di specie, l'art. 5 del d.l. n. 80 del 29 marzo 2004, convertito con modificazioni dalla l. n. 140 del 28 maggio 2004, in quanto "i "fatti di gestione" per cui è causa (i.e. il decreto di esproprio del 13 aprile 1992) risalgono ad epoca ben antecedente all'entrata in vigore della novella in parola".

5.2. Si è costituito in giudizio il Comune, resistendo all'appello ed evidenziando giurisprudenza favorevole alla sua tesi difensiva.

5.3. Con la memoria del 23 gennaio 2024, gli appellanti hanno evidenziato l'avvenuto adempimento parziale da parte del Comune, che non ha pagato la somma di euro 30.887,77 a titolo di interessi, e, altresì, che «la fattispecie sfugge all'ipotesi di "blocco" prevista dal comma 2 dell'art. 248 del t.u.e.l. sicché, per le medesime ragioni, anche per il periodo di dissesto finanziario gli appellanti hanno pieno diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute dal Comune».

6. Alla camera di consiglio dell'8 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Relativamente al rigetto dell'appello, il Collegio richiama anche ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e con valore di precedente giurisprudenziale conforme, la precedente sentenza di questo Consiglio di Stato, Sez. V, 2 maggio 2023, n. 4372.

7.1. Nel richiamato precedente, i cui principi ben si adattano al caso di specie, si è affermato: "Ai sensi dell'art. 248, comma 2 e 4, del t.u.e.l., dalla data della dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 del citato t.u.e.l. non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. La disposizione esclude qualsivoglia possibilità di pagamento dei debiti pregressi, se non per il tramite della procedura rimessa all'organo straordinario di liquidazione di cui agli artt. 252 e seg. dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000. Dalla data di dichiarazione di dissesto i singoli creditori non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive per debiti che rientrano ormai nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione fino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 del t.u.e.l., né i debiti insoluti possono produrre rivalutazione monetaria e interessi di qualsiasi natura.

Scopo precipuo della procedura di dissesto è quello di realizzare un assetto che assicuri il ripiano dei debiti dell'ente locale, laddove questo non sia in grado di far fronte alle pretese creditorie attraverso le procedure ordinarie di risanamento del bilancio (artt. 193 e 194 t.u.e.l.). Ciò tanto per il mezzo della scissione del bilancio dissestato da quello riequilibrato: nel primo vanno a confluire la massa dei debiti (art. 254 t.u.e.l.) e dei crediti (art. 255 t.u.e.l.) dell'ente; col bilancio risanato, invece, l'Amministrazione dovrà adottare i necessari provvedimenti che incidano, eliminandole o attenuandole, sulle cause che hanno determinato lo squilibrio finanziario (art. 259 t.u.e.l.). A siffatto soddisfacimento dei crediti, nei limiti dell'attivo disponibile, è deputato l'organo straordinario di liquidazione, il quale provvede a formulare una proposta ai creditori di soluzione, per lo più parziale, dei crediti vantati, sulla base di una ripartizione che assicuri la par condicio. Lo scopo delle norme sullo stato di dissesto è quello di salvaguardare le funzioni fondamentali dell'ente in stato di insolvenza, permettendogli di recuperare una situazione finanziaria di riequilibrio e, quindi, di normalità gestionale e di capienza finanziaria, che altrimenti sarebbe compromessa dai debiti sorti nel periodo precedente.

Secondo l'Adunanza plenaria (sent. 12 gennaio 2022, n. 1), la disciplina normativa sul dissesto del Comune, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo, con l'unico limite rappresentato dall'approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della gestione liquidatoria; dopo tale data, è evidente che non sarà più possibile imputare alcunché a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza" (C.d.S., Sez. V, 2 maggio 2023, n. 4372).

7.2. Dai principi esposti dal citato precedente, si ricava che "il divieto di azioni esecutive individuali e l'estinzione dei giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima" (C.d.S., n. 4372 del 2023, cit.; C.G.A.R.S., 29 ottobre 2018, n. 590) e anche se "tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente" (C.d.S., Sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2141, e C.G.A.R.S., 9 luglio 2018, n. 382).

7.3. Si evidenzia che nessun rilievo assume la circostanza, dedotta dagli appellanti, che il Comune abbia proceduto a dare spontaneo adempimento all'obbligo di pagamento delle somme costituenti la sorte capitale, non incidendo tale circostanza sull'applicazione dell'art. 248 d.lgs. n. 267/2000 (e in particolare sull'applicazione dell'art. 248, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui "i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria"), di cui, in ragione di quanto chiarito dai precedenti richiamati, sussistono i presupposti applicativi.

8. Conseguentemente, per le motivazioni sinora esposte, l'appello deve essere respinto.

9. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 3354/2019, lo respinge.

Compensa le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Calabria, sez. II, sent. n. 114/2019.