Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 19 febbraio 2024, n. 1646
Presidente: Simeoli - Estensore: Ravasio
FATTO
1. I signori F. sono proprietari nel Comune di Serra Riccò di un fabbricato, con relativo terreno pertinenziale, che ricade all'interno di una fascia di rispetto autostradale.
2. A seguito di segnalazione della Società Autostrade s.p.a. il Comune accertava che i signori F. avevano realizzato, all'esterno del fabbricato, alcune opere in difformità dalla concessione edilizia n. 32/1983, con la quale era stata assentita la ristrutturazione dell'immobile; conseguentemente il Comune, con ordinanza del 19 giugno 1987 ingiungeva la demolizione delle opere suddette.
3. La allora proprietaria del fabbricato con istanza del 26 gennaio 1988 chiedeva il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, in relazione alla quale la Società Autostrade rendeva parere sfavorevole, trovandosi il fabbricato all'interno della fascia di rispetto. Parere negativo veniva espresso anche dalla Provincia di Genova. A tali pareri negativi faceva seguito il provvedimento del Comune di Serra Riccò del 14 febbraio 1995, con cui veniva negata la sanatoria.
4. Avverso tale provvedimento e i presupposti pareri negativi proponeva impugnazione la proprietà.
5. In limine all'udienza di discussione i signori F., nel frattempo succeduti alla madre nella proprietà dell'immobile, depositavano in giudizio la concessione in sanatoria n. 20366 del 13 febbraio 2006, pronunciata sulla domanda di condono del 9 dicembre 2004 presentata ai sensi della l. n. 326/2003, a mezzo della quale il Comune di Serra Riccò ha legittimato opere consistenti in "trasformazione di parte di un locale ad uso magazzino in locali abitabili in ampliamento di appartamento esistente; modifiche interne e di facciata conseguenti il cambio d'uso".
6. Il TAR, pertanto, con la sentenza in epigrafe indicata dichiarava il ricorso originario improcedibile, e la Società Autostrade impugnava la concessione edilizia in sanatoria del 9 dicembre 2004, con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio.
7. All'esito del giudizio il TAR, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva il ricorso osservando che «in situazioni-limite come quella in esame (in cui si tratta di mere modifiche interne di immobile esistente da lungo tempo), se non si vuole imporre alla proprietà privata una limitazione del tutto scissa da qualunque interesse pubblico, deve ritenersi che il soggetto competente possa rifiutare il proprio assenso solo indicando quelle ulteriori diverse "finalità perseguite con la normativa di cui si tratta e capaci di giustificarla" (cfr. Corte cost., 22 giugno 1971, n. 133) che - non essendo praticamente possibile una previsione di ampliamento o di diversa sistemazione del tracciato - verrebbero di fatto sacrificate dall'edificazione; atteso che, se per un verso anche in questa sede la società ricorrente nulla indica ai fini da ultimo indicati, per un altro e dirimente verso nel caso de quo le opere sanate hanno una consistenza tale da non incidere con le indicate finalità, trattandosi di opere di mera trasformazione interna; considerato che, in tale ottica, trattasi di interventi esistenti in loco da diversi anni, senza che sia in proposito mai sorta alcuna questione concernente le esigenze perseguite dalla invocata fascia di rispetto".
8. Ha proposto appello la Società Autostrade.
9. I signori F. si sono costituiti in giudizio per resistere all'impugnazione.
10. La causa è stata chiamata all'udienza straordinaria del 4 dicembre 2023, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. Con il primo motivo d'appello la Società Autostrade ripropone le censure relativa alla violazione dell'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 e dell'art. 33 della l. n. 47/1985 in relazione al d.m. n. 1404 del 1968 di attuazione dell'art. 19 della l. n. 765 del 1967 e all'art. 16 del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) e art. 26 del d.P.R. 495/1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada), difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti.
11.1. Deduce l'appellante che il TAR avrebbe errato nel ritenere che le opere oggetto di condono avrebbero avuto rilevanza meramente interna, dal momento che l'intervento si è compendiato in un ampliamento, tanto che nella istanza di condono l'intervento veniva ascritto a quelli di ristrutturazione, ex art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001; inoltre sono state effettuate modifiche della facciata con realizzazione di balconate e scale.
In ogni caso il vincolo che insiste sulle fasce di rispetto autostradale ha natura assoluta e quindi rende irrilevanti le caratteristiche specifiche dell'intervento e preclude il condono edilizio per gli abusi di tipologia 2 e 3. La giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata nell'appellata sentenza è stata intesa in senso non corretto e non è idonea a sorreggere la decisione assunta dal TAR.
In ragione della finalità del vincolo che qui viene in considerazione, la Società Autostrade deduce poi l'erroneità della appellata sentenza laddove questa ha affermato non essere mai insorta alcuna questione circa le esigenze perseguite dalla fascia di rispetto.
11.2. Con il secondo motivo d'appello la Società Autostrade deduce omessa pronuncia sull'originario secondo motivo di ricorso, con cui si lamentava la violazione dell'art. 32 della l. 47/1985, in relazione alla circostanza che non era stato raccolto il parere della Società appellante, né dell'ANAS, sulla istanza di condono presentata ai sensi del d.l. n. 269/2003.
12. L'appello deve essere accolto.
12.1. Deve anzitutto rammentarsi che per giurisprudenza assolutamente consolidata, dalla quale non si vede ragione di decampare, «il vincolo delle fasce di rispetto stradale o viario è di inedificabilità assoluta traducendosi in un divieto assoluto di costruire che "rende inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale" e che "opera direttamente e automaticamente", per cui "una volta attestata in concreto la violazione del vincolo di inedificabilità, il parere dell'amministrazione sull'istanza di condono (ex art. 33 l. n. 47/1985) non potrebbe essere che negativo" (in termini, C.d.S., Sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3498, nonché, anche in seguito, C.d.S., Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 347)» (C.d.S., Sez. VII, 24 marzo 2023, n. 3035; C.d.S., Sez. VII, 18 agosto 2023, n. 7822). Il principio è stato statuito anche con specifico riferimento alla fascia di rispetto autostradale (C.d.S., Sez. II, 11 maggio 2020, n. 2949).
12.2. La natura assoluta del vincolo di inedificabilità di cui si discute è determinata dalla necessità, non solo di salvaguardare la sicurezza stradale e quella degli abitanti delle zone circostanti le arterie viarie, ma anche quella di garantire la possibilità di ampliamento di queste ultime, o di realizzare strutture connesse, minimizzando l'impatto dell'occupazione e della espropriazione dei suoli privati. Il vincolo di inedificabilità assoluta connesso alla presenza di una arteria autostradale, dunque, è anche preordinato ad evitare l'aumento di valore degli immobili preesistenti conseguente ad interventi che vadano al di là della mera manutenzione e conservazione, il quale aumento di valore comunque inciderebbe sulla indennità dovuta in occasione di un eventuale esproprio o di una eventuale occupazione temporanea. Nelle zone sulle quali insiste un vincolo di inedificabilità assoluto, sopravvenuto alla realizzazione di fabbricati, deve pertanto ritenersi consentito di effettuare solo gli interventi funzionali al mantenimento del bene nella sua consistenza originaria.
12.3. Conseguentemente, anche interventi che si traducano in ristrutturazione con ampliamento mediante recupero all'uso di volumi tecnici preesistenti non può ritenersi consentito, sebbene - come nella specie - possa non aver inciso sulla sagoma del fabbricato e, quindi, sull'ingombro di esso.
12.4. Alla luce delle considerazioni che precedono meritano accoglimento ambedue i motivi di ricorso.
12.4.1. Quanto al primo motivo perché la affermata natura meramente interna delle opere di ristrutturazione, avendo determinato un aumento della volumetria utile era certamente precluso dalla sussistenza del vincolo connesso alla presenza dell'autostrada.
12.4.2. Quanto al secondo motivo, per la ragione che per la natura del vincolo, il parere della Società Autostrade non avrebbe potuto, in ogni caso essere omesso: si rammenta, a tale proposito, che l'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 fa salvo quanto previsto dall'art. 33 della l. n. 47/1985, il quale, al comma 1, lett. c), stabilisce la assoluta impossibilità di condonare le opere realizzate in aree interessate da vincolo di inedificabilità assoluta, se il vincolo sia stato imposto prima della realizzazione delle opere abusive, comportando in caso contrario la necessità di acquisire il parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del vincolo, parere che nella specie pacificamente non è stato acquisito.
13. L'appello va, conclusivamente accolto. Conseguentemente l'appellata sentenza va riformata con accoglimento del ricorso originario e annullamento del titolo edilizio impugnato.
14. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l'effetto, in totale riforma dell'appellata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il permesso di costruire ex d.l. n. 269/2003, n. 20366 del 13 febbraio 2006, rilasciato dal Comune di Serra Riccò.
Compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Liguria, sez. I, sent. n. 316/2017.