Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione III
Sentenza 19 febbraio 2024, n. 461

Presidente: Bignami - Estensore: Fornataro

1. In via preliminare, il Tribunale osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio.

2. Con il provvedimento impugnato, adottato in forma semplificata ai sensi dell'art. 2 della legge 1990 n. 241, l'amministrazione ha respinto la domanda presentata dal ricorrente al fine di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in ragione della sua assunzione con contratto a tempo indeterminato.

L'amministrazione ha ritenuto carenti i presupposti normativi per la conversione a causa della mancata presentazione del nulla osta rilasciato dalla Prefettura.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'art. 3, comma 4.

La conversione postula tre condizioni: a) lo svolgimento di attività lavorativa come stagionale per almeno tre mesi; b) la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) il rispetto delle quote flussi.

I primi due requisiti non sono contestati nella fattispecie in esame.

Quanto al terzo, il Tribunale, in coerenza con consolidata giurisprudenza, osserva che la norma citata non pone in capo all'istante l'obbligo di acquisire l'attestazione della disponibilità di una quota, ai fini del c.d. decreto flussi, essendo solo necessario che siano rispettati i relativi limiti.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del t.u. sull'immigrazione, il lavoratore deve dimostrare, oltre che il possesso dei requisiti generali stabiliti per il rilascio del permesso di soggiorno, di aver svolto lavoro stagionale per il tempo previsto e di disporre di un lavoro a tempo indeterminato, mentre la verifica e l'attestazione circa la disponibilità di una "quota" di ingresso è un adempimento che deve essere assicurato d'ufficio dall'Amministrazione procedente (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 30 marzo 2023, n. 417; T.A.R. Toscana, Sez. II, 8 luglio 2020, n. 885; 5 dicembre 2019, n. 1644).

In altre parole, in mancanza di una previsione espressa circa l'onere per il richiedente di acquisire l'attestazione della disponibilità di una quota d'ingresso, detto adempimento deve essere soddisfatto d'ufficio dall'Amministrazione, essendo pertanto illegittimo il diniego di conversione del permesso di soggiorno, incentrato sull'assenza dell'attestazione della disponibilità della quota di ingresso (T.A.R. Lombardia, Sez. I, 25 agosto 2020, n. 1597; T.A.R. Lazio, Sez. II, 1° giugno 2016, n. 6458). Va aggiunto che l'art. 24, comma 10, cit. non prescrive che l'autorizzazione debba essere chiesta preventivamente per cui - essendo l'autorizzazione in questione preordinata a verificare se le quote di ingresso disponibili permettano la conversione - ben può imporsi all'Amministrazione di operare d'ufficio tale verifica acquisendo l'autorizzazione.

Ne deriva che il diniego impugnato si fonda su un presupposto - l'obbligo per il richiedente di dotarsi del nulla osta - che non trova riscontro nella disciplina di riferimento, con conseguente fondatezza dell'impugnazione in esame.

3. In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La considerazione della fattispecie complessiva conduce a compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;

2) compensa tra le parti le spese della lite.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.