Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione II
Sentenza 16 febbraio 2024, n. 138

Presidente: Morbelli - Estensore: Vitali

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società M.E.G. di Rossello Enrico & C. s.a.s. espone: di essere proprietaria di un compendio immobiliare sito nel Comune di Albenga, per il quale otteneva dal Comune il rilascio di sei distinti condoni per la regolarizzazione di manufatti eseguiti in assenza di titolo abilitativo, nonché i relativi certificati di agibilità; che, a seguito di un sopralluogo esperito nel contesto di una successiva pratica edilizia, il Comune avviava un procedimento finalizzato all'annullamento delle sei concessioni edilizie in sanatoria, avendo riscontrato una serie di difformità tra lo stato di fatto e la rappresentazione dell'immobile contenuta nei titoli edilizi in sanatoria; che, con ordinanza n. 83, prot. n. 22133 del 16 maggio 2018, il Comune di Albenga annullava le sei concessioni edilizie in sanatoria; che l'ordinanza veniva impugnata dinanzi a questo Tribunale, che, con sentenza n. 935/2019 del 7 dicembre 2019, accoglieva il ricorso; che, con ordinanza n. 291 del 10 luglio 2021, il Comune di Albenga, in esecuzione della succitata sentenza, ordinava alla M.E.G. la rimessione in pristino degli immobili in conformità ai titoli edilizi in sanatoria a suo tempo rilasciati in favore del sig. R. Giorgio; che, con segnalazione certificata di inizio attività del 14 dicembre 2021, prot. n. 53382, la M.E.G. comunicava al Comune l'avvio delle opere necessarie all'esecuzione della ordinanza; che, allo scadere del trentesimo giorno, la M.E.G. avviava l'esecuzione delle opere previste dalla SCIA; che, con nota prot. n. 3495 del 26 gennaio 2022, l'Amministrazione: contestava il puntuale adempimento dell'ordinanza n. 291/2020 in ragione della ritenuta inapplicabilità delle tolleranze costruttive di cui all'art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001; richiedeva la produzione di elaborati integrativi e dell'istanza di autorizzazione paesaggistica; sospendeva nelle more l'efficacia della SCIA; che, con memoria del 23 febbraio 2022 la M.E.G. partecipava al procedimento; che, con nota prot. n. 14890 del 28 marzo 2022, il Comune di Albenga concedeva alla MEG un termine di 30 giorni per fornire la documentazione richiesta, sospendendo l'efficacia della SCIA; che, con nota prot. n. 24642 del 31 maggio 2022, il Comune di Albenga confermava che, in attesa delle integrazioni richieste, la SCIA era da intendersi sospesa e da considerarsi priva di effetti.

Impugna la nota prot. gen. n. 24642 del 31 maggio 2022 e, a sostegno del gravame, deduce cinque motivi di ricorso, come segue.

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

Deduce l'illegittimità degli atti gravati poiché adottati in espressa violazione dell'art. 19 l. 241/1990, il quale impone all'Amministrazione di adottare eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività edilizia e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro e non oltre 30 giorni dal deposito della SCIA.

2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

Il Comune di Albenga, pur essendo stato diffidato a concludere il procedimento, avrebbe sospeso sine die il procedimento in attesa delle illegittime integrazioni documentali.

3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241.

Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Illogicità intrinseca ed estrinseca.

Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

Lamenta che l'Amministrazione non abbia esaminato la memoria della M.E.G., nella parte in cui sottolineava come il termine perentorio previsto dall'art. 19 l. 241/1990 per l'adozione di eventuali provvedimenti inibitori fosse ampiamente decorso.

4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Difetto di motivazione. Illogicità intrinseca ed estrinseca. Violazione del principio del legittimo affidamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

Deduce la violazione dell'art. 2 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, in quanto l'intervento, costituendo adempimento di un'ordinanza di ripristino e non eccedendo le tolleranze del 2%, non sarebbe soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

5) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34-bis d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Difetto di motivazione. Illogicità intrinseca ed estrinseca. Violazione del principio del legittimo affidamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

Deduce la violazione dell'art. 34-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 sulle tolleranze costruttive, che troverebbe applicazione anche con riferimento ai titoli edilizi in sanatoria.

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Albenga, controdeducendo.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2024 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo la società ricorrente deduce l'illegittimità degli atti gravati, in quanto - in tesi - adottati in violazione dell'art. 19 l. 241/1990, il quale impone all'Amministrazione di adottare eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività edilizia e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro e non oltre 30 giorni dal deposito della SCIA (che, nel caso di specie, rimonta al 14 dicembre 2021).

In effetti, l'Amministrazione ha disposto la sospensione della SCIA con nota 26 gennaio 2022, n. 3495 (doc. 10 delle produzioni 21 dicembre 2023 di parte comunale), oltre il termine di legge di 30 giorni.

Nondimeno, la sospensione dell'efficacia della SCIA è stata disposta - tra l'altro, ma soprattutto (vedi punto n. 6 della citata nota 26 gennaio 2022, n. 3495 - sul rilievo che l'intervento proposto, stante la diversa conformazione del sedime planimetrico come rappresentata nei titoli in sanatoria, non costituirebbe puntuale adempimento dell'ordinanza di rimessione in pristino n. 291/2020, e, pertanto, necessiterebbe dell'autorizzazione paesaggistica, essendo l'immobile sottoposto a vincolo (circostanza pacifica).

Vale la pena di rammentare che, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 311 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A», tra i quali figurano le "A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi" e le "A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime".

Orbene, è noto che la DIA (oggi SCIA) è un atto soggettivamente e oggettivamente privato che abilita all'esecuzione di determinate categorie di interventi edilizi, ferma restando però la necessaria sussistenza di tutti gli altri presupposti richiesti dalla normativa, soprattutto quelli posti a presidio di interessi particolarmente sensibili e rilevanti, in carenza dei quali la denuncia non può esplicare alcun effetto. Ne deriva che la SCIA priva dell'autorizzazione paesaggistica è inefficace. Nel caso di beni soggetti a vincolo paesaggistico la denuncia di inizio attività in assenza dell'autorizzazione paesaggistica non produce effetti (cfr., per tutte, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 giugno 2021, n. 1437).

Dunque, al fine di vagliare la legittimità dei provvedimenti che hanno disposto la sospensione degli effetti della SCIA in questione, appare dirimente l'esame del quarto motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente deduce per l'appunto la violazione dell'art. 2 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, sostenendo che l'intervento, costituendo adempimento di un'ordinanza di ripristino e non eccedendo le tolleranze del 2%, non sarebbe soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

Il motivo è infondato.

La prospettazione attorea mescola e confonde abilmente i due casi che l'art. 2 del d.P.R. n. 31/2017 prevede distintamente ai punti A.30 (demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi) e A.31 (opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime) dell'allegato A, esentandoli dall'autorizzazione paesaggistica.

Pare al collegio che, come giustamente ritenuto dal Comune nei provvedimenti impugnati, il concetto di tolleranze costruttive di cui all'art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 possa applicarsi soltanto nel caso del punto A.31 dell'allegato A al d.P.R. n. 31/2017, che implicitamente lo richiama, ovvero alle difformità realizzate in corso della messa in opera di un progetto approvato, non già rispetto ad interventi di rimessione in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi (nel caso di specie, l'ordinanza n. 291 del 10 luglio 2020), specificamente esentati dal precedente punto A.30 con una disposizione che non contiene alcun riferimento alle tolleranze costruttive, e che, costituendo eccezione alla regola generale della necessità di autorizzazione paesaggistica, è di stretta interpretazione e non tollera applicazione analogica (art. 12 disp. prel. c.c.).

A ciò si aggiunga che il motivo, infondatamente dedotto, è pure sfornito di prova, in quanto la società ricorrente, al di là di generiche allegazioni, non ha neppure fornito la dimostrazione che, calcoli alla mano, il progetto sotteso alla SCIA si discosti per meno del 2% rispetto alle misure risultanti dai titoli edilizi in sanatoria quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e traslazioni dell'area di sedime.

Donde il rigetto del ricorso.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Albenga, delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre spese generali, IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.