Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 22 dicembre 2023, n. 11162

Presidente: Saltelli - Estensore: Basilico

FATTO

1. Il Ministero della giustizia impugna la sentenza che ha accolto il ricorso degli appellati, tutti dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria trasferiti ad altra sede a seguito della soppressione di quella di provenienza, riconoscendo loro l'indennità di cui all'art. 1 della l. n. 86 del 2001.

2. In punto di fatto si rileva che, a seguito della dismissione della Casa circondariale di Empoli e dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria appellati che vi prestavano servizio, sono stati assegnati ad altre sedi.

3. Con varie istanze essi hanno chiesto che venisse corrisposta loro l'indennità mensile di trasferimento di cui all'art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86.

4. Le domande sono state disattese dall'Amministrazione con note del 17 maggio 2018 (prot. 164240, 164246, 157242, 16424).

5. Con quattro ricorsi distinti gli interessati hanno adito il T.A.R. della Toscana, chiedendo l'accertamento del loro diritto alla corresponsione dell'indennità mensile di trasferimento di cui all'art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86 e la condanna del Ministero a provvedervi, previa disapplicazione, o in subordine previo annullamento, delle note di diniego ed eventualmente degli atti con cui erano state disposte le varie assegnazioni.

6. L'adito Tribunale con la sentenza segnata in epigrafe, riuniti i ricorsi, li ha accolti, dichiarando il diritto di ciascuno dei ricorrenti a percepire l'indennità di trasferimento in esito al trasferimento ad altro istituto di pena e condannando il Ministero al relativo pagamento, nonché alle spese di lite del primo grado.

7. Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza, chiedendone la riforma e deducendo il seguente motivo: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-bis, della l. 20 marzo 2001, n. 86.

8. Si sono costituiti gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame.

9. Gli stessi nel corso del giudizio hanno depositato una memoria difensiva, approfondendo le proprie tesi.

10. All'udienza del 31 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. La controversia ha a oggetto l'indennità mensile di trasferimento di cui all'art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86, riconosciuta a diverse categorie di dipendenti pubblici, tra cui il personale delle Forze di Polizia, quando sono «trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza».

La misura è finalizzata a compensare i disagi derivanti dai trasferimenti d'autorità (in questi termini, tra le tante, si v. C.d.S., Sez. IV, sent. n. 306 del 2019).

Il comma 1-bis del medesimo articolo, introdotto dalla l. n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), precisa che l'indennità de qua non compete «al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

12. Premesso che non vi sono dubbi sul fatto che nella specie il trasferimento degli appellanti sia stato disposto di autorità - in quanto determinato dalla soppressione della sede di provenienza ed essendo quindi diretto a soddisfare in via primaria l'interesse pubblico a una migliore organizzazione dell'Amministrazione (in tal senso, si v. C.d.S., Ad. plen., sent. n. 1 del 2016) - e che le sedi di destinazione distino oltre dieci chilometri da quelle precedenti, dirimente per la soluzione della controversia è l'interpretazione da dare al concetto di "sede di servizio limitrofa" di cui al citato comma 1-bis.

13. Secondo la tesi del Ministero appellante, accolta anche da parte della giurisprudenza di primo grado (T.A.R. Calabria, sent. n. 728 del 2021; T.A.R. Veneto, sent. n. 419 del 2017; T.A.R. Toscana, sent. n. 12 del 2017), la locuzione andrebbe intesa come riferita all'ambito di competenza degli uffici, con la conseguenza che, nell'ipotesi di articolazioni con competenza territoriale coincidente con una Provincia, non spetterebbe l'indennità se il trasferimento avvenisse presso l'ufficio avente competenza sulla Provincia confinante.

14. Tale lettura non è condivisibile, in primo luogo perché è praticabile solo in caso di unità organizzative aventi un ambito di competenza territoriale circoscritto e non per la soppressione di quelle che operavano su tutto il territorio nazionale o su una parte significativa di esso, e in secondo luogo perché introduce una differenziazione illogica rispetto al trasferimento di autorità "ordinario" (per esempio, per incompatibilità), che fa riferimento ai Comuni in cui ha sede l'ufficio (in tal senso, tra le tante, si v. C.d.S., Sez. II, sent. n. 4842 del 2023).

15. Al contrario, come la Sezione ha argomentato in diverse occasioni, «per ragioni di coerenza sistematica il suddetto comma 1-bis - che non precisa cosa debba intendersi per sede "limitrofa" e cioè se occorra fare riferimento ad un criterio di tipo geografico, da correlare al Comune che ospita la sede, o se invece si debba fare riferimento alla struttura organizzativa dell'ente datoriale e quindi alla dislocazione sul territorio delle relative articolazione funzionali - va applicato seguendo lo stesso criterio espressamente richiamato dal comma 1 per l'effetto, quindi, di riferire il limite della sede "limitrofa" al Comune che ospita la sede di destinazione, col corollario che l'indennità si giustifica solo se il trasferimento avviene in una sede di servizio situata in un Comune non confinante con quello che ospita la sede di provenienza» (sent. n. 6219 del 2023 e precedenti ivi citati).

16. Nella specie, essendo il trasferimento avvenuto tra Comuni che non sono confinanti tra loro, la decisione del Tribunale si sottrae alle censure del Ministero appellante, il cui gravame deve quindi essere respinto.

17. Secondo il criterio generale della soccombenza, dal quale non vi è ragione di discostarsi nella specie, l'Amministrazione deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del grado, che sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna il Ministero appellante a rifondere agli appellati le spese del grado, complessivamente liquidate in 5.000 euro, oltre oneri e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.