Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina, Sezione II
Sentenza 4 dicembre 2023, n. 828
Presidente: Soricelli - Estensore: Bucchi
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 6 marzo 2020 e depositato il successivo giorno 20 il sig. Francesco C., proprietario di un compendio immobiliare in Frosinone, località Corso Lazio, composto da fabbricati con destinazione residenziale e commerciale e terreni limitrofi, parte dei quali utilizzati quale strada privata di accesso, corrente dalla via Corso Lazio verso la proprietà sopra descritta, ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, spiegando che una porzione dello stradello della larghezza di ml. 4,00, è ora interessata dall'esproprio oggetto del presente ricorso, rendendo così, di fatto, inaccessibile l'accesso da Corso Lazio.
2. Espone di avere avuto conoscenza della delibera n. 394, con cui la G.c. di Frosinone ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "completamento verde pubblico", solo con la notificazione della nota del 23 dicembre 2019 con cui l'ufficio espropriazioni, nell'ambito della procedura espropriativa relativa all'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori in argomento, ha comunicato l'importo dell'indennità di esproprio dell'area distinta in catasto al foglio 46, p.lla 1798/p, determinata in euro 5.525,00.
Pertanto, nessuno dei predetti atti, ivi incluso quello impositivo del vincolo preordinato all'esproprio (se esistente) e quello dichiarativo della p.u. (coincidente, secondo le note impugnate, con la del. G.c. n. 394 del 5 settembre 2018), risulta notificato personalmente al ricorrente ovvero preceduto da rituale avviso di avvio del procedimento ed altre formalità previste dal t.u. delle espropriazioni.
3. Tanto premesso, a sostegno del gravame deduce le seguenti censure di violazione di legge (artt. 7, 8, 10 l. 241/1990; artt. 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19 d.P.R. 327/2001; art. 50-bis l.r. Lazio n. 38/1999) ed eccesso di potere:
I) omessa comunicazione dell'avvio del procedimento. Prima dell'adozione della succitata delibera di G.C. n. 394/2018 di approvazione del progetto definitivo comportante, secondo quanto indicato dal medesimo ufficio espropri comunale, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, il Comune di Frosinone non ha inviato l'avviso di avvio del procedimento, in violazione delle norme contenute nel t.u. espropriazioni;
II) dalla mera analisi della delibera G.c. n. 394 del 5 settembre 2018 non risulta indicato l'atto impositivo del vincolo espropriativo sulle aree del ricorrente, in palese e macroscopica violazione dell'art. 17, comma 1, del t.u. espropriazioni.
4. Con atti depositati il 26 marzo e il 18 aprile 2020, si sono costituiti in giudizio il Comune di Frosinone e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Con ordinanza n. 173 del 22 aprile 2020, la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare.
6. Alla pubblica udienza del 15 novembre 2023, la causa è stata riservata per la decisione. A tal riguardo va premesso che non si terrà conto ai fini della decisione della documentazione depositata dal Comune di Frosinone in data 31 ottobre 2023, data la tardività del deposito e l'opposizione del ricorrente. Deve altresì rilevarsi che, come eccepito dal ricorrente, nella documentazione depositata (nei termini) dal Comune non si ritrovano i documenti citati nella memoria del 31 ottobre 2023 relativi alla riapprovazione del progetto definitivo; va anche ulteriormente rilevato che il ricorrente ha depositato in data 25 ottobre 2023 avvisi di sopralluogo a fini del frazionamento catastale del 26 maggio 2022 che (ancora) fanno riferimento alla delibera G.c. n. 394/2018 quale provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.
7. Il ricorso è parzialmente fondato.
8. Il ricorrente ha censurato l'omissione partecipativa con riferimento alla dichiarazione di p.u. (primo motivo), e nega l'esistenza del vincolo preordinato all'esproprio (secondo motivo).
9. Ciò premesso, coglie nel segno il primo motivo di impugnazione, col quale il ricorrente contesta la violazione delle garanzie partecipative in ordine alla dichiarazione di p.u. che il Comune di Frosinone presuppone contenuta nella delibera di G.c. n. 394 del 5 settembre 2018, recante "approvazione del Progetto definitivo e dichiarazione di p.u. dei Lavori di completamento del verde pubblico in località Corso Lazio".
In realtà, è acclarato che nel caso di specie la succitata delibera n. 394 del 5 settembre 2018 non è stata preceduta da alcun avviso di avvio del relativo procedimento.
È noto che prima della dichiarazione di pubblica utilità e quindi dell'approvazione del progetto definitivo di opera pubblica deve essere garantita al privato proprietario dell'area destinata all'espropriazione la possibilità, mediante la comunicazione di avvio del procedimento, d'interloquire con l'Amministrazione procedente sulla sua localizzazione e, quindi, sull'apposizione del vincolo (cfr. C.d.S., Sez. II, 26 febbraio 2021, n. 1679).
10. Diversamente deve essere respinto il secondo motivo, con cui il ricorrente contesta l'esistenza del vincolo preordinato all'esproprio.
Come spiegato dal Comune resistente, il vincolo preordinato all'esproprio è conseguito alla adozione della variante urbanistica semplificata in sede di approvazione del progetto preliminare, il cui procedimento è stato scandito dalla delibera di C.c. n. 2 del 28 febbraio 2012 di approvazione del progetto preliminare con adozione di variante agli strumenti urbanistici e apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, dalla delibera di C.c. n. 23 del 13 luglio 2012 di controdeduzione alle opposizioni/osservazioni pervenute e dalla delibera di C.c. n. 31 del 30 maggio 2018 di approvazione della variante urbanistica, atti depositati dal Comune e mai impugnati neppure con motivi aggiunti.
Da ciò consegue che il vincolo esiste e che l'adozione della variante allo strumento urbanistico, con conseguente assegnazione anche ai fondi attorei della (nuova) destinazione urbanistica a verde pubblico e la connessa imposizione su di essi del vincolo preordinato all'esproprio di cui all'art. 10, 11 e 19 del t.u. espropri, non sono oramai censurabili.
11. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto in parte, con riguardo alla impugnazione della delibera di G.C. di Frosinone n. 394 del 5 settembre 2018 che, quindi, deve essere annullata unitamente agli atti conseguenziali.
12. Le spese devono essere compensate in ragione della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 178/20 lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.