Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione II
Sentenza 27 novembre 2023, n. 2754

Presidente: Durante - Estensore: Zoppo

FATTO E DIRITTO

Con il presente ricorso si impugnano:

- la delibera di G.c. n. 239 del 28 giugno 2023, avente ad oggetto "modifica schemi tipo di convenzioni urbanistiche", prioritariamente nella parte in cui ha esteso la relativa applicazione anche ai P.U.A. già approvati e vigenti;

- il provvedimento del 26 luglio 2023, con il quale la P.A. ha rideterminato gli oneri e la stima del contributo di costruzione relativo al P.U.A. approvato con delibera di G.c. n. 177 del 20 giugno 2017, applicando retroattivamente la delibera di cui sopra;

- il provvedimento del 17 ottobre 2023, con il quale la P.A. ha comunicato l'applicabilità del nuovo schema di convenzione anche ai PP.U.A. già da tempo approvati;

chiedendo altresì la declaratoria, in sede di giurisdizione esclusiva, dell'obbligo del Comune di Salerno di sottoscrivere lo schema di convenzione approvato, in uno al P.U.A., con delibera di G.c. n. 177 del 20 giugno 2017.

Si eccepisce l'inapplicabilità retroattiva del nuovo schema di convenzione ai PP.U.A. già approvati e vigenti, sostenendo che la sottoscrizione della convenzione rappresenta una fase meramente attuativa sia degli accordi precedentemente convenuti ed espressamente approvati che del piano attuativo in quanto tale.

Si contesta quanto affermato dal Comune sulla natura della convenzione quale atto autonomo e indipendente rispetto al P.U.A. ritenendo, al contrario, che si tratti di un atto accessorio, strettamente collegato al piano attuativo approvato, volto a garantire la sua corretta attuazione.

Si eccepisce la violazione dei principi di correttezza, buona fede e tutela dell'affidamento, richiamati dall'art. 11 della l. n. 241/1990.

In via subordinata, si contesta nel merito lo schema di convenzione da ultimo approvato, in particolare laddove impone l'obbligo del soggetto attuatore di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate per cinque anni successivi alla consegna delle opere stesse e laddove prevede che il contributo aggiuntivo possa essere scomputato solo a fronte dell'esecuzione delle opere di manutenzione secondaria e non, quindi, come precedentemente previsto, a fronte dell'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.

Si è costituito in resistenza il Comune di Salerno deducendo che il piano particolareggiato acquista efficacia solo con la stipulazione della convenzione urbanistica, la quale perfeziona la manifestazione di volontà tra le parti, sicché la stipulazione della convenzione, lungi dall'essere un atto meramente esecutivo e consequenziale, ha una piena autonomia e indipendenza, talché il suo compimento è meramente eventuale.

Ne conseguirebbe, secondo l'amministrazione, che la convenzione, solo una volta stipulata, può qualificarsi in termini di accordo sostitutivo del provvedimento ex art. 11 l. n. 241/1990.

È stato depositato atto di intervento ad adiuvandum da parte di ANCE AIES Salerno, la quale ha affermato che la delibera impugnata, ponendo a carico del soggetto attuatore anche la manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere di urbanizzazione primaria e secondarie, è illegittima per violazione di legge, traducendosi in una inammissibile duplicazione dei costi a carico del privato con ingiustificato arricchimento in favore del Comune.

Ha contestato anche l'arbitraria esclusione dalla possibilità di scomputo delle opere di urbanizzazione secondaria, nonché il carattere retroattivo di tali modifiche.

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 21 novembre 2023 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti (che non hanno sollevato obiezioni in merito) di possibile definizione con sentenza breve.

Il ricorso è manifestamente fondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata.

Ciò, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è illegittima la rimodulazione del contributo di costruzione in funzione dell'applicazione retroattiva di provvedimenti intervenuti successivamente al rilascio del titolo edilizio (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 1504 del 19 marzo 2015; n. 3009 del 12 giugno 2014).

Il principio, sebbene affermato con riferimento al contributo afferente al permesso di costruire, è applicabile anche nella presente fattispecie, stante l'analogia funzionale, sotto questo punto di vista, tra permesso di costruire e piano urbanistico attuativo.

Vero è che l'approvazione di un piano di lottizzazione e del relativo schema di convenzione non impedisce all'amministrazione Comunale di rifiutare la stipula della convenzione, essendo l'amministrazione stessa legittimata a rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla medesima area e quindi, ove del caso, di decidere anche di non stipulare più la convenzione di lottizzazione (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 2284 del 12 aprile 2001).

Tuttavia, le convenzioni di lottizzazione e gli atti ad esse prodromici sono assoggettati alla disciplina dettata dall'art. 11 della l. 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 159 del 14 gennaio 2013), sicché la possibilità per la P.A. di intervenire unilateralmente e in via retroattiva sul contenuto di tali atti incontra i limiti derivanti dall'applicazione dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Inoltre, secondo la giurisprudenza: «l'obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o del costo di costruzione assume natura convenzionale e trova causa nella convenzione di lottizzazione laddove sia fatto oggetto di una convenzione urbanistica, e la relativa debenza deve essere valutata e rapportata alla intera operazione, la cui complessiva remuneratività "costituisce il reale parametro per valutare l'equilibrio del sinallagma a base dell'accordo e, quindi, la sostanziale liceità degli impegni assunti" (cfr. C.d.S., IV, 15 febbraio 2019, n. 1069)» (C.d.S., Sez. IV, n. 6668 del 4 ottobre 2019).

In altri termini, all'amministrazione non è consentito né applicare retroattivamente i provvedimenti che comportano una rideterminazione della misura degli oneri di urbanizzazione né incidere unilateralmente sulla remuneratività dell'operazione negoziale che sfocia nella convenzione di lottizzazione.

In definitiva, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento della delibera di G.c. n. 239 del 28 giugno 2023, nella parte in cui ha esteso la relativa applicazione anche ai P.U.A. già approvati e vigenti; del provvedimento del 26 luglio 2023, con il quale la P.A. ha rideterminato gli oneri e la stima del contributo di costruzione relativo al P.U.A. approvato con delibera di G.c. n. 177 del 20 giugno 2017; del provvedimento del 17 ottobre 2023, con il quale la P.A. ha comunicato l'applicabilità del nuovo schema di convenzione anche ai PP.U.A. già da tempo approvati.

La peculiarità della fattispecie costituisce idoneo motivo per disporre eccezionalmente la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla:

- la delibera di G.c. n. 239 del 28 giugno 2023, nella parte in cui ha esteso la relativa applicazione anche ai P.U.A. già approvati e vigenti;

- il provvedimento del 26 luglio 2023, con il quale la P.A. ha rideterminato gli oneri e la stima del contributo di costruzione relativo al P.U.A. approvato con delibera di G.c. n. 177 del 20 giugno 2017;

- il provvedimento del 17 ottobre 2023, con il quale la P.A. ha comunicato l'applicabilità del nuovo schema di convenzione anche ai PP.U.A. già da tempo approvati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.