Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 13 novembre 2023, n. 9715

Presidente: Saltelli - Estensore: Basilico

1. L'appellante impugna la sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto del ricorso proposto contro gli atti del concorso per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito.

2. Alla camera di consiglio del 31 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge.

3. In punto di fatto occorre rilevare che:

- con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2021, il Ministero della difesa ha indetto un concorso, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito, per il 2021, di trentacinque volontari in forma prefissata quadriennale (VFP4), in qualità di atleta, ripartiti in varie discipline e specialità;

- l'appellante ha presentato domanda di partecipazione al concorso in qualità di atleta di sesso femminile nella disciplina "karate", specialità 61 kg, per la quale era originariamente previsto un solo posto;

- con e-mail del 1° giugno 2021 il Ministero, preso atto della carenza di domande per la disciplina "taekwondo", specialità 67 kg, ha deciso di devolvere il posto risultato vacante alla disciplina "karate", specialità 61 kg, per la quale quindi sono stati infine previsti due posti;

- all'esito della valutazione dei titoli, con decreto del 30 giugno 2021 sono state approvate le graduatorie di merito per le varie discipline e specialità e, in quella d'interesse, l'appellante si è collocata al terzo posto, in posizione non utile per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito;

- l'interessata ha impugnato dinanzi al T.A.R. il decreto di approvazione delle graduatorie, l'elenco dei vincitori convocati per l'incorporazione e i verbali della commissione del concorso, contestando, in particolare: l'attribuzione di punteggi alle concorrenti per titoli relativi alle competizioni a squadre (mentre il bando prevedrebbe, in tesi, la valutazione solo di quelle individuali, anche perché per la specialità in questione non vi sarebbero gare a squadre); di non aver potuto presentare i propri titoli a squadre a causa dell'ambiguità del bando, circostanza che le avrebbe consentito di ottenere un punteggio superiore; un errore di calcolo nella valutazione del punteggio a favore della controinteressata classificatasi al secondo posto;

- preso atto dell'impugnativa, con verbale n. 5 del 2 settembre 2021 l'Amministrazione ha confermato il punteggio della ricorrente (ritenendo di non poter considerare il titolo da questa conseguito nel campionato italiano a squadre, in quanto non inserito nell'allegato F alla domanda) e diminuito quello della controinteressata, senza produrre effetti sulla graduatoria, nella quale l'appellante è rimasta al terzo posto, in posizione non utile per l'accesso;

- l'interessata ha censurato il verbale e il decreto del 14 ottobre 2021 di approvazione della nuova graduatoria con motivi aggiunti;

- pur ritenendo ammissibili i motivi aggiunti (la cui tardività era stata eccepita dall'Amministrazione), il T.A.R. ha respinto l'impugnativa, ritenendo che il bando non precludesse la valutazione di titoli conseguiti nelle competizioni a squadre e che la commissione, in sede di riesame, avesse correttamente escluso di poter assegnare punti per quello conseguito dalla ricorrente perché non indicato nella domanda di partecipazione.

4. Con l'appello si sostiene che il T.A.R. abbia errato nel condividere la posizione assunta dall'Amministrazione, perché la commissione non avrebbe potuto prendere in considerazione titoli conseguiti nelle competizioni a squadre (dato che nel karate le competizioni a squadre non sono riservate alla specialità - meglio, alla categoria - 61 kg, cui si riferisce il bando, ma si svolgono in modalità "open", ossia senza categoria di peso) e, in caso contrario, avrebbe dovuto valutare anche quello ottenuto dall'appellante, ammettendone una presentazione tardiva alla luce dell'ambiguità del bando mediante soccorso istruttorio.

5. Il gravame è infondato.

6.1. Il decreto con cui è stato indetto il concorso, all'art. 7 (rubricato "Valutazione dei titoli") ha affidato alla commissione il compito di «definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell'allegato C al bando e ad assegnare il relativo punteggio», limitando il giudizio ai «titoli sportivi conseguiti e posseduti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande» e precisando che era onere dei concorrenti produrre copia della certificazione attestante l'eventuale possesso di questi titoli, pena l'impossibilità di considerarli per l'attribuzione del punteggio.

6.2. L'allegato C elencava i titoli di merito valutabili con il punteggio corrispondente, indicato in un valore assoluto (come per il "record mondiale", per cui sarebbero stati assegnati 40 punti) ovvero in un limite massimo, nell'ambito del quale si sarebbe esercitata la discrezionalità valutativa della commissione (come per la "medaglia ai giochi olimpici", per cui si sarebbero potuti assegnare «fino a punti 30»).

Con particolare riferimento ai titoli n. 9 "medaglia ai campionati italiani", n. 14 (partecipazione a) "campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale" e n. 16 (partecipazione a) "campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale" - che sono quelli presentati dall'appellante e dalla controinteressata (all. 4 e 7 alla relazione depositata in primo grado dall'Avvocatura dello Stato) - l'allegato C prevedeva un punteggio massimo (rispettivamente, fino a 12, fino a 3 e fino 1 ,5 punti).

6.3. Con verbale n. 1 del 18 maggio 2021 (all. 3 alla relazione depositata in primo grado dall'Avvocatura dello Stato) la commissione ha definito i criteri di valutazione dei titoli, nei limiti stabiliti dal bando, precisando di prendere in considerazione anche quelli conseguiti in staffetta e/o a squadre (per esempio, per il titolo "medaglia ai campionati italiani", ha previsto un punteggio diverso a seconda che si trattasse di un titolo "assoluto", "di categoria" o, appunto, conseguito in "staffetta e/o a squadre", con esclusione di quelle miste, oltre che, naturalmente, in ragione del metallo della medaglia).

7.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, «nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice è, di norma, titolare di un'ampia discrezionalità in ordine: alla catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell'ambito delle categorie generali predeterminate dal bando; all'attribuzione della rilevanza e dell'importanza dei titoli stessi; all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, all'evidente fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando. L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta iniquità, e palese arbitrarietà» (C.d.S., Sez. IV, sent. n. 2754 del 2016).

7.2. Nella specie il bando faceva riferimento genericamente ai «titoli sportivi conseguiti e posseduti», alle "medaglie" e alla partecipazione a "campionati/trofei/manifestazioni" di particolare rilevanza internazionale o nazionale, senza porre limitazioni in ordine alla natura individuale o di squadra del titolo, dunque ben poteva essere interpretato, come ha fatto la commissione, nel senso di considerare entrambe le ipotesi.

7.3. Oltre che conforme al testo della lex specialis, la lettura della commissione non è irragionevole perché, se i titoli individuali rendono senza dubbio manifesto il valore dell'atleta, anche i titoli a squadra sono comunque indicativi del merito dello sportivo, che in questo caso si correla all'essere stato selezionato per far parte di una compagine di cui, salvo diversa previsione nel bando, ben possono essere vantati i risultati (così che, per esempio, negli sport praticati solamente a squadre, come calcio, pallacanestro o pallavolo, l'eventuale medaglia è attribuita a tutti i componenti della squadra, a prescindere dall'apporto del singolo nel corso della competizione).

7.4. Pertanto nella specie l'attribuzione di un punteggio per titoli conseguiti a squadre, certificati dalla competente federazione sportiva nazionale, è immune dalle censure dedotte dall'appellante, la quale, alla luce della lettera del bando, avrebbe potuto a sua volta presentarli, nel termine per l'invio della candidatura.

8. Alla mancata tempestiva presentazione del titolo a squadre da parte dell'appellante non si sarebbe potuto rimediare con il soccorso istruttorio, che si sarebbe risolto in un'integrazione postuma della domanda di partecipazione, illegittima per violazione del principio di parità tra concorrenti (in questi termini, si v., tra le tante, C.d.S., Sez. II, sent. n. 7815 del 2021, secondo cui «l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e, in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione»).

9. L'appello deve quindi essere respinto.

10. La novità delle questioni dibattute dalle parti e la peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustificano la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese del grado.