Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Reggio Calabria
Sentenza 6 novembre 2023, n. 818
Presidente: Mazzulla - Estensore: De Col
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino indiano, espone di avere ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro stagionale e di aver inoltrato in data 27 gennaio 2022 la domanda di conversione del permesso soggiorno da stagionale a permesso di soggiorno a tempo indeterminato.
2. Con provvedimento dell'8 luglio 2022 la Prefettura di Reggio Calabria rilasciava al ricorrente il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in quello per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. e, in data 4 agosto 2022, il modello 209.
3. Con l'impugnato provvedimento del 31 ottobre 2022, preceduto dalle note di preavviso di rigetto del 30 settembre 2022 e del 5 ottobre 2022, la Prefettura di Reggio Calabria comunicava la revoca del predetto nulla osta, rappresentando che non vi erano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, in quanto "a seguito di apposite circolari esplicative pervenute dal Ministero dell'Interno, è stato accertato che la S.V. non ha presentato l'allegato modello di asseverazione redatto, timbrato e sottoscritto dal professionista incaricato iscritto all'Albo di cui all'art. 1 legge 11 Gennaio 1979 n. 12" e il ricorrente "al momento della domanda di conversione presentata in data 27.01.2022, tramite sistema informatico, non era in possesso di un titolo di soggiorno valido il permesso rilasciato al sig. Singh J. risultava scaduto in data 13.11.2021".
4. Avverso tale ultimo provvedimento, è insorto il ricorrente articolando due gruppi di censure.
Con il primo motivo, si deduce il vizio di violazione dell'art. 44 del d.l. del 21 giugno 2022, n. 73 (in vigore dal 22 giugno 2022), nonché l'eccesso di potere. Si sostiene che, in relazione la domanda di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a tempo indeterminato presentata il 27 gennaio 2022, non erano in vigore né la disposizione normativa appena citata che prevede l'obbligo di presentazione del modello di asseverazione con tutte le caratteristiche sopra dette (redazione, timbro e sottoscrizione a cura di un professionista iscritto all'albo di cui all'art. 1 l. 11 gennaio 1979, n. 12) né la circolare esplicativa ministeriale n. 3 del 5 luglio 2022.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998 e l'eccesso di potere, tenuto conto del possesso dei requisiti lavorativi, della disponibilità della quota flussi e dell'irrilevanza della scadenza del permesso di soggiorno, il cui rinnovo può essere richiesto anche dopo il decorso del termine stesso che avrebbe natura sollecitatoria e non perentoria.
5. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata con atto di mera forma del 2 febbraio 2023, resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.
6. Con ordinanza n. 36 del 9 febbraio 2023, non appellata, il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, in ragione della probabile fondatezza delle censure e della necessità di salvaguardare, nel frattempo, l'attività lavorativa del ricorrente.
7. Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato, dovendosi confermare l'orientamento favorevole alla tesi del ricorrente anticipato nella pur sommaria fase cautelare.
Trattandosi della conversione del rapporto stagionale in essere in contratto di lavoro a tempo indeterminato, non v'è dubbio che la procedura è sottoposta ai controlli previsti dall'art. 44 del d.l. n. 73 del 2002.
Ciò tuttavia non toglie che nella presente vicenda:
a) la domanda di conversione del titolo di soggiorno risulta essere stata presentata dal ricorrente il 27 gennaio 2022, data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 44 del d.l. n. 73/2022 (e ovviamente alle circolari ministeriali che vi hanno dato attuazione) che ha introdotto una procedura semplificata per la verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato di personale extra U.E.;
b) ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 "Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4".
I requisiti per la conversione del permesso di soggiorno sono dunque i seguenti: 1) capienza delle quote fissate dal decreto flussi annuale; 2) presenza di un'offerta di lavoro subordinato; 3) svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi (corrispondenti, nel settore dell'agricoltura, a 39 giornate nel trimestre, con una media di 13 giorni per ogni mese) dopo il primo ingresso in Italia. I suddetti presupposti devono tutti essere presenti al tempo in cui viene proposta la domanda di conversione.
Le uniche condizioni per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale sono perciò la capienza delle quote fissate periodicamente con d.P.C.m. e l'avvenuta assunzione del cittadino extracomunitario per almeno tre mesi in occasione dell'ingresso autorizzato per il lavoro stagionale, oltre che l'effettività del nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, dovendo lo straniero dimostrare solo di avere i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno (v. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 8 settembre 2018, n. 854; 18 gennaio 2020, n. 40);
c) nel caso concreto, non viene assolutamente in contestazione il possesso dei suindicati requisiti sostanziali per il rilascio della conversione del permesso di soggiorno stagionale, tant'è che il nulla osta è stato regolarmente rilasciato dalla Prefettura ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. e al d.l. n. 73 del 21 giugno 2022, artt. 42-45, a seguito di apposita convocazione dell'interessato;
d) ne deriva che l'omessa presentazione dell'asseverazione prevista dal richiamato art. 44 nonché dalla circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 5 luglio 2022 avrebbe potuto essere sanata richiedendo, in sede di soccorso istruttorio, al datore di lavoro, in quanto soggetto tenuto a presentarla, una semplice integrazione documentale che, nel caso concreto, non sarebbe nemmeno stato difficile produrre.
Il primo motivo quindi coglie nel segno.
9. È fondato anche il secondo mezzo di gravame.
Il Collegio concorda con la giurisprudenza prevalente per cui va escluso che l'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale sia di per sé ostativa alla possibilità di ottenerne la conversione, posto che tale preclusione dovrebbe ricavarsi in via interpretativa assumendo la sussistenza di un termine perentorio non espressamente previsto dalla legge, e ciò in contrasto con il noto principio secondo cui solo la legge può fissare termini aventi questa natura (e in questo caso un termine nemmeno è previsto). Ciò anche alla luce del disposto dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (vedi, da ultimo, T.A.R. Milano, Sez. III, n. 1502/2023; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 1502/2020; C.d.S., Sez. III, 17 luglio 2018, n. 4332).
10. Per quanto sopra sinteticamente esposto, il ricorso è fondato e va dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini di un'approfondita rivalutazione, in contraddittorio tra le parti, sulla sussistenza dei presupposti per la conversione del rapporto secondo i principi sopra delineati.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.