Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione III
Sentenza 6 ottobre 2023, n. 2224

Presidente: Bignami - Estensore: Corrado

FATTO E DIRITTO

L'odierno ricorrente, ha fatto ingresso in Italia, in data 3 marzo 2017, dopo essere fuggito dal Pakistan suo Paese di origine, nel quale si trovava in pericolo di vita. Espone il ricorrente di aver presentato domanda di protezione internazionale, che dal suo ingresso in Italia, non si è mai avvalso del sistema di accoglienza, e, attualmente, senza fissa dimora, vive presso la stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi o in luoghi di fortuna ad essa limitrofi.

In ragione di ciò, per il tramite del suo difensore in data 14 aprile 2023 chiedeva il suo immediato inserimento nel sistema di accoglienza.

Chiarisce in ricorso che avverso il diniego della domanda di protezione inter[n]azionale il ricorrente ha proposto opposizione avanti il Tribunale ordinario di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, 31682/2022, tutt'ora pendente e in attesa di fissazione di udienza.

Con il proposto ricorso parte ricorrente chiede che venga accertata la illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Milano, sull'istanza di inserimento del ricorrente nel sistema di accoglienza e che venga ordinato alla Prefettura di Milano, di provvedere sulla detta istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso tenuto conto anche delle condizioni di disagio abitativo che vive il ricorrente.

L'amministrazione risulta costituita con memoria di stile.

Con decreto n. 96 del 14 giugno 2023, della competente Commissione, è stata accolta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata da parte ricorrente.

Alla camera di consiglio del 26 settembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, il Collegio osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché la mancanza di opposizione delle parti.

Sul punto, è utile soggiungere come la specialità del rito del silenzio (di cui agli artt. 117, 87, commi 2 e 3, c.p.a.) ad avviso del Collegio, non osti alla configurabilità di una fase cautelare, da ritenersi immanente all'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per la salvaguardia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale (cfr., negli stessi termini, T.A.R. Lombardia, Milano, III, 19 ottobre 2022, n. 2273; 13 settembre 2022, nn. 1999, 2000 e 2003; 20 giugno 2022, n. 1426; T.A.R. Campania, Napoli, I, 3 luglio 2019, n. 1059; V, 16 maggio 2018, n. 704; T.A.R. Puglia, Lecce, I, 18 gennaio 2022, n. 40).

Passando al merito del ricorso, reputa il Collegio che dagli atti risulta, senza che l'Amministrazione sul punto nulla controdeduca, che il ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale e istanza di attivazione delle misure di accoglienza (all. 4 depositato il 6 settembre 2023) rispetto alla quale ultima si ravvisa l'illegittimità del silenzio serbato sulla suindicata istanza per violazione degli artt. 2, commi 1 e 2, della l. n. 241/1990, 14 del d.lgs. n. 142/2015.

Va, infatti, considerato, come già affermato da questo Tribunale in analoghe fattispecie, che il termine di cui al citato art. 2, comma 2, deve reputarsi applicabile al silenzio-inadempimento sulle domande di accesso alle misure di accoglienza, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall'Amministrazione ai sensi dello stesso art. 2, comma 3 (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, III, 31 dicembre 2022, nn. 2878 e 2877; 19 ottobre 2022, n. 2273; IV, 16 dicembre 2022, n. 2768; 23 maggio 2022, n. 1195; III, 13 maggio 2022, n. 1121; IV, 21 aprile 2022, n. 896).

Difatti, il Collegio non ritiene che possa trovare applicazione nella specie la previsione dettata dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo da ultimo citato - ai sensi del quale "nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione" - nella lettura che ne è stata data dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3578/2022, secondo cui la norma, nei procedimenti in materia di cittadinanza ed immigrazione, "nel non subordinare la sua applicazione a condizioni procedurali espresse e specifiche, rivela una immediata e incondizionata portata applicativa, nel senso che non occorre l'emanazione di disposizioni regolamentari affinché si ritenga senz'altro applicabile il termine di 180 giorni per la durata del procedimento".

In disparte la condivisibilità o meno di questa interpretazione, il Collegio è incline a ritenere che, per procedimenti "riguardanti l'immigrazione" devono intendersi unicamente quelli finalizzati al rilascio o al rinnovo di un titolo di soggiorno.

E, invero, se per questi procedimenti la previsione di un termine di 180 giorni - come ritenuto dal Consiglio di Stato - può trovare giustificazione per la loro particolare e intrinseca complessità e per l'alto numero dei procedimenti amministrativi attivati con le istanze degli interessati, altrettanto non può dirsi per i procedimenti che attengono all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Questi ultimi trovano, infatti, la propria disciplina nella direttiva 2013/33/UE e nel d.lgs. n. 142/2015 e sono finalizzati ad assicurare la tempestiva erogazione di misure di accoglienza per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale competente, fino al momento della decisione definitiva: un termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento priverebbe di significato misure che sono necessariamente correlate alla procedura di concessione della protezione internazionale, tant'è che, in forza di quanto previsto all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015, "si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale".

Per quanto sin qui esposto, assorbiti i profili non scrutinati, il ricorso avverso il silenzio, come sopra proposto, deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere ordinato all'Amministrazione di provvedere sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente, definendo con un provvedimento espresso il relativo procedimento, entro il termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

In difetto, sarà nominato, su richiesta del ricorrente, un Commissario ad acta, perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della presente sentenza.

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della l. n. 241/1990, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 35 del 2012, la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sarà trasmessa in via telematica alla Corte dei conti, a cura della Segreteria della Sezione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 giugno 2021, n. 1484).

La non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Collegio conferma, infine, l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dall'apposita Commissione con decreto n. 96 del 14 giugno 2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, § 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.