Corte di cassazione
Sezione II civile
Ordinanza 28 settembre 2023, n. 27540

Presidente: Manna - Relatore: Poletti

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l'avv. Giuseppe D. chiedeva al Tribunale di Ravenna la condanna di Daniela M. al pagamento dei corrispettivi professionali conseguenti all'attività di rappresentanza e assistenza legale svolta in suo favore nel procedimento iscritto al r.g. n. 2697/2009 promosso dai coeredi Mario e Roberta M. davanti al Tribunale di Napoli, conclusosi con transazione del 15 novembre 2010.

Daniela M. rimaneva contumace.

2. Con ordinanza del 26 novembre 2016 il Tribunale di Ravenna liquidava al ricorrente, per l'attività professionale svolta in favore di Daniela M., il compenso di euro 14.442,00 oltre al 15% per spese generali, Iva e contributi di legge, al lordo dell'acconto già versato di euro 3.000,00, oltre agli interessi legali della domanda al soddisfo e alle spese del procedimento.

3. Avverso tale ordinanza Daniela M. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., notificato il 19 gennaio 2018, basato su un unico motivo.

4. L'avv. Giuseppe D. ha resistito con controricorso, corredato da memoria depositata in prossimità dell'udienza, insistendo nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo del ricorso Daniela M. deduce la nullità della notificazione del ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c. del procedimento iscritto al r.g. n. 761/2016 presso il Tribunale di Ravenna e la nullità della notificazione dell'ordinanza in forma esecutiva ai fini dell'idoneità a far decorrere il termine breve per la proposizione del mezzo di gravame, per violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139, 140 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per essere stata la stessa eseguita presso la sua residenza anagrafica in assenza del requisito della temporanea/precaria assenza della resistente, senza aver tenuto conto della residenza effettiva e/o del domicilio effettivo.

Sostiene la ricorrente che in data 21 marzo 2016 (data del mancato ritiro entro il decimo giorno del ricorso introduttivo iscritto al r.g. n. 761/2016 del Tribunale di Ravenna) la stessa non aveva la residenza effettiva in Punta Marina, frazione di Ravenna, bensì a Bologna, nonché era in carica - svolgendo attività di magistrato - presso la Corte di appello di Milano, per cui la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a Ravenna nella residenza anagrafica doveva essere dichiarata nulla. Di conseguenza, la nullità dell'intero procedimento e dell'ordinanza impugnata.

Analogamente, sostiene, è nulla la notificazione dell'ordinanza impugnata in forma esecutiva, formulata ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione.

Aggiunge la ricorrente di essere venuta a conoscenza del procedimento di cui è causa solo nel mese di novembre 2017, in occasione dell'inizio delle trattenute sulla sua retribuzione a seguito del pignoramento presso terzi avviato dall'avv. D.

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo, è priva di pregio l'eccezione del controricorrente che invoca l'avvenuta decorrenza del termine "lungo" semestrale dal deposito dell'ordinanza anche per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, e dunque la tardività dello stesso. Infatti, la disposizione dell'art. 327, comma 1, c.p.c. non si applica, per l'espressa previsione di cui al secondo comma del medesimo articolo, nel caso in cui la parte contumace dimostri la ricorrenza di due presupposti, l'uno soggettivo e l'altro oggettivo, consistenti nel non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa.

Presupposti, entrambi, che ricorrono nella specie, per le ragioni che seguono.

La costante giurisprudenza di questa Corte, con riguardo alla notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza anagrafica del destinatario dell'atto, in realtà dimorante stabilmente altrove, ha affermato che la notifica deve ritenersi correttamente eseguita solo qualora non possa addebitarsi al notificante l'inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento dell'effettiva residenza del destinatario della stessa (v. Cass. n. 19473/2007, n. 16941/2003, n. 2230/1998, n. 10248/1991). È stato precisato che la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non è valida anche se effettuata nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c. (Cass. n. 30952/2017; n. 11369/2006; n. 16941/2003; v. anche Cass. n. 3590/2015; n. 30952/2017).

L'orientamento tiene conto dell'efficacia meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche: è stato infatti riconosciuto che "la circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata" (Cass. n. 4274/2019).

Inoltre, la prova della mancata conoscenza del processo a causa della nullità della notifica della citazione può essere fornita, a sua volta, mediante l'impiego di presunzioni (giurisprudenza anch'essa costante di questa Corte: cfr. ex multis nn. 26427/2017 e 19225/2007).

Nel caso di specie, tanto la nullità della notifica della citazione quanto la prova della mancata conoscenza del processo a causa di ciò, si traggono dal fatto che l'effettiva residenza, dimora o domicilio della M. in luogo diverso dalla residenza anagrafica era ed è agevolmente ritraibile dall'attività di magistrato svolta dalla medesima in altra sede, circostanza, questa, di cui l'avv. D. era a perfetta conoscenza, come si ricava dalle dichiarazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, riportate a pag. 7 del ricorso.

Se ne deve trarre, pertanto, sia la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito, sia la prova, di tipo presuntivo, che l'odierna ricorrente non abbia appreso del procedimento a causa di tale nullità.

3. In conseguenza dell'accoglimento del motivo, l'ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Ravenna, in altra composizione collegiale, che provvederà a decidere nuovamente la causa nel merito e a regolare anche le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione collegiale, anche per le spese del presente giudizio.