Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione VII
Sentenza 2 ottobre 2023, n. 5369
Presidente: Liguori - Estensore: Abbate
FATTO
La ricorrente (collocata nella graduatoria finale di merito del "Bando pubblico di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di insegnante di scuola dell'infanzia, categoria C, posizione economica C1" in posizione n. 31, con il punteggio complessivo di 55,5 punti) impugna, con ricorso notificato il 3 gennaio 2022 e depositato in giudizio il 31 gennaio 2022: 1) la determinazione dirigenziale n. 2392/2021, pubblicata il 3 novembre 2021, recante in oggetto "Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di nr. 8 insegnanti della scuola dell'infanzia comunale 'Carducci' - Presa d'atto dei lavori della commissione e assunzione dei vincitori - Approvazione schema di contratto"; 2) la determinazione dirigenziale prot. 1191/2021 del 28 maggio 2021, recante in oggetto "Bando pubblico di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di insegnante di scuola dell'infanzia, categoria C, posizione economica C1. Approvazione dello schema di bando di concorso"; 3) la nota "precisazione n. 1" dell'11 giugno 2021; 4) la determinazione dirigenziale n. 1593/2021 del 16 luglio 2021, recante in oggetto ("Nomina della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titolo ed esami per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di insegnante di scuola dell'infanzia, Cat. C., Pos. Ec. C1. Prenotazione di spesa"); 5) la determinazione dirigenziale n. 1860/2021 del 27 agosto 2021, recante in oggetto "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti nel profilo di insegnante di scuola dell'infanzia. Nomina commissari aggiunti per l'accertamento delle competenze informatiche e della conoscenza della lingua inglese"; 6) la nota recante gli esiti finali del "Concorso pubblico per la selezione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 8 unità di personale con profilo di insegnante di scuola dell'infanzia", pubblicata il 9 settembre 2021; 7) la nota "Chiarimento in merito all'approvazione della graduatoria di merito" pubblicata il 20 settembre 2021; 8) il verbale n. 19 del 4 ottobre 2021 della Commissione esaminatrice; 9) la determinazione dirigenziale n. 2426/2021 dell'8 novembre 2021, recante in oggetto "Concorso, per titoli ed esami, a tempo pieno e det. di 8 insegnanti della scuola 'Carducci'. Presa d'atto delle rinunce all'assunzione di 4 vincitrici ed assunzione di 4 candidate idonee tramite scorrimento graduatoria - approvazione schema contratto"; 10) la determinazione dirigenziale n. 2472 dell'11 novembre 2021, recante in oggetto "Concorso, per titoli ed esami, a tempo pieno e det. di 8 insegnanti della scuola Carducci. Presa d'atto delle rinunce all'assunzione di 2 candidate e contestuale assunzione di 2 candidate idonee tramite scorrimento graduatoria di cui alla D.DSG n. 2392/21"; nonché 11) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale in quanto lesivo. Chiede, altresì, di «disporre un approfondimento istruttorio onerando l'amministrazione resistente al deposito di tutta la documentazione richiamata nei provvedimenti impugnati (ex art. 65 c.p.a.) e, in particolare:
- domande di partecipazione dei candidati classificati in posizione sovraordinata rispetto alla ricorrente;
- elaborato realizzato dalla ricorrente e la relativa valutazione eseguita dalla Commissione giudicatrice, comprese le correzioni apportate e/o gli errori segnalati;
- valutazione della prova orale della ricorrente;
- elaborati realizzati dai candidati classificati in posizione sovraordinata rispetto alla ricorrente (con esclusione di tutti i concorrenti che, nelle more della procedura, hanno rinunciato all'assunzione), e la relativa valutazione eseguita dalla Commissione giudicatrice, comprese le correzioni apportate e/o gli errori segnalati;
- valutazione delle prove orali sostenute dai candidati classificati in posizione sovraordinata rispetto alla ricorrente (con esclusione di tutti i concorrenti che, nelle more della procedura, hanno rinunciato all'assunzione);
- provvedimento di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice e criteri di selezione degli stessi".
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1) Violazione l. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del bando - Violazione art. 14 del regolamento comunale approvato con d.G.c. 62/2018 - Eccesso di potere rilevabile attraverso le figure sintomatiche del difetto di istruttoria - travisamento dei fatti - disparità di trattamento - illogicità manifesta - contraddittorietà - Violazione artt. 3, 24, 97, 113 Cost.;
2) Violazione art. 3 l. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di motivazione;
3) sulla integrazione postuma del bando, violazione art. 4, comma 1-bis, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, d.lgs. 33/2013 in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità - Violazione art. 7 del bando - Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento.
Il 21 febbraio 2022, si è costituito in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia, depositando all'uopo una memoria difensiva, nella quale ha puntualmente contestato i tre motivi di censura articolati da controparte, concludendo con la richiesta di respingere il ricorso proposto, unitamente all'istanza cautelare formulata.
Il 25 febbraio 2022 la ricorrente ha depositato in giudizio un'istanza di rimessione in termini, chiedendo al Collegio di fissare un termine perentorio per rinnovare la notificazione alla controinteressata ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 37 c.p.a.
Ad esito della Camera di Consiglio del 2 marzo 2022 (fissata per la trattazione dell'istanza cautelare incidentalmente proposta da parte ricorrente), nella quale il difensore di parte ricorrente si è riportato all'istanza di rimessione in termini per errore scusabile e la difesa del Comune resistente non si è opposta, questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 1478 del 4 marzo 2022, ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo ai sensi e nei termini di cui alla seguente motivazione e fissato, per il prosieguo, la Camera di Consiglio del 4 maggio 2022: "Rilevato che la controinteressata D.N. Caterina non risulta costituita, e che la notifica a costei del ricorso introduttivo a mezzo posta non è andata a buon fine, per essere stata in relata la destinataria indicata come "irreperibile", senza alcuna ulteriore precisazione (ancorché l'effettuazione fosse avvenuta all'indirizzo di residenza della notificanda di via Marenola n. 38 - Giugliano in Campania - NA, risultante dagli atti anagrafici), così da determinare il configurarsi della nullità della notifica stessa (cfr. Cass. civ., n. 30997 del 2 novembre 2021);
Ritenuto che, com'è noto, la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021 ha comunque dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica nulla ad una valutazione dell'imputabilità del vizio al notificante;
Ritenuto pertanto che, nel caso di specie, non vertendosi in tema di inesistenza della notifica del ricorso introduttivo, è in ogni caso possibile, in conformità alla richiesta fatta in proposito dal difensore di parte ricorrente, ordinarne il rinnovo, assegnando alla ricorrente il termine perentorio dell'11 aprile 2022 per l'espletamento dell'incombente, con deposito della relativa prova entro i successivi 15 giorni;
Ritenuto di dover conseguentemente rinviare in prosieguo la trattazione della causa all'udienza camerale del 4 maggio 2022".
Il 24 marzo 2022, la ricorrente ha rinnovato la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio nei confronti della controinteressata D.N. Caterina (collocata nella graduatoria finale di merito del concorso de quo in posizione n. 14, con il punteggio complessivo di 58 punti).
Il 28 marzo 2022, si è costituita in giudizio appunto la controinteressata D.N. Caterina, depositando, all'uopo, una memoria di costituzione, e deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità, nonché la tardività del ricorso, e, in ogni caso, la manifesta infondatezza di questo e dell'istanza cautelare.
Il 29 aprile 2022, la predetta controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l'inammissibilità e l'infondatezza manifesta dell'istanza cautelare e del ricorso, oltre che delle istanze istruttorie, e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare.
All'esito della camera di consiglio del 4 maggio 2022, nella quale il difensore di parte ricorrente ha precisato che la richiesta di tutela cautelare poteva limitarsi all'applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ai fini della sollecita fissazione del merito, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 936 del 6 maggio 2022, ha fissato per la trattazione del merito del ricorso la prima udienza pubblica di gennaio 2023, da calendarizzare, con la seguente motivazione: "Considerato che le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente siano adeguatamente tutelabili con la sollecita fissazione della trattazione del merito del giudizio, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;
Considerato opportuno rimettere al definitivo ogni statuizione circa le spese della presente fase cautelare".
Il 1° dicembre 2022, si è costituito in giudizio il nuovo difensore di parte ricorrente, Avv. Michele Cascone, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Capuano, che, con dichiarazione del 29 novembre 2022, aveva rinunciato alla procura conferita in relazione al presente giudizio.
Il 9 dicembre 2022, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il 4 gennaio 2023, il difensore della controinteressata ha depositato in giudizio note di passaggio in decisione, nelle quali, rinviando alla memoria depositata il 29 aprile 2022, ha insistito per la manifesta inammissibilità e, in ogni caso, per l'infondatezza manifesta del ricorso, chiedendo il passaggio in decisione della causa, senza preventiva discussione.
Il 6 gennaio 2023, anche il difensore della ricorrente ha depositato in giudizio note di passaggio in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Ad esito della pubblica udienza del 9 gennaio 2023, con ordinanza collegiale n. 331 del 16 gennaio 2023, questa Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui alla seguente motivazione, rinviando, per il prosieguo, alla udienza pubblica del giorno 4 luglio 2023: "Rilevato che il ricorso è stato notificato solo ad un controinteressato, sicché il Collegio ritiene che il contraddittorio non sia integro, posto che il gravame è finalizzato a conseguire l'annullamento dell'intera graduatoria di concorso;
Ritenuta, pertanto, la necessità che la ricorrente provveda a evocare in giudizio anche gli altri controinteressati, che il Collegio individua in tutti coloro che risultano inseriti nella graduatoria relativa al bando pubblico di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di insegnante di scuola dell'infanzia, indetto dal Comune di Castellammare con determinazione dirigenziale prot. 1191/2021 del 28 maggio 2021;
Ritenuto di assegnare, a tal fine, alla ricorrente, a pena di decadenza, il termine di venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza per provvedere alla notifica del ricorso ai soggetti sopra indicati, e il termine di ulteriori dieci giorni per il deposito, in via telematica, presso la segreteria del Tribunale della prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio;
Ritenuto, infine, di rinviare, per il prosieguo, alla udienza pubblica del giorno 4 luglio 2023".
Il 18 gennaio 2023, la ricorrente ha depositato in giudizio un'istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., chiedendo di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso nel sito istituzionale del Comune di Castellammare di Stabia (www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it).
Con decreto cautelare n. 78 del 20 gennaio 2023, il Presidente di questa Sezione ha accolto la predetta istanza di notificazione per pubblici proclami e disposto che l'integrazione del contraddittorio di cui all'ordinanza n. 331/2023 di questo Tribunale venisse effettuata nei modi e termini di cui in parte motiva, mediante assolvimento degli incombenti ivi precisati.
Il 3 febbraio 2023, la ricorrente ha depositato in giudizio il "certificato di avvenuta pubblicazione" rilasciato dal Comune resistente, nel quale si attesta "che la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale del Comune di Castellammare di Stabia (http://comune.castellammare-di-stabia.napoli.it), relativo alla notifica del ricorso per pubblici proclami, è avvenuto in data 30 gennaio 2023; lo stesso è consultabile nella home page del sito nell'apposita sezione denominata 'atti di notifica' posta in alto a destra".
Il 2 giugno 2023, si sono costituite in giudizio le controinteressate S. Elisabetta, A. Carla, Ar. Maria, T. Antonietta, E. Nunzia, C. Marina (collocate in posizione potiore nella graduatoria finale di merito del concorso de quo ed assunte in servizio con contratto di lavoro), depositando, all'uopo, memorie di costituzione ed eccependo la irricevibilità, la inammissibilità, la improcedibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza ed insistendo per la declaratoria di irricevibilità, inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso.
Il 13 giugno 2023, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, nella quale ha espressamente rinunciato "ai motivi indicati sub 3) del ricorso introduttivo" e precisato, dunque, di avere "interesse acchè l'Ill.mo Tar per la Campania - Napoli, annulli il provvedimento di nomina della commissione e tutti gli atti da questa adottati nonché di tutti quelli conseguenziali, in accoglimento dei motivi spiegati sub 1) e 2) del ricorso introduttivo", insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza del 4 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. Il ricorso è sicuramente infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto, in disparte ogni questione inerente la possibile inammissibilità del ricorso per carenza (originaria) di interesse eccepita nelle memorie di costituzione del 2 giugno 2023 dalle parti controinteressate (secondo le quali "la ricorrente non ha sollevato censure sulla posizione (e quindi la valutazione) dei singoli concorrenti in posizione utile, né tantomeno ha sollevato censure sulla propria valutazione").
1. Premesso che, nella memoria di replica del 13 giugno 2023, la ricorrente ha espressamente rinunciato "ai motivi indicati sub 3) del ricorso introduttivo" (che, pertanto, non verranno scrutinati, dovendo, in assenza di notifica della rinuncia alle controparti, essere rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla loro definizione, con conseguente improcedibilità degli stessi), con il primo pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente deduce la illegittimità, per violazione di legge e difetto di istruttoria, della determinazione dirigenziale n. 1593/2021 del 16 luglio 2021 ("Nomina della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titolo ed esami per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di insegnante di scuola dell'infanzia, Cat. C., Pos. Ec. C1. Prenotazione di spesa") e, quindi, la illegittimità della composizione della commissione esaminatrice (composta, nella specie, da tre dirigenti scolastici, di cui due in qualità di componenti ed uno in qualità di presidente della commissione), invocando, in primis, «la violazione dell'art. 14 del Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 62/2018 il quale prevede che "Per le assunzioni nelle qualifiche inferiori, le commissioni giudicatrici sono di norma composte da un Dirigente, che le presiede, e da due dipendenti scelti tra quelli in possesso di qualifica direttiva e sono nominate con provvedimento del Dirigente del Servizio Risorse Umane"» e (in tesi) «consente la nomina di Commissari "esterni" (art. 14, comma 4) ma non transige sulla presidenza della Commissione, cui sono affidate funzioni di controllo sul funzionamento dell'organo stesso, a tutela anche dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A.»; in secundis, lamenta che «la selezione dei componenti "esterni" è avvenuta in modo illegittimo», avendo l'A.C. resistente «ritenuto opportuno nominare quali componenti della commissione di concorso solo i Dirigenti Scolastici con funzioni presso Scuole dell'Infanzia e/o Scuole Primarie di primo grado, ubicate al di fuori del territorio comunale», nel mentre, in tesi, «avrebbe dovuto selezionare i Commissari in base alla propria professionalità, al proprio curriculum vitae, nonché alla esperienza eventualmente acquisita in altre procedure concorsuali».
Con il secondo motivo di gravame, poi, parte ricorrente lamenta che «la motivazione adottata dal Comune non fa che palesare il difetto di istruttoria in cui è incorso. Il Comune resistente, infatti, ha nominato i Commissari ed il Presidente di Commissione adottando una motivazione del tutto illogica ed irrazionale, che ripete il grave difetto istruttorio in cui è incorso. In particolare i provvedimenti qui gravati non risultano essere sorretti da alcuna completa, congrua e puntuale motivazione circa le ragioni che hanno indotto l'Ente a preferire alcuni commissari ad altri, avendo utilizzato criteri di scelta del tutto illogici, contrari all'interesse pubblico a che la procedura concorsuale sia governata da soggetti in grado di assolvere ai compiti affidati».
Tutte le predette censure (che sono strettamente connesse e vengono, pertanto, esaminate congiuntamente) vanno disattese.
1.1. In via pregiudiziale, va, anzitutto, disattesa l'eccezione di tardività del primo motivo di gravame prospettata nella memoria difensiva del 21 febbraio 2022 del Comune resistente (oltreché nelle memorie di costituzione del 2 giugno 2023 dalle parti controinteressate), il quale sostiene che "l'ordinario termine ad opponendum è inesorabilmente spirato posto che, sia che si voglia considerare quale dies a quo quello della nomina della commissione, sia che si voglia considerare, quale detto termine, quello della partecipazione al concorso, entrambi sarebbero inesorabilmente spirati".
Infatti, «premesso in via generale che, secondo l'impostazione tradizionale (in linea con il principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24, 103 e 113 della Costituzione), l'interesse a ricorrere (ex art. 100 c.p.c.) "deve essere caratterizzato dai predicati della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell'attualità (l'interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest'ultimo l'eventualità o l'ipotesi di una lesione) e della concretezza (l'interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente)" (T.A.R. Veneto, Sez. I, 24 ottobre 2018, n. 990), con riguardo al contenzioso relativo al settore delle procedure concorsuali, il Collegio condivide il "consolidato l'orientamento secondo cui il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice può essere impugnato dal candidato solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato (cfr. C.d.S., Sez. III, 9 luglio 2012, n. 3978): la verifica effettiva del pregiudizio sofferto dal candidato può difatti utilmente compiersi solo al momento dell'approvazione della graduatoria (cfr. C.d.S., Sez. V, 4 marzo 2011, n. 1408; C.d.S., Sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5279; C.d.S., Sez. V, 19 ottobre 1999, n. 1589). Nel procedimento amministrativo concernente un pubblico concorso, quindi, il candidato leso da un provvedimento della commissione lo può ben impugnare unitamente all'atto di nomina dei componenti di quest'ultima, in quanto detta nomina ha natura endoprocedimentale ed è adottata in esito ad uno specifico sub-procedimento, volto a consentire che i candidati siano valutati, nell'ulteriore corso, proprio da coloro che le norme reputano più idonei e siano in possesso dei prescritti requisiti, per cui l'interesse dei candidati stessi alla rimozione dei componenti illegittimamente nominati si attualizza solo dopo l'adozione dell'atto che ha preso in esame la loro posizione e approvato la relativa graduatoria (C.d.S., Sez. V, 24 febbraio 1996, n. 232; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 19 novembre 2012, n. 692). È vero che tale orientamento giurisprudenziale comporta il rischio di una rinnovazione del procedimento amministrativo orami conclusosi, ma tale rischio è compensato dall'esonero di un inutile esercizio di attività giurisdizionale compiuta in assenza di un'effettiva lesione (cfr. C.d.S., Sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2766)" (T.A.R. Veneto, Sez. I, 24 ottobre 2018, n. 990, cit.)» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 12 marzo 2020, n. 323).
Pertanto, nella fattispecie in esame, il ricorso è stato tempestivamente proposto poiché il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice (i.e. la determinazione dirigenziale n. 1593/2021 del 16 luglio 2021) è stato impugnato, unitamente alla determinazione dirigenziale n. 2392/2021 del 3 novembre 2021 (recante in oggetto "Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di nr. 8 insegnanti della scuola dell'infanzia comunale 'Carducci' - Presa d'atto dei lavori della commissione e assunzione dei vincitori - Approvazione schema di contratto"), il 3 gennaio 2022 e, quindi, entro i 60 giorni previsti dalla legge dall'approvazione della graduatoria finale di merito del concorso de quo.
1.2. Nel merito, però, le censure di cui al primo motivo di ricorso non colgono nel segno, in quanto la sopra richiamata disposizione regolamentare (art. 14 del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi), come può facilmente evincersi dalla lettura della stessa, da un lato, prevede, al primo comma ("1. Le commissioni giudicatrici delle procedure selettive pubbliche per le assunzioni nelle qualifiche dirigenziali e in quelle direttive sono di norma composte dal Segretario Generale, che le presiede, e da due Dirigenti da questi nominati con proprio provvedimento. Per le assunzioni nelle qualifiche inferiori, le commissioni giudicatrici sono di norma composte da un Dirigente, che le presiede, e da due dipendenti scelti tra quelli in possesso di qualifica direttiva e sono nominate con provvedimento del Dirigente del Servizio Risorse Umane."), che (solo) "di norma" (e non necessariamente) le commissioni giudicatrici delle procedure selettive pubbliche per le assunzioni nelle qualifiche inferiori siano composte da un dirigente comunale che le presiede, e, dall'altro lato, contiene, al quarto comma ("4. In relazione alla professionalità messa a concorso, possono essere individuati esperti esterni all'amministrazione, scelti tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o di aziende pubbliche e/o private, docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove esistenti."), un richiamo espresso alla facoltà dell'ente di nominare esperti esterni ad esso, senza alcuna distinzione tra i membri della commissione e il presidente della stessa, potendo, dunque, la scelta discrezionale della P.A. essere legittimamente orientata alla nomina di esperti esterni sia in qualità di componenti che in qualità di presidente della commissione. E, sul punto, il provvedimento impugnato dà atto, con adeguata motivazione, del fatto che il dirigente comunale del settore di riferimento, «ha rappresentato la sussistenza di una situazione di forte incompatibilità in capo allo stesso nell'esercitare le funzioni di Presidente della Commissione del concorso de qua, rappresentando, altresì, l'opportunità di procedere a tal fine mediante la nomina di componenti della commissione esterni all'amministrazione».
Inoltre, la suddetta disposizione regolamentare lascia la individuazione dei criteri di scelta degli esperti esterni, tra le categorie espressamente predeterminate dalla norma, alla valutazione ampiamente discrezionale dell'ente pubblico, che, nel caso di specie, è stata effettuata con congrua, sia pur sintetica, motivazione.
Osserva, infatti, il Collegio che il Comune resistente, nel gravato provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, dopo aver rappresentato la sussistenza di una "situazione di forte incompatibilità" in capo al dirigente comunale del settore di riferimento nell'esercitare le funzioni di presidente della commissione del concorso de quo di cui sopra detto, richiama la nota dell'11 luglio 2021, con cui il predetto dirigente comunale ha richiesto ai dirigenti scolastici della scuola dell'infanzia e/o istituti comprensivi la disponibilità alla nomina di componente della commissione del concorso in questione e, preso atto della disponibilità manifestata in ordine allo svolgimento delle funzioni di componente della commissione di concorso da sei dirigenti scolastici, afferma di ritenere "opportuno, alla luce delle manifestazioni di disponibilità presentate, ed in considerazione del profilo professionale oggetto di selezione, nominare quali componenti della commissione di concorso Dirigenti Scolastici che esercitino le proprie funzioni presso Scuole dell'Infanzia e/o Scuole Primarie di primo grado, ubicate, altresì, al di fuori del territorio comunale". Tale scelta non appare meritevole di censura (in relazione ai vizi allegati da parte ricorrente), posto che la nomina dei tre componenti della commissione come sopra individuati - a ben vedere - è basata sulla "considerazione del profilo professionale oggetto di selezione" (come vorrebbe parte ricorrente), nel mentre la circostanza che i professionisti nominati "esercitino le proprie funzioni presso Scuole dell'Infanzia e/o Scuole Primarie di primo grado ubicate, altresì, al di fuori del territorio comunale" sembra essere non il fattore determinante della scelta ma l'oggetto di una mera rappresentazione evidenziata dal Comune resistente (a fronte della predetta "situazione di forte incompatibilità" in capo al dirigente comunale del settore di riferimento) a ulteriore garanzia di una scelta immune da possibili conflitti di interesse (e in tal senso depone anche l'utilizzo dell'avverbio "altresì"). Peraltro, osserva il Collegio che dei sei dirigenti scolastici, indicati nel provvedimento comunale in questione come coloro che hanno manifestato la disponibilità in ordine allo svolgimento delle funzioni di componente della commissione di concorso, solo uno sembra prestare servizio presso un istituto scolastico ubicato nel territorio comunale del Comune di Castellammare di Stabia.
1.3. In ogni caso, poi, anche a voler considerare - in linea generale ed astratta - sussistenti i vizi allegati di violazione di legge e/o difetto di istruttoria/motivazione, «in base all'orientamento prevalente e condivisibile della giurisprudenza, «La doglianza di errata composizione della Commissione giudicatrice non può sempre comportare l'automatico azzeramento del procedimento concorsuale, ma tale azzeramento ex tunc del concorso può verificarsi soltanto se ricorrono vizi macroscopici, che dimostrano da soli, in modo diretto ed assiomatico, il pregiudizio per il buon andamento della procedura, che non può dunque essere recuperata, mentre quando si tratti di vizi formali che di per sé non evidenziano alcun automatico vulnus sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla Commissione sarà onere della ricorrente che propone il motivo, se non dimostrare, quanto meno dedurre e prospettare in modo serio ed analitico i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto quell'errata ed illegittima composizione della Commissione ha inficiato il giudizio della sua prova o l'esito complessivo del concorso" (T.A.R. Basilicata, 29 aprile 2013, n. 199)» (T.A.R. Lazio, Sez. III-quater, 19 maggio 2017, n. 6013; T.A.R. Lazio, Sez. III-quater, 2 maggio 2018, n. 4779; nello stesso senso, C.d.S., Sez. VI, 14 gennaio 2019, n. 334)» (così T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 12 marzo 2020, n. 323, ma, sulla stessa linea, cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 334 del 14 gennaio 2019, e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 102 del 7 gennaio 2021).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha esplicitato la ragione per cui la dedotta illegittima composizione della commissione abbia inficiato - sul piano concreto - la propria valutazione o, comunque, l'esito complessivo del concorso (anche perché la stessa non solleva affatto censure sulla propria valutazione, né tantomeno sulla posizione, e quindi la valutazione, dei singoli concorrenti in posizione utile), ma si limita ad assumere, nel ricorso, "l'illegittimità della determinazione dirigenziale n. 1593/2021 del 16 luglio 2021 e, con essa, di tutti gli atti e provvedimenti prodotti dalla Commissione esaminatrice", ovvero che "La composizione della Commissione esaminatrice, pertanto, è illegittima, il che rende nulli tutti gli atti della procedura" e a precisare, nella memoria di replica del 13 giugno 2023, "che l'odierno giudizio verte su atti e provvedimenti già noti, inerenti la legittimità della composizione della commissione esaminatrice e non anche sul giudizio da questa espresso" e che "l'accoglimento del ricorso non provocherebbe un suo migliore posizionamento in graduatoria ma l'annullamento di tutti gli atti prodotti dalla commissione e, per ultimo, l'approvazione della graduatoria".
2. Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
2.1. Va, altresì, disattesa l'istanza istruttoria avanzata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 65 c.p.a., in quanto (in disparte ogni altra considerazione, segnatamente in ordine alla irrilevanza della stessa ai fini della definizione della causa) è riproduttiva di analoga istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 ss. l. n. 241/1990 del 15 dicembre 2021 presentata dalla ricorrente in sede amministrativa (prima della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio) e riscontrata con provvedimento del Comune di Castellammare di Stabia del 10 gennaio 2022 (successivo alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio) di parziale diniego (nel quale "Si precisa che l'accesso viene limitato alla prova scritta della richiedente e di n. 3 candidati risultati idonei all'esito della correzione della stessa, alle relative schede di correzione ed alla valutazione della prova orale dell'istante e di n. 3 candidati risultati idonei all'esito della stessa, rilevandosi, relativamente alla restante documentazione richiesta, che l'ostensione delle prove scritte e della valutazione delle prove orali di ogni singolo candidato collocato nell'ambito della graduatoria finale di merito in posizione precedente rispetto all'istante risulta sovrabbondante e sproporzionata rispetto alle non meglio precisate esigenze difensive rappresentate nell'istanza di accesso"), che non risulta impugnato in parte qua.
3. Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo alla complessità e alla novità di talune delle questioni giuridiche trattate) per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alle censure articolate con il motivo sub n. 3), e lo respinge quanto ai restanti motivi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.