Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 29 settembre 2023, n. 444

Presidente: Panzironi - Estensore: Perilli

FATTO E DIRITTO

1. Nei giorni 14 e 15 maggio 2023 si sono svolte ad Atri, comune della Provincia di Teramo con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, le votazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, nell'ambito delle quali sono state presentate due liste (Noi con voi per Atri ed Alleanza Civica).

All'esito delle operazioni elettorali è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il candidato Piergiorgio Ferretti della lista Noi con voi per Atri, alla quale sono stati attribuiti 3099 voti validi ed 11 seggi nel Consiglio comunale; alla lista di minoranza Alleanza Civica sono stati attribuiti 3088 voti validi e 5 seggi nel Consiglio comunale.

1.1. Con ricorso depositato in data 15 giugno 2023, Alfonso Prosperi, nella duplice qualità di cittadino elettore del Comune di Atri e di candidato non eletto alla carica di Sindaco, ha domandato, previo esperimento di una verificazione, l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti, redatto dall'adunanza dei presidenti delle sezioni in data 16 maggio 2023, e dei verbali delle operazioni elettorali delle singole sezioni.

Il ricorrente ha dedotto la mancata corrispondenza tra le schede autenticate e quelle utilizzate per il voto, in violazione dell'articolo 53 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e la conseguente incertezza sul numero complessivo dei votanti, tale da compromettere la trasparenza e l'attendibilità delle operazioni elettorali nonché la genuinità del risultato finale.

Il ricorrente ha perciò domandato l'annullamento dell'intero procedimento elettorale, in vista della sua ripetizione.

1.2. Con decreto n. 154 del 16 giugno 2023 il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione della causa e ha ordinato al ricorrente di notificare alle parti interessate le copie del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché di provvedere al loro deposito e al deposito degli atti e dei documenti del giudizio entro i termini all'uopo indicati.

1.3. Il ricorrente ha notificato i predetti atti al Comune di Atri, all'Ufficio territoriale del Governo di Teramo ed ai candidati eletti alle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale, provvedendo al successivo deposito degli stessi e dei documenti.

1.4. Si è costituito in giudizio l'Ufficio territoriale del Governo di Teramo per eccepire il difetto di legittimazione passiva, deducendo che la Prefettura non è indicata dall'articolo 130, comma 3, del codice del processo amministrativo tra i destinatari della notificazione del ricorso.

1.5. Ha resistito al ricorso il Comune di Atri e ne ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per mancata notificazione "al prof. Ferretti nella sua veste di candidato Sindaco eletto" ed ai candidati non eletti della lista vincitrice, i quali "comunque possono anelare, nel corso del quinquennio, a diventare consiglieri per surroga".

1.6. Si è costituito in giudizio il controinteressato Piergiorgio Ferretti, proclamato eletto alla carica di Sindaco, il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto non espressamente proposto nei suoi confronti, e ne ha invocato il rigetto, siccome infondato.

1.7. In data 4 settembre 2023 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, della quale il Comune di Atri, con note difensive depositate in data 8 settembre 2023, ha chiesto lo stralcio, siccome irritualmente prodotta.

1.8. Alla pubblica udienza del 20 settembre 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

1.9. In data 21 settembre 2023 è stato pubblicato il dispositivo della sentenza, ai sensi dell'articolo 130, comma 7, del codice del processo amministrativo.

2. Il Collegio deve innanzitutto disporre, come richiesto dal Comune di Atri, lo stralcio dal presente giudizio della memoria difensiva depositata dal ricorrente in data 4 settembre 2023, la quale non sarà tenuta in considerazione ai fini del decidere.

Le peculiari esigenze di snellezza, semplificazione e celerità che connotano il rito elettorale disciplinato dall'articolo 130 del codice del processo amministrativo giustificano l'apposizione di uno sbarramento temporale al contraddittorio scritto, onerando le parti di svolgere tutte le difese scritte nell'ambito del ricorso o delle controdeduzioni.

Tale limitazione non comprime l'effettività della tutela, la quale è garantita, per tutte le parti del giudizio, dal contraddittorio orale nell'udienza di discussione, nel corso della quale possono essere sentite le parti presenti, e, per il solo ricorrente, dall'attenuazione dell'onere di specificità dei motivi di ricorso.

3. L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, proposta dalla Prefettura di Teramo nelle controdeduzioni tempestivamente depositate in data 3 luglio 2023, è fondata.

A differenza che nel rito elettorale disciplinato dall'articolo 129 del codice del processo amministrativo, volto a censurare gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio, nel rito elettorale disciplinato dall'articolo 130 del codice del processo amministrativo, volto a censurare l'atto di proclamazione degli eletti e gli atti ad esso presupposti, non è previsto che il ricorso debba essere notificato alla Prefettura.

Tale omissione è coerente con il principio per cui la legittimazione passiva deve essere riconosciuta esclusivamente in capo ai soggetti titolari di un interesse alla conservazione degli atti impugnati, suscettibile di essere pregiudicato dalla loro modificazione, quali l'ente al quale è imputato il risultato elettorale ed i candidati proclamati eletti alle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale.

Ai sensi dell'articolo 66, comma sesto, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, uno dei due esemplari in cui è redatto il verbale di proclamazione degli eletti "viene subito rimesso al Prefetto", unitamente ai verbali di tutte le sezioni ed ai plichi contenenti le schede valide, affinché possa essere garantita la regolarità e l'uniformità dello svolgimento delle operazioni elettorali.

In base al criterio dell'imputazione del risultato elettorale, il Prefetto non è pertanto titolare di un interesse oppositivo alla conservazione dello stesso, rispetto al quale assume una posizione di neutralità (C.d.S., Sez. V, 6 novembre 2015, n. 5069; 18 gennaio 2013, n. 278).

Deve essere dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio territoriale del Governo di Teramo.

4. Deve essere invece respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, proposta dal Comune di Atri e da Piergiorgio Ferretti nelle rispettive controdeduzioni, anch'esse tempestivamente depositate in data 7 luglio 2023 e 11 luglio 2023.

4.1. Ai fini del giudizio di ammissibilità, il ricorso risulta correttamente notificato, in osservanza dell'articolo 130, comma 3, del codice del processo amministrativo, sia al Comune di Atri che ad almeno uno dei controinteressati, individuati dal ricorrente in tutti i candidati eletti.

L'articolo 130, comma 3, del codice del processo amministrativo individua come controinteressati "i candidati della cui elezione si discute", i quali vantano un interesse concreto ed attuale alla conservazione degli effetti costitutivi del loro status, spiegati dall'atto di proclamazione degli eletti.

4.2. L'interesse dei candidati non eletti a subentrare nella carica di Consigliere comunale per surroga è invece un interesse indiretto ed eventuale, condizionato alla verificazione dell'evento delle dimissioni di un consigliere in carica, che non si sostanzia in un interesse giuridicamente apprezzabile.

4.3. Ai fini del giudizio di ammissibilità del ricorso non rileva neppure la mancata espressa attribuzione della qualità di controinteressato al candidato Piergiorgio Ferretti, come pure dallo stesso eccepito nelle controdeduzioni depositate in data 11 luglio 2023.

4.4. Il rito speciale di cui all'articolo 130 del codice del processo amministrativo, derogando alla regola ordinaria posta dall'articolo 45, comma 1, per cui il ricorso deve essere prima notificato alle parti e poi depositato presso la segreteria del Tribunale, rimette al ricorrente l'individuazione dei destinatari della notificazione del ricorso solo in un momento successivo al deposito dello stesso e all'adozione del decreto di fissazione dell'udienza.

Il ricorrente ha perciò correttamente individuato, mediante la notificazione del ricorso e del decreto presidenziale, i controinteressati, ossia "i candidati della cui elezione si discute".

5. Con un unico motivo il ricorrente ha contestato una serie di omissioni e di irregolarità nella verbalizzazione delle operazioni elettorali, le quali, ove considerate nella loro globalità, ne rivelerebbero la sostanziale inattendibilità per mancanza di trasparenza e comprometterebbero la genuinità del risultato finale.

5.1. Le contestate omissioni ed irregolarità possono essere tutte ricomprese nell'ambito delle seguenti fattispecie astratte:

a) omessa verbalizzazione dei motivi di nullità delle schede considerate nulle (sezione n. 2);

b) mancata corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ed il numero degli elettori assegnati per il voto alla sezione o degli elettori che hanno votato (sezioni n. 1, n. 2, n. 5, n. 7 e n. 8);

c) discrasia tra i dati riportati nella verbalizzazione delle operazioni elettorali e i dati riportati nel riepilogo dello scrutinio elettorale (sezione n. 6);

d) mancata corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e il numero dei votanti (sezioni n. 8 e n. 13).

5.2. Il procedimento elettorale è governato dal principio di strumentalità delle forme, corollario dei principi di conservazione delle operazioni elettorali e del favor per la stabilità del risultato elettorale.

Il principio di strumentalità delle forme comporta che, ove la legge non disponga espressamente la nullità delle operazioni elettorali per violazione delle specifiche norme che ne disciplinano lo svolgimento (una fattispecie di nullità testuale è contenuta nell'articolo 51, comma quarto, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), solo le irregolarità che precludono il raggiungimento dello scopo - che è quello di assicurare che le operazioni elettorali si svolgano nel rispetto della trasparenza e della libertà di espressione del voto - determinano l'annullamento delle operazioni elettorali e la loro rinnovazione.

Al contrario, le violazioni delle regole procedimentali che non abbiano alterato l'effettiva volontà degli elettori e l'attendibilità del risultato elettorale devono qualificarsi come irregolarità formali, prive di effetti invalidanti (C.d.S., Sez. II, 20 luglio 2023, n. 7128; Sez. III, 17 agosto 2020, n. 5051).

5.3. In applicazione del principio di strumentalità delle forme, il Collegio ritiene che le censure specificate nell'unico motivo di ricorso sono tutte infondate.

6. L'omessa indicazione nel processo verbale dei motivi di nullità delle schede dichiarate nulle non è contemplata quale causa di nullità delle operazioni elettorali dagli articoli 53, 54 e 69 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (fattispecie sub a).

Pertanto, in assenza di contestazioni relative al numero delle schede dichiarate nulle, riportato nel paragrafo 25 del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale della sezione n. 2, ovvero alla sussistenza delle specifiche cause di nullità delle schede, l'omessa ripartizione del numero delle schede nulle nei sottoinsiemi riportati nel prospetto deve essere qualificata come irregolarità formale, inidonea a determinare l'alterazione del risultato elettorale.

7. Neppure la mancata corrispondenza tra il numero delle schede autenticate e il numero degli elettori assegnati per il voto alla sezione (fattispecie sub b) è contemplata quale causa di nullità del procedimento elettorale, atteso che l'articolo 53 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, si limita a fissare la cronologia dell'esecuzione delle operazioni elettorali nonché la verbalizzazione del compimento e del risultato di ciascuna di esse.

L'articolo 47, comma quarto, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dispone che il presidente della sezione elettorale "apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione".

La ratio di detta norma è quella di evitare, in una prospettiva di prevenzione delle frodi elettorali, che venga autenticato un numero di schede sovrabbondante rispetto al numero degli elettori assegnati alla sezione per il voto.

La norma non prevede l'invalidità delle operazioni elettorali nel caso in cui risulti autenticato un numero di schede differente rispetto a quello degli elettori assegnati per il voto alla sezione.

La norma non vieta tuttavia all'ufficio elettorale di autenticare tutte le schede consegnate alla sezione, un numero di schede superiore ovvero un numero di schede inferiore rispetto al numero degli elettori assegnati alla sezione (C.d.S., Sez. V, 17 marzo 2015, n. 1374) né gli preclude la possibilità di autenticare, in un secondo momento, un numero di schede ulteriori rispetto a quelle inizialmente autenticate, ove se ne ravvisi la necessità (come avviene, ad esempio, nell'ipotesi del deterioramento di una scheda autenticata e di contestuale sostituzione della stessa con una nuova scheda autenticata).

Il dato rivelatore della correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali non risiede dunque nella corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ed il numero degli elettori assegnati per il voto alla sezione ma deve rinvenirsi, da un lato, nella corrispondenza tra il numero delle schede autenticate utilizzate per il voto ed il numero delle schede scrutinate, dall'altro lato, nella corrispondenza tra il numero delle schede consegnate e la somma delle schede non utilizzate - siano esse autenticate o non autenticate - e delle schede utilizzate per il voto.

Le operazioni elettorali risultano insomma prive di vizi invalidanti ove, pur in presenza di errori ed omissioni nella verbalizzazione del numero delle schede autenticate (utilizzate o non utilizzate), il numero delle schede complessive corrisponda alla somma delle schede autenticate utilizzate dagli elettori e di quelle non utilizzate, autenticate o non autenticate (C.d.S., Sez. V, 25 gennaio 2016, n. 245).

La mancata o l'erronea verbalizzazione delle schede non è dunque, da sola, sufficiente a giustificare l'annullamento delle operazioni elettorali.

Spetta pertanto al ricorrente l'onere di fornire almeno un principio di prova in ordine all'impossibilità di accertare, dalla valutazione incrociata di tutti i dati contenuti nel verbale, la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate e la somma delle schede autenticate utilizzate per il voto e di quelle autenticate non utilizzate (C.d.S., Sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5959).

Il principio di attenuazione dell'onere di specificità dei motivi di ricorso è infatti rivolto a compensare la posizione di asimmetria informativa del ricorrente e la difficoltà che il medesimo incontra, entro il ristretto arco temporale previsto per il deposito del ricorso, nella complessa disamina del materiale elettorale; esso tuttavia non si spinge sino a consentire al ricorrente di censurare, in via meramente ipotetica, la trasparenza e l'attendibilità del risultato elettorale e non lo esonera dall'onere minimo di allegare le concrete circostanze fattuali, dalle quali desumere la natura invalidante del vizio (C.d.S., Sez. V, 13 aprile 2016, n. 1477).

7.1. Dal processo verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 1 non si evince alcuna irregolarità relativa all'autenticazione delle schede.

Nella sezione n. 1 risultano autenticate 1168 schede, pari al numero degli elettori assegnati alla sezione per il voto, composto di 1153 elettori iscritti nelle liste di sezione (paragrafo 5 del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione) e di 15 elettori ricoverati nella Casa di riposo S. Rita (paragrafo 19), per i quali è stato richiesto l'allestimento di una sezione distaccata per la raccolta del voto nella giornata del 14 maggio 2023 (documento n. 5 dell'indice del Comune di Atri).

La circostanza che nella sezione distaccata sono state utilizzate per il voto solo 13 delle 20 schede autenticate che il presidente recava con sé (paragrafi 3 e 11 del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale distaccato) prova solo che - come normalmente accade - ha votato un numero di elettori inferiore al numero di quelli assegnati alla sezione ma non - come dedotto dal ricorrente - che è stato autenticato un numero di schede eccedente il numero degli elettori assegnati.

7.2. Nella sezione n. 2 il ricorrente deduce che sarebbe stata autenticata una scheda in più rispetto al numero degli elettori assegnati per il voto, poiché non si è tenuto conto di un elettore, iscritto nelle liste della sezione, ma ammesso a votare nella sezione 14-bis (paragrafo 5 del verbale dell'ufficio elettorale della sezione n. 2), costituita presso l'Ospedale civile San Liberatore.

La circostanza che il voto di detto elettore sia stato raccolto presso la sezione 14-bis è incontestata tra le parti e non è smentita dal processo verbale delle operazioni del seggio speciale (paragrafo 12 del verbale dell'ufficio elettorale della sezione n. 14-bis).

L'autenticazione di un numero di schede sovrabbondante rispetto al numero degli elettori assegnati alla sezione, il quale non corrisponde necessariamente al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, non è da sola sufficiente a provare il potenziale utilizzo fraudolento della scheda, nel caso in cui la stessa risulti pacificamente inutilizzata per il voto.

Nel caso di specie, il mancato utilizzo della scheda autenticata sovrabbondante risulta dalla esattezza del risultato dell'operazione matematica di sottrazione dal numero delle schede autenticate (non rispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione) del numero dei votanti (incontestato).

Il mancato utilizzo della scheda erroneamente autenticata ne esclude dunque un possibile utilizzo fraudolento.

In ogni caso, dal verbale della sezione n. 2, risulta che:

a) il numero delle schede autenticate utilizzate per il voto, determinato sottraendo alle 1132 schede autenticate le 395 schede autenticate non utilizzate per il voto (paragrafi n. 5 e n. 20), corrisponde al numero delle schede scrutinate e dei votanti, pari a 737 (paragrafi 17 e 29);

b) il numero delle schede autenticate non utilizzate per il voto, pari a 395, corrisponde al numero degli elettori che non hanno votato (paragrafo 20);

c) il numero complessivo delle schede non utilizzate per il voto, autenticate (395) e non autenticate (43), pari a 438, corrisponde alla differenza tra le schede consegnate alla sezione, pari a 1175 (paragrafo 3) e le schede autenticate utilizzate per il voto, pari a 737 (paragrafo 30).

7.3. Anche nella sezione n. 5 il ricorrente deduce l'autenticazione di una scheda in eccesso rispetto al numero delle schede verbalizzate come autenticate e non utilizzate.

La mancata verbalizzazione di una scheda autenticata e non utilizzata, come già evidenziato nel paragrafo 7, non è tuttavia idonea a dimostrare l'utilizzo fraudolento della stessa.

Risulta infatti dal verbale che la scheda autenticata in numero eccedente è stata consegnata ad un'elettrice in sostituzione della scheda autenticata, originariamente consegnatale e deteriorata per negligenza della stessa.

La scheda deteriorata è stata restituita dall'elettrice al seggio ed è stata sostituita con una scheda, prelevata dal pacco delle schede non autenticate consegnate alla sezione ed immediatamente autenticata (paragrafi 14 e 19 del verbale dell'ufficio elettorale della sezione n. 5).

Il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione è rimasto dunque sostanzialmente invariato e, come riportato al paragrafo 20 del verbale, esso corrisponde al numero degli elettori che non hanno votato.

Non risultano pertanto sospettate di utilizzo fraudolento né la scheda deteriorata, immediatamente riposta dal presidente in apposita busta (paragrafo 32), né la scheda autenticata in sostituzione di quella deteriorata, in quanto calcolata tra le schede autenticate ed utilizzate.

In ogni caso, anche dal verbale della sezione n. 5 si evince che:

a) il numero delle schede autenticate utilizzate per il voto, determinato sottraendo alle 872 schede autenticate le 273 schede autenticate non utilizzate per il voto (paragrafi 5 e 20), corrisponde al numero delle schede scrutinate e dei votanti, pari a 599 (paragrafi 17 e 29);

b) il numero delle schede autenticate non utilizzate per il voto, pari a 273, corrisponde al numero degli elettori che non hanno votato (paragrafo 20), determinato sottraendo al numero degli elettori assegnati alla sezione, pari a 872, il numero degli elettori che hanno votato, pari a 599 (paragrafi 5 e 17);

c) il numero complessivo delle schede non utilizzate per il voto, autenticate (273) e non autenticate (33), pari a 306, corrisponde alla differenza tra le schede consegnate alla sezione, pari a 905 (paragrafo 3) e le schede autenticate utilizzate per il voto, pari a 599 (paragrafo 30).

7.4. Analogo episodio risulta essersi verificato nella sezione n. 7 - come risulta dai paragrafi 14 e 19, lettera d), del relativo verbale - per la quale il ricorrente ha eccepito la mancanza di una scheda autenticata e non utilizzata, anche questa correttamente riposta nella busta dedicata alla custodia delle schede deteriorate, nonché di una scheda autenticata e utilizzata per il voto.

Dal processo verbale dell'ufficio elettorale della sezione n. 7 risulta che il numero delle schede autenticate utilizzate per il voto, determinato sottraendo alle 801 schede autenticate le 156 schede autenticate non utilizzate per il voto (paragrafi 5 e 20) corrisponde al numero dei votanti, indicato in 645 (paragrafo 17), ma non al numero delle schede scrutinate, pari a 644 (paragrafo 29); il presidente ha annotato sul verbale che tale discrasia è stata determinata dalla circostanza, annotata anche nel paragrafo 14, lettera c), che un elettore ha restituito al seggio elettorale una scheda, in quanto deteriorata (paragrafo 29).

Detta incongruenza non rappresenta tuttavia un indicatore attendibile dell'alterazione del risultato elettorale, come si evince dalla lettura complessiva del verbale nonché dalle dichiarazioni rese da alcuni componenti dell'ufficio elettorale e da alcuni elettori, depositate in giudizio dal Comune di Atri.

Nella verbalizzazione delle operazioni elettorali risultano commessi alcuni errori, quali:

a) l'aver conteggiato tra le schede autenticate, pari a 801, sia la scheda autenticata in data 15 maggio 2023 in sostituzione di quella autenticata deteriorata che quest'ultima; la veridicità di tale circostanza, emergente dalle dichiarazioni depositate in giudizio (documenti n. 13 e n. 14 dell'indice del Comune di Atri), è corroborata dall'evidente segno di correzione apposto a penna sulla cifra indicata al paragrafo 5, che da 800 è stata trasformata in 801;

b) l'aver inserito tra i votanti della sezione un elettore ricoverato in un luogo di cura che ha chiesto di essere ammesso a votare presso altra sezione; la veridicità di tale circostanza, emergente dalla documentazione depositata in giudizio (documenti n. 14, n. 16, n. 17 e n. 19 dell'indice del Comune di Atri), è pianamente riscontrabile dall'esame dell'allegato n. 1 al verbale, dal quale risulta che nessun elettore ricoverato in luogo di cura ha votato nella sezione n. 7;

c) l'aver inserito, nella voce delle schede contestate durante lo scrutinio e non assegnate (paragrafo 30), la scheda deteriorata ritirata e conservata nell'apposita busta; la veridicità di tale circostanza, emergente dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente della sezione n. 7 (documento n. 14), è corroborata dall'aggiunta a penna della parola (deteriorata) accanto alla scritta schede contestate e non assegnate (paragrafo 30) nonché dalla verbalizzazione dell'assenza di schede contestate durante lo scrutinio e non assegnate (paragrafo 27).

Da tale complessiva ricostruzione emerge dunque che nessuna scheda autenticata utilizzata per il voto è sfuggita al controllo dell'ufficio elettorale e che il numero dei votanti, pari a 644 e non a 645, corrisponde al numero delle schede scrutinate.

Dal processo verbale dell'ufficio elettorale della sezione n. 7 risulta altresì che le schede autenticate non utilizzate per la votazione, pari a 156, non corrispondono al numero degli elettori che non hanno votato (paragrafo 20), determinato sottraendo al numero degli elettori assegnati alla sezione, pari a 923, il numero degli elettori che hanno votato, indicato in 645 (paragrafi 5 e 17); il presidente ha annotato sul verbale che la mancata corrispondenza tra i due dati dipende dalla circostanza che "non sono state autenticate tutte le schede consegnate alla sezione" (paragrafo 20).

Dal verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 7 risulta che sono state autenticate un numero di schede, pari ad 801, inferiore rispetto al numero degli elettori assegnati per il voto, pari a 923 (paragrafo 5).

Per le medesime ragioni già esplicitate al paragrafo 7 della presente sentenza, l'autenticazione di un numero di schede inferiore rispetto al numero degli elettori assegnati alla sezione deve ritenersi irrilevante, ai fini dell'attendibilità delle operazioni elettorali e della genuinità dell'espressione del voto, le quali si desumono da altri parametri e, in particolare, dalla corrispondenza tra il numero dei votanti e delle schede scrutinate, pari a 644 all'esito del ricalcolo effettuato in base ai dati corretti, e dalla corrispondenza tra le schede autenticate non utilizzate per il voto e gli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato, pari a 156.

La cifra 156 risulta dunque correttamente indicata, ove alla stessa si pervenga all'esito della differenza tra le 800 schede autenticate (risultanti dallo scomputo della scheda deteriorata) e le 644 schede utilizzate per il voto.

7.5. Per quanto riguarda la sezione n. 8, il ricorrente ha contestato l'attendibilità del dato relativo al numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione, indicato in 14 (paragrafo 20 del verbale).

Trattasi di un evidente errore di trascrizione, come agevolmente riscontrabile dall'esame degli altri dati riportati nel verbale, in particolare di quelli relativi al numero degli elettori assegnati al voto nella sezione e delle schede autenticate, pari a 406 (paragrafo 5 del verbale dell'ufficio elettorale della sezione), ed al numero degli elettori che hanno votato nella sezione, erroneamente indicati in 406 nel paragrafo 17 e tuttavia desumibile nella sua reale consistenza dal dato verbalizzato nel paragrafo 29, relativo al numero di schede scrutinate, pari a 266 e corrispondente al numero dei votanti.

Dall'incrocio di tali dati risulta pertanto che le schede autenticate non utilizzate per la votazione sono 140 (406 schede autenticate meno 266 schede utilizzate per il voto) e non 14, cifra quest'ultima che è stata invece verbalizzata al paragrafo 5 per indicare il numero delle schede consegnate e non autenticate (le schede c.d. avanzate).

La pacifica natura materiale di tutti gli errori e le omissioni riscontrate nella verbalizzazione delle operazioni elettorali della sezione n. 8 li rende strutturalmente inidonei a produrre effetti invalidanti.

8. Dalla ricostruzione dello svolgimento delle operazioni elettorali nelle predette sezioni non si rinvengono dunque circostanze indiziarie del meccanismo invalidante della c.d. scheda ballerina, che si verifica quando l'ufficio elettorale perde la tracciabilità di una scheda autenticata e la stessa non sia altrimenti ricostruibile sulla scorta dei dati contenuti nei verbali o da altre circostanze rilevate ab externo: ove ciò si verifichi, deve infatti ritenersi che la scheda sfuggita al controllo possa essere utilizzata per alterare la genuinità del voto (C.d.S., Sez. III, 17 luglio 2018, n. 4335).

Dall'esame dei dati contenuti nei verbali delle operazioni elettorali delle predette sezioni, è possibile ricostruire la tracciabilità di tutte le schede autenticate, la quale risulta confermata anche dalle dichiarazioni provenienti da terzi o dai componenti degli uffici elettorali, prodotte in giudizio dal Comune di Atri (documenti n. 5, n. 6, n. 10, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16 e n. 18 dell'indice del Comune di Atri).

9. Per quanto riguarda la sezione n. 6, il ricorrente ha censurato la mancata corrispondenza tra i dati omessi ovvero erroneamente riportati nei paragrafi 20, 25 e 29 del verbale - dai quali risulterebbe l'utilizzo di cinque schede in più rispetto al numero dei votanti - e i dati corretti riportati nel riepilogo del risultato dello scrutinio, di cui al paragrafo 30 (fattispecie sub c).

La mera discrasia tra dati non integra, di per se stessa, un vizio invalidante delle operazioni elettorali: ove infatti si registri un conflitto tra i dati riportati in singoli paragrafi del processo verbale e quelli riportati nel riepilogo dello scrutinio, occorre conferire prevalenza al dato che consente di attribuire alla consultazione elettorale un significato utile alla conservazione del suo risultato, finalizzato alla stabilizzazione della volontà espressa dal corpo elettorale (C.d.S., Sez. III, 17 agosto 2020, n. 5051; Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1484).

Al paragrafo 25 del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 6 sono state erroneamente indicate 19 schede nulle, tra le quali sono state conteggiate anche le 5 schede bianche indicate al paragrafo 24.

Al paragrafo 30 sono stati invece correttamente riportati il numero delle schede valide, pari a 550, il numero delle schede nulle, pari a 14, ed il numero delle schede bianche, pari [a] 5, la cui somma corrisponde al numero degli elettori che hanno votato (paragrafo 17).

La censura del ricorrente, per cui sarebbero state autenticate cinque schede in più rispetto al numero dei votanti, risulta dunque smentita per tabulas.

10. In relazione alle sezioni n. 8 e n. 13 il ricorrente ha eccepito la mancata corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate ed il numero dei votanti (fattispecie sub d).

Ai sensi dell'articolo 63, commi quarto e sesto, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, "Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti", dando conto nel processo verbale del compimento e del risultato dell'operazione.

10.1. Come già spiegato al paragrafo 7.5 della sentenza, al quale si rinvia per ragioni di economia processuale, la censura relativa alla sezione n. 8 è manifestamente infondata, dal momento che l'erronea indicazione, al paragrafo 17, degli elettori che hanno votato è frutto di un evidente errore di trascrizione, riscontrabile dal dato corretto annotato nel paragrafo 29 del verbale delle operazioni elettorali, nel quale viene riportato che il numero delle schede scrutinate, pari a 266, corrisponde al numero dei votanti.

10.2. Per quanto riguarda la sezione n. 13, il ricorrente ha eccepito una pluralità di vizi, quali la mancata corrispondenza tra le schede consegnate e il numero delle stesse indicato nel verbale di consegna, la mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate e della loro corrispondenza con il numero degli elettori che non hanno votato nonché la mancata corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e il numero dei votanti.

Effettivamente, dall'esame del verbale dell'ufficio elettorale della sezione n. 13, risulta dubbia l'annotazione del numero delle schede ricevute, indicato in 724 e seguito dall'ambigua dicitura "non corrispondono".

Il numero delle schede consegnate deve tuttavia ritenersi irrilevante ai fini dell'individuazione di un possibile rischio di utilizzo fraudolento delle stesse poiché - come evidenziato nel paragrafo 7 della sentenza - ciò che rileva è il numero delle schede autenticate (indicato nel paragrafo 5 del verbale), il quale preferibilmente non deve superare il numero degli elettori assegnati alla sezione per il voto.

Posto che il numero delle schede consegnate è oggettivamente verificabile dal verbale di consegna (modello n. 18/COM), esso è comunque agevolmente ricavabile sommando il numero degli elettori assegnati al voto alla sezione, pari a 695 (paragrafo 5 del verbale), con il numero delle schede avanzate, che sono quelle ricevute e non autenticate, pari a 29 (paragrafo 5 del verbale).

L'annotazione contenuta nel paragrafo 3 del verbale, per cui le schede consegnate sono 724, deve dunque ritenersi corretta.

Risulta altresì integralmente omessa la verbalizzazione del numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione e della loro corrispondenza al numero degli elettori che non hanno votato (paragrafo 20 del verbale).

Anche tale dato è tuttavia agevolmente desumibile dalla sottrazione dal numero delle schede autenticate, indicate in 695 e pari al numero degli elettori assegnati alla sezione per il voto (paragrafo 5), del numero degli elettori che hanno votato, pari a 434 (paragrafo 17).

Resta infine da esaminare la censura avente ad oggetto la mancata corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e il numero dei votanti.

Anche questa censura è destituita di fondamento.

Il numero dei votanti, come già evidenziato, è stato correttamente verbalizzato (paragrafo 17) mentre non risultano indicati né il numero delle schede scrutinate né la loro corrispondenza con il numero dei votanti (paragrafo 29).

Dalla lettura non atomistica del verbale e dalla doverosa interpretazione utile dello stesso, a prescindere dalle lacune e dalle inesattezze che contiene, i dati omessi al paragrafo 29 sono pacificamente desumibili dalla somma dei voti validi, delle schede nulle (paragrafo 25) e delle schede bianche (paragrafo 24), riportati nel riepilogo del risultato dello scrutinio elettorale (paragrafo 30).

11. A fronte di tali evidenze, riscontrate dalla lettura incrociata dei dati contenuti nei verbali e corroborate dalla documentazione prodotta dal Comune di Atri, il Collegio non ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre la verificazione richiesta dal ricorrente.

Il principio di attenuazione della specificità dei motivi di ricorso, che connota il giudizio elettorale, non si risolve infatti nell'automatica attenuazione dell'onere probatorio, il quale non esime il ricorrente dal fornire un principio di prova, affinché il Collegio possa raggiungere, utilizzando lo strumento della verificazione, la piena cognizione di quei fatti che, in base al principio di vicinanza della prova, non sono immediatamente e pienamente accessibili al ricorrente.

12. In conclusione, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio territoriale del Governo di Teramo, il ricorso deve essere respinto.

13. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune di Atri, dell'Ufficio territoriale del Governo di Teramo e del controinteressato Piergiorgio Ferretti, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio territoriale del Governo di Teramo;

- respinge il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre accessori, di cui euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori in favore del Comune di Atri, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori in favore dell'Ufficio territoriale del Governo di Teramo ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori in favore del controinteressato Piergiorgio Ferretti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla segreteria di effettuare la comunicazione della presente sentenza, ai sensi dell'articolo 130, comma 8, del codice del processo amministrativo.