Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Sentenza 19 settembre 2023, n. 271
Presidente: Modica de Mohac - Estensore: Ricci
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti, consiglieri del Comune di Colloredo di Monte Albano, domandano l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale (n. 25/2023) con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 (delibera 25/2023), assunto in data 26 giugno 2023.
1.1. Domandano altresì l'annullamento delle altre deliberazioni assunte dal Consiglio comunale nella stessa data, aventi ad oggetto "comunicazione del sindaco ai sensi art. 46, comma 4, del TUEL n. 267/2000" (n. 27/2023), "comunicazione costituzione nuovo gruppo consiliare" (n. 28/2023), "articoli 175 e 193 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 variazione di bilancio previsione finanziario 2023-2025 n. 3 e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio" (n. 26/2023) e "approvazione verbali precedente seduta del 07.06.2023" (n. 24/2023).
1.2. Infine, domandano l'annullamento dei collegati decreti del 9 giugno 2023, con cui il Sindaco ha disposto la revoca dei ricorrenti dalla carica di assessore comunale.
1.3. I ricorrenti, risultati assenti all'appello nominale, rappresentano che la loro convocazione sarebbe avvenuta in modo irregolare, non essendo stata effettuata mediante notifica da parte del messo comunale come previsto dallo statuto comunale (art. 13, comma 4).
1.4. Uno di loro rappresenta, inoltre, che poco prima dell'inizio del Consiglio comunale del 26 giugno 2023 aveva informato il Comune - a mezzo PEC - dell'invalidità della convocazione, invitando a rinnovarla in conformità allo statuto. In riscontro a tale comunicazione, il Comune ha affermato di aver provveduto alla convocazione dei consiglieri comunali mediante e-mail, "come da prassi consolidata nel corso degli anni".
2. I ricorrenti lamentano, pertanto, i vizi di "violazione e/o falsa applicazione di legge e di regolamento (art. 38, comma 2, del d.lgs. 267/2000, art. 39, comma 4 del d.lgs. 267/2000, art. 13, comma 4, dello Statuto Comunale, art. 174 TUEL ed art. 227 TUEL, art. 125 del r.d. 148/1915, art. 46, c. 4, TUEL, art. 3, L. 241/1990)", rappresentando la necessità che l'avviso di convocazione sia effettivamente ricevuto dal consigliere comunale e che questi disponga di un ragionevole lasso di tempo per preparare la propria partecipazione. Nel caso di specie affermano, invece, di non aver ricevuto l'ordine del giorno, né la documentazione contabile da approvare. Ancora, i ricorrenti richiamano l'art. 13, comma 4 dello statuto, secondo cui "La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da idonea attestazione del messo comunale".
2.1. Per quanto attiene ai decreti di revoca dei ricorrenti dalla carica di assessore, questi sarebbero illegittimi sia per mancanza di una "motivata comunicazione al consiglio", come richiesto dal t.u.e.l. (art. 46, comma 4), che per carenza di motivazione.
3. Con memoria dell'8 settembre 2023, si è costituito il Comune resistente. L'amministrazione ha dato atto di aver proceduto alla convalida di tutte le delibere consiliari assunte in data 26 giugno 2023, nell'ambito di una seduta del Consiglio comunale tenutasi in data 5 settembre 2023 e le cui convocazioni sono state notificate ai ricorrenti mediante messo comunale. Ha in ogni caso argomentato per l'infondatezza originaria di tutte le censure.
4. All'udienza in camera di consiglio del 13 settembre 2023, il Tribunale ha informato le parti dell'intenzione di definire il merito del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 del c.p.a.
4.1. È stata, inoltre, sottoposta alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del c.p.a., la questione relativa alla possibile improcedibilità del ricorso, alla luce dell'intervenuta sanatoria delle delibere consiliari (allo stato, non impugnata). Il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per quanto attiene all'impugnazione delle deliberazioni consiliari nn. 24, 25, 26, 27 e 28/2023, assunte in data 26 giugno 2023.
5.1. Contro tali atti, infatti, i ricorrenti lamentavano vizi tutti relativi alle modalità irrituali di convocazione - a mezzo e-mail - del Consiglio tenutosi in data 26 giugno 2023. I vizi sono stati però sanati dalla successiva deliberazione n. 29 assunta in occasione del Consiglio comunale del 5 settembre 2023 (doc. 9 del Comune), le cui convocazioni sono state diramate ai consiglieri a mezzo di un messo comunale (doc. 10).
5.2. Tale deliberazione espressamente motiva circa i presupposti di applicazione dell'art. 21-nonies, comma 2 della l. 241 del 1990, oltre a richiamare il contenuto degli atti (delibere nn. 24, 25, 26, 27, 28/2023) oggetto di convalida. Essa non risulta, allo stato, impugnata dai ricorrenti.
6. Ai soli fini della regolazione delle spese di lite, il Tribunale deve, tuttavia, accertare l'originaria invalidità di quelle deliberazioni, per la sussistenza dei vizi di convocazione denunciati dai ricorrenti. Non possono, a contrario, valorizzarsi le argomentazioni del Comune circa l'intervenuta autorizzazione dei due consiglieri alla convocazione via e-mail, in deroga all'art. 13 dello statuto.
6.1. Infatti, per quanto attiene al consigliere Rigo, tale autorizzazione risulta protocollata in data 31 luglio 2014, quindi relativa ad una consiliatura precedente (cfr. doc. 1) e non più valida per i successivi mandati, dovendo l'autorizzazione intendersi conferita non dal soggetto persona fisica, ma dal titolare della carica (il cui munus cessa con quello dell'organo di appartenenza).
6.2. Per quanto attiene, invece, al consigliere Miolo, l'indirizzo mail risulta indicato nel contesto di una mera comunicazione di dati personali al Comune (cfr. doc. 2), senza che possa rinvenirsi una volontà di derogare alla disciplina statutaria, la quale avrebbe dovuto risultare in modo espresso ed inequivoco.
6.3. In ogni caso, il Tribunale non ritiene che sia possibile derogare ai formali adempimenti prescritti dall'art. 13, comma 4, dello statuto anche a favore di modalità di comunicazione - quali la semplice e-mail non certificata - che non permettono di verificare l'effettiva ricezione del messaggio da parte del destinatario. L'art. 13, comma 4, nel richiedere una "idonea attestazione" della convocazione da parte del messo comunale intende tutelare - prima che l'interesse dei singoli consiglieri - l'interesse pubblico indisponibile alla sicura conoscenza da parte dei rappresentanti eletti dalla comunità, per garantirne la più ampia partecipazione. La prescrizione può essere, pertanto, validamente derogata solo a favore di modalità alternative che offrano equivalenti garanzie (es. raccomandata A/R o posta elettronica certificata).
7. Per quanto attiene, invece, all'impugnazione dei decreti di revoca dei ricorrenti dalla carica di assessore (docc. 6-7 allegati al ricorso), le intervenute convalide delle deliberazioni consiliari rendono parimenti improcedibile il motivo volto a dedurre la mancata rituale comunicazione al consiglio, ai sensi dell'art. 46, comma 4, del t.u.e.l.
7.1. Relativamente, invece, al vizio di carenza di motivazione, proprio di tali specifici atti, la doglianza appare manifestamente infondata. Per costante giurisprudenza (vedi ex multis, C.d.S., Sez. V, 10 luglio 2012, n. 4057), infatti, la revoca dell'assessore da parte del sindaco è atto ampiamente discrezionale, la cui motivazione può validamente basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa.
7.2. Nel caso di specie, peraltro, il fondamento logico-giuridico delle determinazioni risulta diffusamente esposto nel contenuto di tali atti, ove si rappresenta l'emersione di "divergenze inconciliabili" tra il sindaco e gli assessori, relativamente a tematiche in materia di politica ambientale (specificamente indicate nel "sistema di raccolta dei rifiuti urbani"), con compromissione di quella coesione necessaria a perseguire il programma di mandato. Detta motivazione risulta congrua e del tutto idonea a sostenere l'interruzione di un rapporto che ha carattere prettamente fiduciario (alla luce della natura fiduciaria dell'incarico (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15 luglio 2021, n. 743) e la cui permanenza in vita può ben essere condizionata da valutazioni di natura politica (T.A.R. Liguria, Sez. II, 30 settembre 2016, n. 964).
8. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte respinto nel merito.
8.1. Le spese seguono la soccombenza virtuale (cfr. par. 6 e ss. di questa pronuncia) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo respinge.
Condanna il Comune resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, nonché l'importo versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.