Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 26 settembre 2023, n. 8510
Presidente: De Felice - Estensore: Poppi
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza n. 684/2017 il Comune di Nardò respingeva la richiesta di permesso di costruire n. 991/2017 presentata dall'odierno appellante per l'esecuzione di un intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà sito in agro di Nardò in località Torre Squillace, sul lotto censito in catasto al foglio n. 31, particella n. 1020, realizzato in assenza di titolo edilizio precedentemente all'anno 1967, disponendo contestualmente il ripristino dello stato dei luoghi.
La misura demolitoria veniva impugnata dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, che rigettava il ricorso con sentenza 30 ottobre 2019, n. 1652 ritenendo che il dato aerofotogrammetrico del 1969 prodotto dal Comune, acquisito agli atti del giudizio, comprovasse l'assenza del fabbricato ante '67 e che la certificazione della Regione sull'assenza di accatastamento per i fabbricati rurali del tempo, le dichiarazioni di notorietà rese da terzi e il rilievo aerofotogrammetrico eseguito su richiesta del Comune di Porto Cesareo nell'anno 1977, allegati dal proprietario a sostegno della preesistenza del manufatto, non fossero sufficienti a smentire il menzionato dato documentale.
La decisione di primo grado veniva impugnata con appello depositato il 3 giugno 2020 deducendo con un unico motivo di gravame, variamente articolato, l'erroneità della sentenza.
Il Comune non si costituiva in giudizio.
All'esito dell'udienza pubblica del 21 settembre 2023, la causa veniva decisa.
Con una prima censura, l'appellante deduce l'erroneità della decisione di primo grado per non aver accolto il dedotto vizio di istruttoria, ritenendo invece decisivo il rilievo aerofotogrammetrico del 1969 ritenuto comprovare l'assenza del manufatto ante 1967.
In particolare, non risulterebbe dotata di valenza probatoria, bensì solo indiziaria, la piattaforma WebGIS dalla quale veniva estrapolata detta documentazione in quanto rappresenta «il frutto della condivisione di informazioni inserite nel web da soggetti diversi, non tutti necessariamente accreditati».
A supporto dell'inaffidabilità del sistema in esame, parte appellante richiama alcuni rilievi del 1977 in cui il manufatto risulterebbe edificato mentre nei successivi rilievi del 1978 nella stessa area non risulterebbe alcuna edificazione.
Con una seconda censura l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non valuta gli ulteriori elementi di prova forniti a sostegno della propria tesi difensiva.
In particolare, il T.A.R. avrebbe errato laddove non riconosce fondamento probatorio al certificato proveniente dalla Regione Puglia in cui si attesta che i fabbricati nell'area in esame sarebbero stati realizzati ante 1967 anche alla luce del loro inserimento nei registri contenenti i contratti di vendita e assegnazione dei terreni, nonché dalle caratteristiche tecnico-strutturali e dal materiale utilizzato, tipico delle costruzioni rurali degli anni '50 e '60.
Il giudice di prime cure avrebbe dunque fornito un'interpretazione errata del documento, valorizzando la sola circostanza di natura storica per la quale i fabbricati rurali del tempo non erano soggetti ad accatastamento in quanto privi di rendita catastale.
L'appello è infondato.
Le doglianze rivolte alla sentenza impugnata si fondano sull'erroneo apprezzamento della documentazione a supporto dell'esistenza ante 1967 del fabbricato realizzato sine titulo e possono essere esaminate congiuntamente.
Su un piano generale, costituisce principio consolidato che l'onere di provare rigorosamente la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile abusivo spetti a colui che ha commesso l'abuso o al soggetto interessato al rilascio di un provvedimento edilizio favorevole.
A tal fine, incombe sul richiedente il titolo edilizio comprovare l'epoca di edificazione del manufatto mediante atti e documenti oggettivi che siano in grado di attestarne in modo certo e univoco l'ultimazione (ex multis C.d.S., Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 902).
Nel caso di specie, parte appellante sostiene di avere fornito la documentazione idonea a comprovare l'epoca di realizzazione del manufatto, individuandola nelle richiamate dichiarazioni di notorietà e nel citato certificato della Regione Puglia.
La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, ha ripetutamente chiarito che nell'ambito di tale offerta probatoria è doveroso negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (C.d.S., Sez. VI, 21 ottobre 2022, n. 9010; 20 aprile 2020, n. 2524), mentre alcuna valenza certificativa ai presenti fini può riconoscersi all'attestazione regionale.
Ne consegue che non può essere accolta la tesi di parte appellante volta a valorizzare il contenuto dei suddetti atti in quanto non in grado di soddisfare il grado di certezza probatoria richiesto.
Sul punto, deve riconoscersi che è onere dell'amministrazione svolgere un'adeguata istruttoria relativamente all'epoca di edificazione del manufatto, fermo restando, tuttavia, che «è onere del privato, che contesti il dato dell'amministrazione, fornire prova rigorosa della diversa epoca di realizzazione dell'immobile, superando quella fornita dalla parte pubblica» (C.d.S., Sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 4): onere non assolto per le suesposte ragioni.
Nel caso di specie parte appellante, nel denunciare il vizio di istruttoria sostiene l'illegittima provenienza dell'aerofotogrammetria del 1969 senza tuttavia dimostrarne l'inattendibilità con elementi certi, né può ritenersi sufficiente a tali fini il rilievo aerofotogrammetrico eseguito su richiesta del Comune di Porto Cesareo nell'anno 1977 prodotto dall'appellante che è successivo al 1967.
Per quanto precede, l'appello deve essere respinto.
Non si dà luogo a pronunzia sulle spese stante la mancata costituzione dell'amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.