Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 5 settembre 2023, n. 557
Presidente: Taormina - Estensore: Cogliani
FATTO
Il presente contenzioso riguarda le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Venetico.
Con la sentenza appellata il T.A.R., all'esito della verificazione espletata e conformandosi a quest'ultima, ha:
- accolto il ricorso r.g.n. 1151/2022;
- dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso incidentale;
- dichiarato inammissibili i motivi aggiunti al ricorso incidentale (r.g.n. 1151/2022);
- dichiarato inammissibile il ricorso r.g.n. 1154/2022, per come integrato da motivi aggiunti;
- condannato la parte ricorrente "La Guidara e consorti" - oggi appellanti principali - al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte allora ricorrente "Rizzo e consorti", quantificate in complessivi euro 3.000 (tremila/00) oltre accessori come per legge e nulla dovuto per le spese nei confronti del Comune non costituitosi.
Avverso siffatta sentenza l'odierna parte appellante propone in questa sede i motivi di seguito riportati.
Quanto al ricorso n. 1151/2022 relativo al rinnovo del Consiglio comunale:
I) difetto di motivazione, omesso esame di fatti e documenti acquisiti al procedimento, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 del t.u. per l'elezione dei consigli comunali della Regione siciliana n. 3 del 1960, error in iudicando e in procedendo; infatti, il primo giudice si sarebbe uniformato alle risultanze del verificatore e si sarebbe occupato delle nove schede in contestazione soltanto sotto il profilo dedotto dai ricorrenti principali attribuendo tutti i nove voti alla lista n. 1 - sulla quale l'elettore aveva apposto il segno - annullando le preferenze espresse a favore di candidati dell'altra lista (n. 2) nella relativa finca; ciò, secondo quanto disposto dall'art. 38 del t.u. per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana n. 3 del 1960 (disapplicando lo stesso articolo di legge sotto gli altri aspetti asseritamente rilevanti).
Il T.A.R. di Catania, invece, non si sarebbe occupato della nullità dei nove voti sotto il profilo dell'incertezza della volontà dell'elettore e dei segni di riconoscimento, dedotta dai ricorrenti incidentali sin dal primo momento (v. memoria di costituzione con contestuale ricorso incidentale del 5 settembre 2022), nullità ribadita anche con i pertinenti motivi aggiunti del 1° e 18 gennaio 2023 (da valere anche come memoria difensiva, come riconosciuto in sentenza) e con la memoria difensiva del 10 febbraio 2023 a seguito della verifica prefettizia e dell'acquisizione delle suddette nove schede (non conosciute se non dopo la verifica); ciò, senza tenere conto neppure del fatto che il disposto accertamento riguardava anche questo.
Sul profilo della questione dedotta con il ricorso incidentale (cfr. ordinanza collegiale del 10 novembre 2022), precisa che dalla verificazione sarebbe emerso - secondo l'assunto di parte appellante - che l'elettore avrebbe manifestato doppiamente ed in maniera contraddittoria la sua volontà, votando per la lista n. 2 mediante l'indicazione - nella corrispondente finca - di candidati alla stessa appartenenti (in alcune indicandone due), e, nel contempo, apponendo il crocesegno sulla lista opposta (n. 1).
I candidati Spinella, Mento, Mondo, Arcuri, Giordano e Giorgianni come sopra specificamente votati appartengono alla lista n. 2 collegata al candidato Sindaco Antonino La Guidara e non a quella collegata a Francesco Rizzo; da ciò discenderebbe la volontà di votare per la lista n. 2.
Due delle schede in contestazione presenterebbero, poi, un crocesegno marcato e ripetuto, costituente segno di riconoscimento, come risulterebbe dall'esame delle schede depositate, ed in una terza scheda vi sarebbe altro segno di riconoscimento costituito dal fatto che parte del cognome ("ELLA") della candidata Caterina Spinella è fuori dalla finca ed è più rimarcato rispetto all'altra parte; e, per di più, la parte "ELLA", sarebbe scritta con lettere maiuscole, con caratteri diversi da quelli dell'altra parte del cognome.
I crocesegni apposti sulle due schede in contestazione più volte marcatamente ripetuti avrebbero, in entrambi i casi, le stesse caratteristiche, e ciò avvalorerebbe ulteriormente la tesi di una modalità di voto adoperata dall'elettore per farsi riconoscere e non per rafforzare il voto. Sicché ove non si doves[s]e ritenere la prevalenza delle preferenze rispetto al segno sulla lista, giusta sarebbe la decisione del presidente del seggio di annullare i nove voti contestati, non attribuendoli ad alcuna delle due liste presentate.
Dalla medesima verifica sarebbe risultato che nessuno dei nove voti contestati è stato attribuito alla lista n. 2, ma i suddetti voti sono stati tutti dichiarati nulli e le relative schede sono state riposte nel plico 5-CS-bis all'interno della busta 5-CS della sezione n. 3. Ciò si evince anche dal verbale del seggio n. 3.
Sarebbe stato così smentito l'assunto dei ricorrenti Rizzo, Orefice e Rundo, secondo il quale i nove voti sarebbero stati attribuiti alla lista n. 2.
Ne conseguirebbe che il ricorso avverso l'esito dell'elezione per il rinnovo del Consiglio comunale di Venetico (ricorso n. 1151/2022) non avrebbe superato la prova della resistenza e, comunque, sarebbe inammissibile e/o infondato anche alla luce della verifica espletata sulle nove schede contestate e non assegnate dal presidente del seggio della sezione elettorale n. 3 di Venetico.
Conseguentemente, per le ragioni di nullità di cui sopra, andrebbe confermato il risultato elettorale per quanto attiene il rinnovo del Consiglio comunale, con l'attribuzione di 1.120 voti validi alla lista n. 2 (collegata al candidato Sindaco La Guidara) e di 1.113 voti validi alla lista n. 1 (collegata al candidato Sindaco Rizzo Francesco).
Qualora la nullità fosse ravvisabile solo per tre delle schede in contestazione, l'esito della votazione non cambierebbe poiché la lista n. 1 con l'aggiunta di 6 voti di quelli contestati non attribuiti raggiungerebbe un totale di 1.119 voti (1.113 + 6) inferiore di una unità ai 1.120 voti indiscutibilmente ottenuti dalla lista n. 2.
La nullità delle suddette schede per i riscontrati segni di riconoscimento renderebbero invalidi - per corrispondente numero - i voti come da verbale attribuiti al candidato Sindaco Francesco Rizzo.
Verrebbe così a cadere l'unica doglianza dei ricorrenti Rizzo Francesco e consorti (ricorso n. 1151/2022, relativo al rinnovo del Consiglio comunale di Venetico).
Assumono gli odierni appellanti che, contrariamente a quanto asserito in sentenza, con i motivi aggiunti gli stessi non avrebbero "introdotto censure del tutto autonome e nuove", ma avrebbero articolato meglio e/o integrato motivi già dedotti, illustrandoli anche sulla base delle risultanze della verificazione demandata al Prefetto di Messina.
Quanto alla sezione 3 precisano che le tabelle di scrutinio (all. 7 e 8 del Prefetto verificatore), nei prospetti relativi alle schede bianche e nulle, non recano alcun segno in alcuna casella, e quindi da essi risulterebbe che non vi fossero schede nulle e/o bianche, mentre le schede nulle e bianche avrebbero dovuto essere rilevate e segnate man mano che venivano estratte dall'urna.
Nel verbale di sezione, invece, a pagina 26, paragrafo 28, sono indicate n. 7 schede bianche ed a pagina 27, paragrafo 29, sono indicate n. 8 schede nulle per un totale di n. 15 schede, che non troverebbero riscontro nelle tabelle di scrutinio.
Non si comprenderebbe da quale parte siano stati ricavati i suddetti dati del verbale, il quale riporta a pagina 43, paragrafo 39 (prospetto riepilogativo), nella sezione schede non valide: schede bianche n. 8 da rilevare dal paragrafo 28, laddove invece ne sono indicate 7; schede nulle n. 7 da rilevare dal paragrafo 29, laddove invece ne vengono indicate 8; schede contenenti voti nulli 1 da rilevare dal paragrafo 30, laddove invece il relativo spazio sarebbe totalmente sbarrato.
Parte appellante, dunque, invoca la giurisprudenza che, nel caso di discordanza tra tabelle di scrutinio (dalle quali, nella specie, risulta l'assenza di schede nulle e/o bianche) ed i verbali (dai quali, nella specie, risulta la presenza di ben 15 schede nulle e bianche), prevarrebbero le risultanze delle tabelle di scrutinio, per cui non vi sarebbe certezza che i due voti di scarto siano sufficienti per ribaltare il risultato elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale con una differenza di due voti a favore della lista n. 1 (ciò, anche a non volere considerare la nullità di almeno tre schede tra le nove contestate).
Pur nell'incertezza, il ricorso n. 1151/2022 sarebbe stato da rigettare per non avere superato la prova della resistenza e, comunque, per inammissibilità ed infondatezza, con la conferma della vittoria in capo alla lista n. 2 (collegata al candidato Sindaco La Guidara) come sancita dall'adunanza dei presidenti di seggio in data 15 giugno 2022.
Nella sezione 4, oltre quant'altro denunciato con il ricorso incidentale, risulterebbe: una scheda nulla e una bianca; voti per il Sindaco Rizzo 168, dei quali 3 espressi solo in favore del Sindaco, che darebbe il risultato di 165 e non di 169 - asseritamente - erroneamente attribuiti alla lista n. 1 collegata al Sindaco, con un errore a favore di quest'ultima di 4 voti, anch'essi rilevanti stante il modesto scarto di appena due voti tra le due liste, affermato in sentenza e - secondo la tesi di parte appellante - indimostrato;
II) con riferimento a entrambi i ricorsi riuniti, i seguenti profili di censura:
A) carenza istruttoria e consequenziale nullità e/o illegittimità e erroneità della sentenza impugnata; error in iudicando e in procedendo.
L'ordinanza collegiale n. 2880/2022 del 10 novembre 2022, emessa dal T.A.R. di Catania, sarebbe stata eseguita solo parzialmente, non avendo il Prefetto di Messina provveduto a quanto con essa disposto alla lettera d); infatti il T.A.R. di Catania - nonostante più volte sollecitato a disporne la piena e completa esecuzione (v. memorie delle odierne appellanti: 1° e 18 gennaio 2023 e 10 febbraio 2023) - non vi avrebbe provveduto senza darne motivazione.
L'acquisizione dei plichi contenenti le schede delle tre sezioni elettorali (1, 2 e 3), disposta con tale ordinanza e asseritamente non eseguita, avrebbe potuto portare ad un esito della questione diverso da quello di cui alla sentenza impugnata, rendendo possibile accertare l'esistenza o meno delle 15 schede nulle e bianche, verbalizzate e non indicate nelle tabelle di scrutino della terza sezione elettorale, e consentendo, altresì, di verificare la natura sostanziale delle riscontrate irregolarità, respinta dalla sentenza appellata.
La suddetta acquisizione avrebbe consentito di eseguire gli accertamenti richiesti dagli odierni appellanti al n. 5 del ricorso n. 1154/2022 e della memoria di costituzione con contestuale ricorso incidentale in relazione al procedimento n. 1151/2022 oltre che negli atti dei motivi aggiunti, con l'esame ed il conteggio delle schede nella suddetta terza sezione alla quale controparte ha affidato la sorte della lista n. 1 (collegata al candidato Sindaco Rizzo).
Gli odierni appellanti ribadiscono, infatti, di aver denunciato le gravi irregolarità consistite in omissioni, correzioni non convalidate da timbro e firme, discordanze anche numeriche, riferite ad ogni singola sezione elettorale nonché ai relativi verbali ivi compreso quello dell'adunanza dei presidenti dei seggi elettorali del 15 giugno 2022, con violazione e/o falsa e/o erronea applicazione del t.u. Reg. Sicilia n. 3/1960 e, in particolare degli artt. 31, 36, 37, 38, 44, 48, 50 di esso, emergenti dai verbali allegati, specificandole per ogni singola sezione.
Le tabelle di scrutinio, non solo non avrebbero fatto chiarezza su tali irregolarità, omissioni e correzioni, ma avrebbero invece fornito anche elementi di contrasto sostanziali.
A riguardo gli odierni appellanti precisano di aver espressamente chiesto in primo grado la piena esecuzione della sopra menzionata ordinanza collegiale, domandando di ordinare al Prefetto di Messina di trasmettere gli atti indicati alla lettera d) dell'ordinanza medesima - ivi comprese tutte le schede per il loro esame - in funzione anche delle altre istanze già formulate e, come da richieste istruttorie avanzate al n. 5 del ricorso n. 1154/2022 e del ricorso incidentale relativo al procedimento n. 1151/2022 (reiterata con gli atti dei motivi aggiunti), anche al fine di accertare:
1) la corrispondenza o meno tra le schede autenticate, quelle utilizzate per il voto, quelle non utilizzate, quelle bianche, annullate e/o contestate;
2) accertare il numero dei voti realmente riportati da ciascuno dei candidati alla carica di Sindaco e da ciascuna lista, procedendo al ri-conteggio delle schede e dei voti, ed al contestuale esame e confronto dei tabulati anche aprendo, oltre alle buste n. 3-CS, n. 4-CS e n. 5-CS-bis, anche le buste 4-CS-ter (schede bianche, nulle o contestate) di tutte le sezioni elettorali;
3) acquisire le tabelle di scrutinio della sezione 4, e tutti gli atti depositati presso l'Ufficio elettorale del Comune di Venetico nonché i verbali di tutti i quattro seggi elettorali depositati presso la Prefettura di Messina.
4) disporre ogni altro accertamento necessario, utile ed opportuno;
B) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31, 36, 37, 38, 44, 48, 50 del cit. t.u. n. 3/1960, omesso esame di fatti e documenti acquisti al procedimento;
C) travisamento dei fatti, erroneità ed illegittimità della decisione nel merito; error in procedendo e in iudicando, poiché i ricorrenti/resistenti-ricorrenti incidentali, La Guidara Antonino e suoi litisconsorti (tutti odierni appellanti), in particolare avevano denunziato le irregolarità, consistite in omissioni, correzioni non convalidate da timbro e firme, discordanze anche numeriche, riferite ad ogni singola sezione elettorale nonché ai relativi verbali, ivi compreso quello dell'adunanza dei presidenti dei seggi elettorali del 15 giugno 2022, con violazione e/o falsa e/o erronea applicazione del t.u. Reg. Sicilia n. 3/1960 e, in particolare, degli artt. 31, 36, 37, 38, 44, 48, 50 di esso.
Con riferimento al verbale della sezione n. 1:
- nelle pagine 8 e 9, paragrafi 5 e 6, risulterebbero correzioni con riferimento al numero degli iscritti nelle liste di sezione sia per i maschi che per le femmine, nonché per il totale anche con riferimento al numero dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea ammessi a votare ed al numero delle schede autenticate; tali correzioni non recano alcuna sigla di convalida ed alcun timbro a fianco; deducendone la parte appellante che le correzioni non sembrerebbero discendere da in[i]ziale ri-conteggio delle schede di cui alle lettere a-b-c, ma, invece, sarebbero dovuti all'esigenza di adattamento dei numeri iniziali ai risultati di scrutinio con ogni conseguente incertezza sull'effettivo esito del voto e possibile suo ribaltamento;
- pagina 24, paragrafo 25, le schede autenticate e non utilizzate sarebbero indicate (in alto) in n. 315 mentre in prosieguo tali schede - raccolte nel plico (busta n. 3-CS) - ammonterebbero a numero 316;
- il verbale presenterebbe una incongruenza con riferimento al numero di voti attribuito al candidato Rizzo Francesco e al numero di voti attribuiti al candidato La Guidara Antonino; infatti, alla pagina 39, paragrafo 37, sono indicati per Rizzo Francesco 275 voti validi dei quali n. 12 espressi solo in favore del Sindaco; alla pagina 41, paragrafo 38, sono indicati 257 voti della lista n. 1 collegata a Rizzo Francesco; con la conseguenza che la somma dei voti espressi a favore del Sindaco dovrebbe essere 269 e non 275; ancora alla pagina 39, paragrafo 37, sono indicati 346 voti validi per La Guidara Antonino, dei quali 3 espressi solo in favore del Sindaco e alla pagina 41, paragrafo 38, 348 voti della lista n. 2 collegata a La Guidara Antonino, per un totale di 351 voti (348 + 3), mentre al candidato La Guidara Antonino sono stati attribu[i]ti solo 346, con un asserito errore a danno del La Guidara di 5 voti.
Già per questo solo fatto, il conteggio dei voti a favore di Rizzo Francesco dovrebbe scendere a n. 1.148 (1.154 meno 6 uguale 1.148), mentre il conteggio dei voti a favore di La Guidara Antonino dovrebbe salire a 1.144 (1139 più 5 uguale 1.144).
Con riferimento al verbale della sezione n. 2 vi sarebbero gravi incongruenze, incidenti sul risultato elettorale, ed infatti:
- a pagina 8, paragrafo 5, risulterebbero correzioni con riferimento al numero degli iscritti nelle liste di sezione sia per i maschi che per le femmine;
- nelle pagine 8 e 9, paragrafo 5, vengono indicati n. 1099 schede contenute nel pacco consegnato al seggio, n. 1039 iscritti nelle liste di sezione (lettere a+b+c), n. 149 schede non autenticate; sicché la differenza tra indicazione sub a) ed indicazione sub b) darebbe n. 60 schede non vidimate in contrasto alle 149 indicate a pagina 9, paragrafo 6; la differenza tra indicazione sub a) e indicazione sub c) darebbe n. 950, che sarebbero le schede vidimate, in contrasto con quelle indicate in 1039 a pagina 9, paragrafo 6; ciò evidenzierebbe lo scorretto svolgimento delle operazioni di conteggio, con ogni effetto sul risultato della votazione tale da potere ribaltare la elezione e la proclamazione alla carica di Sindaco, stante il modesto scarto di voti;
- a pagina 39, paragrafo 37, i voti attribu[i]ti ai due candidati alla carica di Sindaco coincidono con quelli delle rispettive liste, come se tutti i votanti avessero votato Sindaco e lista senza alcun voto disgiunto e senza alcun voto dato solo al Sindaco (nello stesso paragrafo, tabella a) pag. 39, accanto alla voce "voti validi" vi è la voce "di cui espressi solo in favore del Sindaco" che, per entrambi i due candidati, è indicata con 0.
Quanto sopra si ricaverebbe anche dal confronto tra i dati di cui al paragrafo 37, pagina 39, relativi allo scrutinio per l'elezione del Sindaco, ed i dati di cui al paragrafo 38, pagine 41 e 42, relativi allo scrutinio per l'elezione del Consiglio comunale (peraltro, in questo paragrafo i voti di preferenza sono indicati con 0).
Ciò sarebbe smentito dalle due dichiarazioni sostitutive di notorietà e dalla chat WhatsApp in essa richiamata (già prodotte nel giudizio di primo grado), dalle quali risulterebbe che, nella medesima sezione 2, alcune schede scrutinate contenevano voti espressi solo in favore del candidato alla carica di Sindaco La Guidara Antonino e non anche in favore della lista n. 2 allo stesso collegata è comprovato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma Guarneri Lorenza (prodotto in primo grado).
Parte appellante afferma anche che, quando nella sezione 2 non vi erano altre schede da estrarre dall'urna, il candidato Sindaco La Guidara Antonino era in vantaggio di 18 voti rispetto a quelli del candidato Sindaco Rizzo sarebbe comprovato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma Giunta Cristian e dalla Chat WhatsApp in essa richiamata (prodotta in primo grado).
Peraltro, tale coincidenza tra voti dati al Sindaco e voti dati alla lista non risulta per le sezioni 1 e 4, laddove vi è stata una differenza tra voti dati alla lista e voti dati solo al Sindaco:
- sezione 1, i voti espressi solo a favore dei candidati a Sindaco sono: Rizzo Francesco, n. 12; La Guidara Antonino, n. 3;
- sezione 4, i voti espressi solo a favore dei candidati a Sindaco sono: Rizzo Francesco, n. 3; La Guidara Antonino, n. 10.
Peraltro, la coincidenza tra voti di lista e voti espressi in favore dei candidati alla carica di Sindaco nella sezione 2 sarebbe in contrasto con il dato statistico.
Per tale motivo, il ricorrente La Guidara Antonino, nella sezione 2, avrebbe ottenuto almeno 20 voti in più rispetto a quelli riportati dalla lista n. 2 ad esso collegata per colmare l'apparente scarto di n. 15 voti tra il candidato Rizzo Francesco ed il candidato La Guidara Antonino e proclamare Sindaco del Comune di Venetico quest'ultimo al posto del primo.
Al riguardo, rileverebbe che, nella copia del verbale di sezione rilasciata (unitamente ai verbali delle altre sezioni ed al verbale dell'adunanza dei quattro presidenti di seggio) dalle signore Lanfranco Serafina e Anastasi Maria (nella qualità di cittadine elettrici del Comune di Venetico e di presentatrici della lista n. 2 collegata al candidato alla carica di Sindaco La Guidara Antonino), mancava la pagina 39 che avrebbe evidenziato la suddetta incongruenza.
Evidenzia anche il fatto che dopo la conclusione dello scrutinio e la verbalizzazione in tutti i seggi elettorali e prima dell'adunanza dei presidenti delle sezioni, il presidente della sezione 1, con nota del 14 giugno 2022, prot. n. 008026 (che produce), a firma del Segretario comunale - Coordinatore dell'ufficio elettorale - inviata a mezzo PEC in pari data ai due candidati Sindaco, convocava un incontro (non previsto dalla legge) per il pomeriggio del medesimo giorno per "procedere alla verifica preliminare dei dati riportati a verbale con quelli delle relative tabelle di riscontro" di "natura perfettamente analoga alle operazioni già effettuate nella giornata del Lunedì 13.06.2022 in occasione della compilazione dei verbali medesimi".
Quanto al verbale della sezione n. 3:
- nella pag. 23, paragrafo 24, risultano correzioni non vidimate e così anche nelle pagine 40 e 41, le quali, inoltre, presenterebbero incoerenze tra il totale dei voti di lista (1.192) ed il totale dei voti per il Sindaco (736); tali correzioni non recano alcuna sigla di convalida ed alcun timbro a fianco;
- alla pag. 9, paragrafo 6, non risulta indicato il numero delle schede non autenticate;
- alla pag. 20, paragrafo 20, a fianco dei nominativi degli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. reg. n. 197/1996 (n. 7 elettori) non sono stati apposti né timbro di sezione né firma di alcun membro del seggio, necessari per la convalida; in corrispondenza dei nominativi elencati ai numeri d'ordine 620 e 621 invece degli "Estremi del relativo documento di riconoscimento" vi sarebbe una firma incomprensibile;
- alla pag. 23, paragrafo 24 (elettori ammessi a votare), gli elettori iscritti nelle liste di sezione n. 1042 sarebbero in contrasto con quelli indicati a pagina 8, paragrafo 6, in n. 1044;
- alla pag. 43, paragrafo 39 (prospetto riepilogativo), sarebbero indicati n. 736 voti validi e 17 schede non valide, con un totale indicato in n. 752 difforme dalla somma (736 + 17) che dà il risultato di n. 753;
- alla pag. 29, paragrafo 32, risulterebbe contestato e non attribuito al ricorrente La Guidara Antonino un voto per un motivo illeggibile, sembrerebbe perché non perfettamente in linea con la casella di Antonino La Guidara, pur emergendo la volontà dell'elettore di esprimerlo a favore dell'appellante La Guidara;
- alla pag. 39, paragrafo 37, non sarebbe indicato il numero dei voti espressi solo in favore del Sindaco che, similmente a quanto è avvenuto per le sezioni 1 e 4, per il candidato La Guidara Antonino sarebbero in numero superiore rispetto a quello per il candidato Rizzo Francesco.
L'appellante deduce che, dunque, nella sezione 3 ha ottenuto almeno 10 preferenze in più rispetto a quelli indicati riportati dalla lista n. 2 ad esso collegata (n. 10 voti dati solo al Sindaco e non alla lista).
Di seguito l'appellante ripropone censure già svolte.
In tutte le sezioni elettorali (verbali paragrafo 29) risultano dichiarate nulle parecchie schede (36), e precisamente: sezione 1, n. 10 schede nulle, perché esse conterrebbero segni di riconoscimento; sezione 2, n. 17 schede nulle, perché esse conterrebbero segni di riconoscimento; sezione 3, n. 8 schede nulle, perché esse non offrirebbero la possibilità di identificare il candidato alla carica di Sindaco prescelto; sezione 4, n. 1 scheda nulla, perché essa non offrirebbe la possibilità di identificare il candidato alla carica di Sindaco prescelto.
Ai fini del superamento della prova di resistenza varrebbe quanto sopra rappresentato.
Sicché l'istante insiste per l'annullamento dell'impugnato provvedimento di proclamazione del sig. Rizzo Francesco alla carica di Sindaco, con conseguente correzione del risultato elettorale e la proclamazione dell'odierno appellante La Guidara Antonino alla carica di Sindaco, ed ogni consequenziale statuizione circa la composizione del Consiglio comunale, per tutti i motivi specifici sopra dedotti ed in applicazione degli artt. 130, comma 9, c.p.a. e 134, lett. b), c.p.a.
Ancora vi sarebbero varie incongruenze derivanti dal confronto delle tabelle acquisite, come evidenziato in primo grado con la memoria del 18 gennaio 2023 (motivi aggiunti) e con la memoria del 10 febbraio 2023 relativamente alla sezione 1:
- verbale par. 24, pag. 23: elettori iscritti nelle liste di sezione 304 maschi e 327 femmine - tot. 631; elettore ammesso a votare su sentenza 1 = totale votanti 632;
- verbale par. 6, pag. 8, e dopo varie correzioni: elettori iscritti nelle liste di sezione 461 maschi e 476 femmine - totale 937; 17 elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 197/1996 (cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea) - n. 10 tot. votanti (937 + 10) = n. 947;
- schede consegnate al seggio 998 - 947 = 51 schede non autenticate, asseritamente in contrasto con le risultanze del verbale di sezione paragrafo 25, pag. 24.
Inoltre, dalle tabelle di scrutinio i votanti in totale non risulterebbero 632 ma almeno 633. Nella tabella è presente n. 1 scheda contestata e non assegnata per il Sindaco La Guidara Antonino e n. 1 scheda contestata e non assegnata (consigliere Arcuri) alla lista n. 2 collegata al Sindaco La Guidara Antonino, ma di esse non vi sarebbe menzione nei relativi verbali (v. paragrafi 33-34-35, interamente sbarrati e timbrati, e paragrafo 32, pagine 29, 30 e 31, interamente sbarrati e timbrati), per cui certamente i votanti in totale non sono stati 632 ma 633 o 634 (voti validi 621 + schede nulle 10 + scheda bianca 1 = 632 + 1 o 2 (contestate e non assegnate) = 633 o 634. Infatti, paragrafo 33, pagg. 32 e 33 (voti consigliere), non risultano schede contestate, pagine sbarrate e timbrate e prive d'indicazione di "voti attribu[i]ti" (riquadro A, pag. 33) e "non attribuiti" (riquadro B, pag. 33), riguardanti le liste. Così anche paragrafo 32, pagg. 29, 30 e 31, riguardanti i Sindaci. Invece, dalla tabella risulterebbe una preferenza ad Arcuri Laura contestata e non assegnata, confermando che i votanti sarebbero stati più di 632: la scheda dovrebbe trovarsi nella busta 5-CS-bis, ma ciò non risulterebbe dal verbale come sopra menzionato.
Stesso discorso varrebbe per la scheda contestata e non assegnata per il Sindaco La Guidara, non risultando dal verbale, paragrafo 32, pagine 29, 30 e 31, alcuna scheda contestata, la quale, invece, emergerebbe dalla tabella e dovrebbe trovarsi nella busta 4-CS-ter, ma ciò non si rinviene nel verbale.
Al paragrafo 34, pag. 34, del verbale (voti consigliere) non risulterebbero "voti di preferenza contestati" diversamente da quanto emerge dalla tabella.
Al verbale, paragrafo 36, pagina 38 (Riscontro delle schede spogliate e del numero dei votanti art. 48 t.u. reg. 3/1960), se ne attesta la corrispondenza (schede n. 632), invece - come da tabella di scrutinio - sono 633 o 634. Alla pag. 42 del verbale, la colonna voti contestati e non attribuiti, che richiama il suddetto paragrafo 33, riquadro B, risulta sbarrata. Stesso discorso varrebbe per il Sindaco (v. pagina 40 del verbale colonna sbarrata).
Pertanto, vi sarebbe una incongruenza tra schede spogliate (633 o 634) come da tabella e nel verbale indicate in n. 632, votanti indicati in n. 632 nel verbale che non terrebbe conto di quanto sopra, schede nulle indicate in numero 10 e scheda bianca indicata in numero 1.
L'incongruenza sarebbe rilevante con riferimento al fatto che la questione posta riguardo alle nove schede elettorali contestate si è ridotta ad uno scarto di soli due voti (cfr. motivi aggiunti del 3 gennaio 2022, con tutte le censure mosse al riguardo dai ricorrenti incidentali, quali l'incertezza circa la volontà manifestata dall'elettore e circa i segni di riconoscimento).
Le tabelle, sia quella per il Sindaco che quella per il Consiglio comunale, non riportano il totale dei voti validi né in cifre né in lettere, che avrebbe dovuto, invece, essere attestato, comportando la nullità delle tabelle medesime relative alla sezione 3, ferme restando le nullità dedotte per i verbali delle sezioni e dell'adunanza dei presidenti di seggio e della proclamazione egli eletti.
Fondato sarebbe, pertanto, il ricorso incidentale avverso il ricorso n. 1151/2022.
Per il resto permarrebbero - non trovando soluzione con il solo esame delle tabelle elettorali - le incongruenze, omissioni, errori e quant'altro denunciato con riferimento al verbale di sezione n. 1.
Quanto alla sezione 2, il Prefetto di Messina, come per le altre sezioni, trasmetteva due tabelle di scrutinio (all. 5 e all. 6).
Da entrambi gli allegati risulterebbero 6 schede bianche con segno meno marcato sul 6, in contrasto con le risultanze del verbale di sezione, pag. 26, paragrafo 28, laddove le schede bianche risultano 5, come sarebbe ammesso dalla stessa ricorrente principale, la quale avrebbe tentato di giustificare la palese discordanza affermando che le schede bianche sono 5 come da verbale, perché il segno meno marcato sul 6 della tabella di scrutinio e quello più marcato sul 5 della stessa tabella ha voluto significare correzione da 6 a 5.
Siffatto assunto - non provato - non tiene conto del fatto che la correzione non potrebbe avvenire con la materiale alterazione o cancellatura, ma solo con apposita verbalizzazione, che nella specie non vi sarebbe.
Quanto al paragrafo 36, pag. 38 (Riscontro delle schede spogliate e del numero dei votanti art. 48 t.u. reg. 3/1960): la somma di voti validi (644), schede nulle (17) e schede bianche (6) darebbe votanti 667, risultato che non corrisponderebbe con l'indicazione di cui al paragrafo 36 (666) né con il riepilogo di cui al paragrafo 39, pagina 43 (666). Questa incongruenza si aggiungerebbe alle altre denunciate con il ricorso principale per il Sindaco e con il ricorso incidentale per la lista.
Dalle tabelle emergerebbe una notevole differenza dei voti di preferenza ai singoli candidati (lista n. 1 Rizzo totale preferenze candidati 453, lista n. 2 La Guidara totale preferenze 496, con una differenza (496 - 453) di 43 voti di preferenza a favore della lista n. 2).
Poiché non risulterebbe una differenza tra voti dati al Sindaco e voti dati alla lista (paragrafo 37, Tabella A, voti espressi solo in favore del Sindaco 0 - zero - e paragrafo 38, tabella A, schede non contenenti voti di preferenza a consiglieri 0 - zero -, per entrambe le liste, ove tutti gli elettori avessero dato due preferenze (ipotesi più sfavorevole al La Guidara) si avrebbero 21 voti di lista in più per La Guidara e non solo i voti assegnati in numero (8). Inoltre, a pag. 9 del verbale di sezione (paragrafo 6) si legge: "Restano non autenticate n. 149, che vengono riposte nella busta 3-CS"; lo stesso numero (149) viene riportato nella pag. 24 con la contrastante dicitura: "Il presidente, accertato che le schede autenticate e non utilizzate per la votazione sono n. 149...". Posto che, stando al verbale, gli aventi diritti al voto risultano essere 1039, compresi i 5 elettori ex art. 4 d.lgs. n. 197/1996, e che dalle tabelle i votanti risultano essere 666, la semplice operazione aritmetica: 1039 - 666 = 373 (costituenti le schede vidimate e non utilizzate) + 149 schede suindicate = 522 (totale schede non utilizzate). Sommando i suddetti dati si otterrebbe dunque: 522 schede non utilizzate + 666 schede votate = 1188 schede ricevute (e non 1099 indicato in verbale). Né di aiuto sarebbe il paragrafo 24 del verbale mancando al punto 1 (elettori iscritti nelle liste di sezione) l'indicazione del numero degli iscritti. Ciò postulerebbe la necessità di un'ulteriore istruttoria quanto meno con il ri-conteggio delle schede.
In questa sezione l'assegnazione dei voti ai Sindaci sarebbe avvenuta trasferendo i voti delle liste.
Con riguardo alla sezione 3, varrebbe quanto sopra riportato, anche per l'elezione del Sindaco.
Con riferimento alla sezione 4, parte appellante evidenzia, in particolare, che nel verbale risultano 1 scheda nulla ed 1 bianca.
Osserva, ancora, che quanto ai voti per il Sindaco Rizzo, dal totale 168, 3 sarebbero espressi solo in favore del Sindaco, con risultato di 165 e non quello 169 - che sarebbero erroneamente stati attribuiti alla lista n. 1 collegata al Sindaco, con un errore a favore della lista n. 1 di 4 voti.
Le denunciate omissioni e incongruenze riguarderebbero concretamente la scorretta conduzione delle operazioni di voto e di scrutinio, dalla quale deriva pregiudizio a livello garantistico tale da compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale, ossia trattasi di incongruenze e discordanze tra i verbali e le tabelle di scrutinio e/o interne ai verbali medesimi e alle tabelle medesime.
Avrebbe errato il T.A.R. a degradarle a irregolarità formali, senza alcun altro approfondimento istruttorio.
Con gli atti dei motivi aggiunti sarebbero stati "meglio articolati e/o integrati" i motivi già dedotti con il ricorso n. 1154/2022 e con il ricorso incidentale n. 1151/2022, nel rispetto del principio giurisprudenziale indicato in sentenza (C.d.S., n. 5379/2015).
Pertanto, parte appellante censura, altresì, la sentenza appellata nella parte in cui (punto 11 e punto 12), ha ritenuto fondata - accogliendola - l'eccezione d'inammissibilità dei motivi aggiunti, pur rilevando che, al di là del "dato formale di denominazione dell'atto processuale come ricorso per motivi aggiunti sotto il profilo del contenuto sostanziale", esso è "memoria ritualmente depositata" da prendersi in esame, ed anche nella parte in cui (punti 13 e segg.) ha ritenuto inammissibile il ricorso r.g.n. 1154/2022 per genericità ed indeterminatezza delle censure formulate dalla difesa del La Guidara, le quali, invece, sarebbero dotate di specificità come confermate dalle tabelle di scrutinio acquisite in forza dell'accertamento disposto dal T.A.R. di Catania in relazione sia al ricorso n. 1154/2002 che al ricorso incidentale sul ricorso n. 1151/2022.
A confutazione dei conteggi di cui alla sentenza impugnata, la quale ha capovolto il risultato elettorale con una differenza di due voti a favore della lista n. 1 e di non più di tre voti a favore del candidato Sindaco Rizzo, gli odierni appellanti riferendosi al ricorso n. 1151/2022 con gli specifici motivi di ricorso incidentale, il cui accoglimento comporta l'attribuzione di altri voti alla lista n. 2 (Uniti per cambiare) e la sottrazione di voti alla lista n. 1, e con riferimento al ricorso n. 1154/2022 che postula l'attribuzione di altri voti in favore del candidato Sindaco La Guidara e la diminuzione di quelli assegnati all'altro candidato Sindaco (Rizzo Francesco), sottopone all'Ecc.mo C.G.A. il seguente prospetto:
- voti lista n. 1 collegata a Rizzo Francesco (Ancora): riconosciuti 1.113, non suscettibili di aumento per le rilevate nullità delle nove schede esaminate in questione (incertezza della volontà e segni di riconoscimento); ove si ritenesse di limitare la nullità per segni di riconoscimento del voto a sole tre schede delle nove in contestazione, i voti attribuibili alla lista n. 1 non supererebbe i 1119 (assegnati 1113 + 6 attribuibili) inferiore ai voti della lista n. 2;
- voti della lista n. 2 collegata a La Guidara Antonino (Uniti per Cambiare): riconosciuti 1.120 da attribuirne almeno altri 2 contestati e non assegnati (n. 1 nella sezione 1 + 1 nella sezione 3, senza contare gli altri quattro attribuibili nella sezione 4); differenza a favore della lista n. 2 (collegata a La Guidara Antonino): per lo meno 3 voti (1.122 a fronte dei 1.119 della lista), senza contare altri quattro attribuibili nella sezione 4; senza l'assegnazione degli altri due voti alla lista n. 2 si verifica una differenza a favore di quest'ultima di almeno 1 voto (1.120 a fronte di 1.119);
- voti per il Sindaco: Rizzo Francesco, attribuiti n. 1154, dai quali andrebbero detratti 9 voti (6 nella sezione 1 per i motivi dedotti, 3 nella sezione 3 per la nullità rilevata nelle 9 schede oggetto della verificazione prefettizia), con un totale di voti validi ridottosi a 1145;
- voti attribuiti a La Guidara Antonino, 1.139, ai quali andrebbero aggiunti almeno altri 7 voti (6 nella sezione 1, dei quali 5 come dedotto nel ricorso n. 1154/2022 e 1 contestato e provvisoriamente non assegnato come indicato nella tabella di scrutinio; 1 nella sezione 3 oggetto di contestazione e non attribuito, per un totale di 1146 voti validi, superiore a quelli al massimo attribuibili a Rizzo Francesco.
La parte appellante chiede, pertanto, la correzione del risultato elettorale con la proclamazione di La Guidara Antonino alla carica di Sindaco con i seguenti effetti sulla composizione del Consiglio comunale:
1) attribuzione di n. 8 consiglieri alla lista n. 2 (collegata a La Guidara Sindaco), anziché i 7 assegnati, con conseguente ingresso di Mondo Antonino (voti di preferenza 126) e di La Fauci Carmelo (voti di preferenza 124), con l'uscita da consigliere comunale di La Guidara Antonino per la sua proclamazione a Sindaco;
2) attribuzione di n. 4 consiglieri alla lista n. 1 (collegata a Rizzo Francesco), anziché dei 5 assegnati, con conseguente estromissione dal Consiglio comunale di Agnello Maria Concetta e Giordano Katia e l'ingresso di Rizzo Francesco per effetto della perdita della sua attuale carica di Sindaco.
Insiste, dunque, nel rigetto, in riforma della sentenza appellata, del ricorso n. 1151/2022 con anche l'accoglimento del relativo ricorso incidentale e del ricorso n. 1154/2022.
Si è costituita la parte appellata, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e proponendo appello incidentale.
Deduce che il Tribunale di prime cure avrebbe attribuito alla lista n. 1 (candidato a Sindaco Rizzo) le 9 schede di voto negatele dal presidente della sezione 3, ma avrebbe ritenuto ch'esse non fossero state assegnate alla rivale lista n. 2. Perciò, avrebbe riconosciuto alla prima lista uno scarto di prevalenza di 3 voti, anziché di 12 voti. Gli odierni appellanti incidentali chiedono - in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello principale - che venga riconosciuta, in riforma della sentenza, l'avvenuta assegnazione in sezione dei 9 voti alla lista n. 2 e, quindi, la sottrazione di questi voti a quelli ottenuti da questa stessa lista, così elevando lo scarto a favore della lista n. 1 a 12 voti.
L'amministrazione non si è costituita.
A seguito di memoria di replica delle parti, all'udienza del 19 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. L'appello principale è infondato per quanto di seguito precisato, dovendosi peraltro ritenere che la causa risulta pienamente istruita e che non necessita alcun supplemento di verificazione.
In fatto, vale ricordare che Consiglio comunale di Venetico, con deliberazione n. 4/2023, ha già dato attuazione alla sentenza appellata, non sospesa.
Osserva sin d'ora il Collegio che nella sentenza appellata il primo giudice si è conformato correttamente alle risultanze del verificatore.
Infatti, le censure ribadite in appello e formulate in primo grado rispettivamente nel ricorso incidentale [e] nell'altro ricorso autonomo, poi riuniti, sono per lo più esplorative e non dimostrative di effettive alterazioni dell'esito elettorale.
Quanto ai 9 seggi, dei quali si discute, la Sezione rileva - per come di seguito specificato - che va confermata la valutazione del T.A.R. circa la prevalenza del voto di lista, in ragione della infondatezza dei motivi di censura relativi alla nullità di espressione del voto e riconoscibilità dello stesso.
Infatti, in materia valgono i seguenti principi:
- nei giudizi elettorali vige il principio del c.d. favor voti, alla luce del quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore;
- ancora, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, il voto di lista, ancorché accompagnato impropriamente dall'indicazione di un candidato di altra lista, determina l'attribuzione del voto al Sindaco collegato alla lista votata, in quanto la preferenza per il candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato comporta non già la nullità del voto di lista, ma la sola inefficacia del voto di preferenza; infatti, il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 38, comma 10, t.u. n. 3/1960, nella contraddittorietà tra le due opposte espressioni di voto, ha inteso privilegiare il voto accordato alla lista, in quanto avente, evidentemente, maggiore e determinante spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (cfr. ex multis C.G.A., 1° ottobre 1999, n. 415 e n. 783/2010 e C.d.S., Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6309);
- è stato costantemente affermato in materia di interpretazione della volontà dell'elettore, che debbano essere fatti salvi tutti i voti dai quali si può desumere l'effettiva volontà dell'elettore e per i quali si può escludere una volontà di farsi riconoscere (C.d.S., Sez. V, 31 luglio 1998, n. 1149), mentre devono essere dichiarati nulli solo i voti nei quali siano presenti inequivocabili segni di riconoscimento a tal fine preordinati (C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2003, n. 7635); infatti, la sussistenza di un segno di riconoscimento costituisce un'eccezione rispetto al principio della salvaguardia della volontà dell'elettore (C.d.S., Sez. V, 13 settembre 1991, n. 1160), per cui qualunque segno grafico, non il solo segno di croce, è valido per l'espressione del voto, purché non preordinato al riconoscimento dell'elettore (C.d.S., Sez. V, 22 aprile 1992, n. 355) e la sua collocazione nella scheda non è necessariamente obbligatoria (C.d.S., Sez. V, 22 marzo 1995, n. 457); invece costituisce segno di riconoscimento ogni traccia rilevata sulla scheda estranea alle esigenze di espressione del voto (C.d.S., Sez. V, 22 giugno 1996, n. 790), ma tali non sono errori ed incertezze grafiche e l'imprecisa collocazione del voto nella scheda (C.d.S., Sez. V, 25 febbraio 1997, n. 199) oppure la presenza di macchie tipografiche sulla scheda (C.G.A., 31 maggio 2005, n. 352).
II. Passando, dunque, ad esaminare le singole censure, con riferimento al primo motivo di appello, va evidenziato che - a conferma di quanto sopra precisato - il mero sospetto del c.d. "inquinamento delle consultazioni", in mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio e nella pacifica impossibilità di ricostruire dall'esterno il processo psicologico formativo della volontà dell'elettore, non consente la caducazione del risultato elettorale, ma impone la conservazione degli atti del procedimento elettorale non direttamente colpiti dall'invalidità (ancora, C.d.S., Sez. V, 2 maggio 2002, n. 2333).
Ciò che conta, in definitiva, è stabilire se sia possibile ricostruire in modo plausibile la volontà dell'elettore di esprimere, nell'ordine, il voto in favore di una determinata lista e di un determinato candidato.
Orbene, argomentando dal disposto dell'art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960, che conferma, implicitamente, la validità del voto di lista, è stato reiteratamente affermato il principio della preminenza del voto di lista su quello di preferenza (C.d.S., Sez. V, 31 dicembre 1998, n. 2002, 27 settembre 1996, n. 1176 e 2 maggio 1996, n. 503), che resta, così, inefficace (C.d.S., Sez. V, 2 maggio 2002, n. 2333).
In definitiva, la fattispecie concreta - all'esame del Collegio - rientra nell'ipotesi disciplinata dal citato art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960, per cui, in applicazione del principio del favor voti, allorché l'elettore voti per una lista, ma poi indichi preferenze per candidati appartenenti ad una lista differente, vanno annullate le preferenze, ma fatto salvo il voto di lista (C.d.S., Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 903), che presenta un maggiore spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (in terminis, C.d.S., Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 903, 31 ottobre 2001, n. 5692, 24 maggio 2004, n. 3360 e 21 giugno 2005, n. 3280).
Ne consegue che, per quanto d'interesse, i voti di preferenza, nelle schede contrassegnate con l'indicazione del voto all'altra lista, non possono essere assegnati alla lista dell'appellante.
III. Quanto ai motivi aggiunti del 3 gennaio 2023 al ricorso incidentale nel giudizio r.g.n. 1151/22, il giudice di primo grado non escludeva le difese sulla base di un dato formale (motivi aggiunti presentati a seguito della verificazione sulle conclusioni del verificatore), ma ne assumeva la valutabilità quale memoria di parte.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, nessuna contraddittorietà o lacuna motivazionale è riscontrabile a riguardo.
Sul punto vale evidenziare, con riferimento alle 9 schede contestate, che il Prefetto precisava che:
"- è stato validamente espresso il voto per il candidato Sindaco Rizzo per n. 8 delle schede sopra riferite, in ragione del crocesegno apposto sul nome del candidato; per una scheda il voto si estende al candidato Sindaco Francesco Rizzo per trascinamento, stante il crocesegno sul simbolo della lista n. 1 a lui collegata;
- è stato validamente espresso il voto, per tutte e 9 le schede sopra riferite per la lista n. 1 collegata al Sindaco Francesco Rizzo, in considerazione del crocesegno apposto sul corrispondente simbolo.
Non è stato validamente espresso il voto di preferenza per i candidati al Consiglio comunale della lista n. 2".
La conclusione è condivisibile, vigendo in materia elettorale il principio menzionato del favor voti, per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.
A riguardo è principio consolidato il prevalere del voto di lista e la validità delle preferenze solo se - pur espresse in altra collocazione, ma - riferite alla lista votata come già sopra ricordato.
IV. Ancora, deve evidenziarsi che le tabelle di scrutinio darebbero, comunque, la prevalenza al candidato Rizzo.
Del resto quanto alla censura attinente alla mancata registrazione delle nullità di cui ai verbali, le censure sono carenti di ogni idonea confutazione del risultato elettorale.
La giurisprudenza ha evidenziato che «l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (C.d.S., Ad. plen., 20 novembre 2014, n. 32), nel declinare il punto di equilibrio tra i principi di effettività della tutela e quelli di specificità dei motivi, ha puntualizzato come l'osservanza di questi ultimi, seppure nella forma in parte attenuata descritta, non assorbe l'onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata della ipotetica irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente. E, per altro verso, che un motivo, anche strutturato in termini specifici, può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come "esplorativo"» (C.d.S., Sez. II, 19 luglio 2021, n. 5428).
V. Con riferimento alle censure specificamente relative alla sezione 3, la tesi del mancato superamento della prova di resistenza non è sostenibile, con la diversa attribuzione dei 9 voti di cui si è detto.
VI. Con riferimento alla sezione 4, la voce 169 indicata è relativa alla somma dei voti di lista e dei voti con preferenza per i consiglieri della lista. L'errore dedotto non è riscontrabile.
VII. Quanto al secondo motivo di appello, esso verte su censure tutte con valenza esplorativa. A riguardo appare sufficiente evocare il principio sancito dall'Adunanza plenaria n. 32/2014, alla luce del quale il primo giudice è correttamente giunto ad evidenziare la mancanza di elementi indiziari a supporto delle censure dell'odierna parte appellante anche a supporto dell'ulteriore adempimento istruttorio.
VIII. In particolare con riferimento alla sezione 1, la censura si fonda su una mera supposizione, sicché essa è stata correttamente indicata come inammissibile dal primo giudice, non essendo stata la parte ricorrente in grado di dimostrare la rilevanza sul risultato elettorale.
Quanto censurato con riguardo alla pag. 24 appare ininfluente sul risultato del voto.
Riguardo alla lamentata incongruenza del verbale si è già detto.
Con riferimento alla sezione 2, la censura non rileva perché esplorativa. Ancora vale evidenziare che vi è corrispondenza con il totale di 1099 e il n. di schede scrutinate 666 e totale schede non utilizzate 433 (cfr. verbale).
Per le censure relative alla pag. 39 vale ribadire: la differente indicazione tra i voti ai consiglieri e le preferenze al Sindaco; l'irrilevanza delle dichiarazioni di notorietà, se non ai fini delle richieste istruttorie come principio di prova, che qui però non assume significato stante quanto sopra evidenziato.
Quanto alle deduzioni riferite al rappresentante di lista, si tratta del rappresentante di lista n. 1, che avrebbe dovuto, semmai, fare una denunzia e far verbalizzare la contestazione, essendo presente come rappresentante di lista (non risulta, invece, alcuna dichiarazione: cfr. pag. 13 del verbale).
Neppure può rilevare - sull'espressione della volontà degli elettori - il dato statistico dedotto.
Ancora è indiziaria la censura relativa alla nota del 14 giugno 2022, prot. n. 008026.
Con riferimento alla sezione 3, la parte appellante non indica come la censura svolta inciderebbe sul risultato elettorale; ancora quanto al numero degli elettori iscritti, esso non incide sul risultato, comunque nella pag. 23 viene indicato il numero dei votanti.
Con riferimento al numero delle schede valide, il numero 753 è chiaramente comprensivo del voto contestato e non assegnato. Non è chiaro come la censura potrebbe incidere sul risultato elettorale.
Ancora con riguardo alla pag. 29, non è assegnato il voto ad un consigliere, prevalendo il voto di lista, per quanto già esposto.
Relativamente alle censure di cui alla pagina 39 comunque il numero complessivo di voti è superiore per il Sindaco appellato (non sarebbero indicati i voti disgiunti, ove ci siano, ma non risulta rilevante ai fini della individuazione del risultato).
L'affermazione relativa al maggior numero di preferenze per la sezione 3 è dunque priva di fondamento.
Per il resto le censure sono reiterazioni di quelle già svolte ed esaminate.
IX. Ne consegue che l'appello principale deve essere respinto.
X. Per l'effetto, l'appello incidentale - svo[l]to in via subordinata - diviene improcedibile.
XI. In ragione della soccombenza, parte appellante è condannata in solido alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna parte appellante in solido alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, che sono determinate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) a favore della parte appellata, oltre spese accessorie se dovute e rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.