Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 17 luglio 2023, n. 440
Presidente: de Francisco - Estensore: Pizzi
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in appello notificato il 24 settembre 2020 e depositato in pari data, il sig. Cataldo F. ha impugnato la sentenza del T.A.R. per la Sicilia n. 693 del 2020, che ha:
a) accolto il ricorso per l'annullamento del silenzio-rigetto maturato su un'istanza di accesso agli atti del 16 aprile 2019, rivolta all'Agenzia delle entrate - Ufficio provinciale di Caltanissetta, accertando altresì il diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti;
b) dichiarato irripetibili le spese di lite;
c) revocato il decreto n. 100 del 2019 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato - istituita presso il medesimo T.A.R. - che aveva provvisoriamente ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio, poiché "l'art. 23 c.p.a., in materia di accesso, prevede la possibilità delle parti di stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore".
2. L'appellante ha impugnato la menzionata sentenza limitatamente al capo che ha disposto la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio [sopra indicato alla lett. c) del § 1], lamentando la violazione dell'art. 136 del d.P.R. n. 115/2002, avendo il T.A.R. motivato sulla base dell'erroneo presupposto secondo cui il gratuito patrocinio "troverebbe applicazione nei soli casi in cui l'assistenza tecnica del difensore sia ritenuta dalla legge necessaria, con esclusione quindi del procedimento di accesso agli atti in cui la parte potrebbe rivolgersi direttamente al Giudice ed avanzare personalmente le sue istanze e difese" (pag. 3 dell'appello).
3. L'appellante, contestualmente alla proposizione dell'appello, ha altresì chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e tale istanza è stata respinta, per difetto di fumus boni iuris dei motivi di gravame, dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, istituita presso questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, con decreto n. 22 del 2020.
4. Il sig. Cataldo F., con atto depositato il 14 dicembre 2020, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, chiedendo di essere ammesso al gratuito patrocinio.
5. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Caltanissetta si è costituita nel presente giudizio, con atto di stile.
6. All'udienza pubblica dell'8 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L'appello è fondato e merita accoglimento.
7.1. Infatti l'art. 75, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 è chiaro nel consentire il patrocinio a spese dello Stato in tutti i casi in cui l'interessato "debba o possa" essere assistito da un difensore (o da un consulente tecnico), senza alcuna limitazione ai soli casi in cui l'assistenza tecnica del difensore sia obbligatoria per legge, come invece erroneamente opinato dal T.A.R., potendosi invece accedere ai benefici del gratuito patrocinio - qualora sussistano gli altri presupposti previsti dal d.P.R. n. 115/2002 - anche nel caso in cui l'assistenza del difensore in giudizio sia soltanto facoltativa.
7.2. Occorre quindi ribadire, anche in questa sede, quanto già affermato dalla Corte di cassazione: «La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione e anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria. Tale conclusione, oltre a discendere dalla lettera degli artt. 74 e 75 del d.P.R. n. 115 del 2002 - che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, assicurano la difesa alle persone non abbienti non solo "nel processo civile", ma anche "negli affari di volontaria giurisdizione", sempre che l'interessato "debba o possa essere assistito da un difensore" - appare coerente con la finalità dell'istituto che, in adempimento del disposto di cui all'art. 24, comma 3, Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti l'accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari» (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15175/2019; conforme Cass. civ., Sez. II, sent. n. 23133/2021).
8. In definitiva l'appello deve essere accolto e deve essere, per gli stessi motivi, parimenti accolto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 126, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto n. 22 del 2020 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, istituita presso questo C.G.A.R.S., e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il sig. Cataldo F. deve essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per entrambi i gradi di giudizio.
9. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la precisazione che la somma indicata nella presente sentenza vale come liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 793/2020, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per il primo grado di giudizio;
- ammette l'appellante al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio d'appello;
- condanna l'Agenzia delle entrate - Ufficio provinciale di Caltanissetta al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.