Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione III
Sentenza 23 giugno 2023, n. 1579

Presidente: Bignami - Estensore: Cozzi

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, cittadino egiziano, in data 24 novembre 2020, ha inoltrato al Ministero dell'interno domanda per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Questa domanda è stata respinta dallo Sportello unico per l'immigrazione di Milano con provvedimento del 22 novembre 2021. Il rigetto è stato disposto in quanto l'Amministrazione ha rilevato che, al momento di inoltro dell'istanza, il ricorrente non era in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità. È stata inoltre addotta, quale ulteriore ragione ostativa alla conversione, la mancata dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro coperto da regolare contribuzione per un periodo di almeno tre mesi.

Con il ricorso in esame, viene impugnato il citato provvedimento del 22 novembre 2021. Viene altresì impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 8 settembre 2021, con il quale viene dichiarata l'irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno spedita dal ricorrente tramite kit postale in data 10 luglio 2020. L'Amministrazione ha questa volta rilevato la mancata possibilità di disporre la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Si è costituito in giudizio, con atto meramente formale, il Ministero dell'interno.

La Sezione, con ordinanza n. 286 del 3 marzo 2022, ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame. Con successiva ordinanza n. 1200 del 13 ottobre 2022 è stato concesso nuovo termine per provvedere. Infine, la Sezione, dopo aver constatato il persistente inadempimento dell'Amministrazione all'ordine di riesame, con ordinanza n. 39 del 18 gennaio 2023, ha definitivamente accolto l'istanza cautelare.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza del 16 maggio 2023.

Con un unico articolato motivo di ricorso, parte ricorrente deduce innanzitutto la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, non avendo l'Amministrazione a suo dire provveduto, con riferimento al provvedimento di rigetto dell'istanza di verifica della sussistenza della quota, ad inoltrare la comunicazione di preavviso di rigetto prevista dalla testé citata norma.

Il motivo è fondato in quanto l'Amministrazione (costituitasi come detto con mero atto formale) non ha dimostrato l'inoltro al ricorrente del preavviso di rigetto.

Va peraltro osservato che lo stesso ricorrente sostiene nel ricorso che, qualora gli fosse stata consentita la partecipazione procedimentale, avrebbe potuto addurre elementi utili ad orientare diversamente la decisione. La parte rileva invero che, nel corso del procedimento, si sarebbe potuta dimostrare la sussistenza di un lavoro stagionale coperto da regolare contribuzione per un periodo superiore a tre mesi, nonché la sussistenza di una successiva proposta di assunzione per un lavoro a tempo indeterminato.

Il Collegio non può pertanto far altro che rilevare la violazione del citato art. 10-bis della l. n. 241 del 1990.

Venendo ora al provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 8 settembre 2021 (con il quale come detto la domanda del ricorrente è stata respinta per la ritenuta impossibilità di disporre la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per attesa occupazione), il Collegio non può anche in questo caso far altro che rilevare che l'Amministrazione nulla ha eccepito a fronte della contestazione di parte ricorrente di aver mai presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma di aver presentato solo istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, come emerge dalla domanda del 24 novembre 2020 (doc. 7 di parte ricorrente).

Anche il provvedimento della Questura di Milano è pertanto illegittimo, essendo fondata la censura con cui viene dedotta la sussistenza del vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000 (duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.