Corte di cassazione
Sezione II civile
Ordinanza 14 giugno 2023, n. 17000
Presidente: Di Virgilio - Relatore: Bertuzzi
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La s.r.l. Greenall propose opposizione dinanzi al Tribunale di Vicenza al decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di euro 186.531,00 alla società J6 a titolo di corrispettivo per l'acquisto di beni. L'opponente eccepì, in via preliminare, l'incompetenza del giudice che aveva emesso l'ingiunzione in favore del Tribunale di Torino, nella cui circoscrizione aveva la propria sede, rappresentando, con riferimento ai fori alternativi previsti per le cause relative ai diritti di obbligazione (art. 20 c.p.c.), che il credito azionato in giudizio era inesistente, per non essere mai intervenuto tra le parti alcun contratto di vendita o fornitura di beni, che il credito preteso era per tale ragione comunque non liquido e che la società ingiungente aveva la propria sede a Milano.
La s.r.l. J6 si costituì in giudizio contestando le ragioni dell'opposizione.
Con sentenza n. 1843 del 27 ottobre 2022 il Tribunale di Vicenza, in accoglimento dell'eccezione preliminare, dichiarò la propria incompetenza in favore del Tribunale di Torino e revocò il decreto ingiuntivo opposto, dando termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice designato.
Il Tribunale motivò la decisione rilevando che la sede della società convenuta era a Torino e che nella specie non erano applicabili i criteri concorrenti relativi alle cause di diritti di obbligazione, attesa la contestazione in ordine alla conclusione del titolo contrattuale ed in ragione della illiquidità del credito, in quanto determinato in via unilaterale dalla società opposta mediante la sola emissione delle fatture.
Avverso tale sentenza, comunicata il 3 novembre 2022, con atto notificato il 29 novembre 2002, ha proposto regolamento di competenza la società J6, sulla base di quattro motivi.
La società Greenall ha notificato comparsa difensiva.
Il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate [richiesta di rigetto del ricorso - n.d.r.].
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il primo motivo del regolamento denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, 20 e 38 c.p.c., nonché degli artt. 1498, comma 3, e 1510 c.c., assumendo che il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'eccezione di incompetenza, non avendo la opponente contestato il criterio di collegamento del luogo di avvenuta conclusione del contratto, essendosi limitata sul punto a dedurne soltanto la mancata conclusione. Si aggiunge che, anche in relazione agli altri criteri concorrenti, la competenza apparteneva al giudice adito, atteso che il pagamento del prezzo, in mancanza di accordi, avrebbe dovuto essere eseguito, a mente dell'art. 1498, comma 3, c.c., in Vicenza, ove la società ingiungente ha una sede operativa con rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
Il motivo è fondato.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di individuazione della competenza, il giudice deve fondare la propria decisione sulla base della prospettazione della domanda (Cass. n. 29266 del 2017; Cass. n. 21547 del 2015; Cass. n. 7182 del 2014; Cass. n. 11415 del 2007). Tale criterio, dettato espressamente dall'art. 10 c.p.c. per la competenza per valore, costituisce espressione di un principio di carattere generale, applicabile, come tale, a tutte le questioni di competenza. Non rilevano pertanto le eventuali contestazioni del convenuto che attengono al merito dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda. L'unica eccezione a questa regola è data dal caso in cui il giudice ravvisi un'ipotesi di abuso processuale, rilevando prima facie che i fatti sono stati rappresentati dalla parte attrice in via pretestuosa e strumentale al solo fine di sottrarre la cognizione della causa al giudice competente, predeterminato per legge.
In tema di competenza territoriale derogabile, al suddetto criterio si affianca il principio, stabilito dall'art. 38, comma 2, c.p.c., secondo cui, in caso di concorrenza di più fori, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l'onere di contestare specificatamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adìto (Cass. n. 16284 del 2019; Cass. n. 17311 del 2018; Cass. n. 15996 del 2011).
Sulla base di tali principi, e tenuto conto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la veste sostanziale di convenuto è ricoperta dall'opponente, deve ritenersi che laddove siano applicabili, come nella specie, in cui è stata esercitata una domanda di adempimento contrattuale, i fori concorrenti stabiliti per le cause relative a diritti di obbligazione, ed in particolare il criterio del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, la parte convenuta per l'adempimento non possa limitarsi, nell'eccepire la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, a contestare il fatto stesso che l'obbligazione sia sorta, assumendo che il contratto non si è concluso ovvero non si è perfezionato nei suoi elementi essenziali. Una tale contestazione, infatti, è di per sé generica, dal momento che non assolve all'onere della parte di allegare e provare le circostanze di fatto che determinano la competenza per territorio di un giudice diverso. Essa, inoltre, appartiene al merito, sicché, dovendo la questione della competenza essere risolta, ai sensi dell'art. 38, comma 4, citato, sulla base di quello che risulta dagli atti, non è evidentemente scrutinabile ai fini della sua risoluzione. L'esigenza di tenere separata la questione di competenza da quelle di merito comporta così, in adesione al costante orientamento di questa Corte, che nel caso in cui la parte convenuta in giudizio per l'adempimento del contratto eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice, affermando che il contratto non si è concluso ovvero è nullo, la questione di competenza debba essere risolta alla stregua della prospettazione fatta dall'attore, attenendo l'accertamento in ordine alla effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità al merito della causa (Cass. n. 15254 del 2020; Cass. n. 8189 del 2012; Cass. n. 10966 del 2003; Cass. n. 10226 del 2001).
Il motivo va pertanto accolto, mentre le ulteriori censure e gli altri motivi si dichiarano assorbiti.
La sentenza va pertanto cassata, con conseguente statuizione della competenza a decidere la controversia del Tribunale di Vicenza. Per la riassunzione della causa è assegnato il termine di legge.
Al Tribunale è anche demandata la liquidazione delle spese del regolamento.
P.Q.M.
Accoglie il regolamento di competenza, cassa la sentenza impugnata e statuisce che la competenza a decidere la controversia appartiene al Tribunale di Vicenza, presso cui la causa andrà riassunta nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza. Spese al definitivo.