Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 7 giugno 2023, n. 5604
Presidente ed Estensore: Corradino
FATTO
L'appellante, cittadino indiano, ha fatto ingresso in Italia nel 2018, con un visto per motivi di lavoro stagionale, valido dal 6 maggio 2018 al 6 febbraio 2019.
In data 31 dicembre 2018, l'appellante ha presentato alla Questura di Macerata istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La procedura in esame, tuttavia, si è interrotta a causa della mancata presentazione da parte dell'istante del documento di soggiorno in corso di validità, non consegnatogli dalla Questura di Napoli in quanto già scaduto, nonostante la pratica relativa al rilascio del permesso per lavoro stagionale fosse stata definita favorevolmente, con conseguente autorizzazione a permanere sul territorio nazionale sino al 6 febbraio 2019, come risulta dall'attestazione della Questura di Napoli del 16 aprile 2020 depositata in atti.
In data 9 giugno 2020, l'appellante ha formulato una nuova istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per motivi di lavoro subordinato. Con provvedimento del 23 ottobre 2020, notificato il successivo 29 ottobre, la Questura di Macerata ha disposto l'archiviazione della pratica per la ritenuta carenza dei presupposti normativi essenziali per la presentazione dell'istanza, dichiarata irricevibile in quanto sprovvista del permesso di soggiorno da convertire.
In data 23 ottobre 2020, l'appellante ha formulato istanza di revoca del decreto di irricevibilità della richiesta di conversione, riscontrata dall'Amministrazione con nota del 19 novembre 2020, con la quale la Questura di Macerata ha negato il riesame del provvedimento in ragione del fatto che lo straniero, al momento della presentazione della seconda istanza di conversione, risultava destinatario di un primo decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano il 10 febbraio 2020 e di un secondo provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Macerata il 29 ottobre 2020, a causa dell'inottemperanza al primo ordine.
Il rigetto dell'istanza di revoca del decreto con cui è stata dichiarata l'irricevibilità della richiesta di conversione del titolo di soggiorno non è stato impugnato dal cittadino straniero che, tuttavia, ha presentato istanza di revoca del provvedimento di espulsione, riscontrata positivamente dalla Prefettura di Milano con provvedimento del 12 maggio 2021, con il quale è stata disposta non solo la revoca del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera del 10 febbraio 2020, ma anche la caducazione dei provvedimenti ad esso consequenziali emessi nei confronti dell'appellante.
Il cittadino straniero ha perciò impugnato dinanzi al T.A.R. Marche il solo provvedimento con il quale la Questura di Macerata ha dichiarato irricevibile l'istanza per la ritenuta mancanza del permesso di soggiorno da convertire. Il ricorrente ha lamentato, in particolare, l'illegittimità dell'atto per erronea interpretazione della circolare del Ministero dell'interno del 5 novembre 2013 nonché per la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990.
Il T.A.R. adito ha rigettato il ricorso, ritenendo che correttamente l'Amministrazione avesse rilevato che, all'atto di presentazione della domanda, non ci fosse alcun permesso da convertire, in quanto quello per lavoro stagionale rilasciato al ricorrente era già scaduto. A diverse conclusioni non avrebbe potuto condurre, ad avviso del primo Giudice, il fatto che la Questura di Napoli avesse attestato che allo straniero era stata rilasciata l'autorizzazione al regolare soggiorno dal 6 maggio 2018 al 6 febbraio 2019, atteso che la circostanza avrebbe, al più, potuto assumere rilievo rispetto all'istanza di conversione inoltrata il 31 dicembre 2018, ovvero quando il permesso di soggiorno era in corso di validità.
Il cittadino straniero ha impugnato la sentenza, previa sospensione dell'efficacia, riproponendo le censure non accolte in primo grado, in chiave critica nei confronti della gravata pronuncia.
Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2023, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare.
Il Ministero dell'interno si è costituito tardivamente.
Alla pubblica udienza dell'11 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'appello è fondato.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene che la sentenza di prime cure si basi su un'erronea valutazione dei fatti e dei presupposti legittimanti il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di conversione del titolo di soggiorno per lavoro stagionale.
La fattispecie in esame è regolata dall'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, ai sensi del quale «il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4».
Sulla scorta di tale dato normativo, l'appellante ha formulato una prima istanza di conversione del titolo di soggiorno in data 31 dicembre 2018, dunque circa un mese prima della formale scadenza del permesso di soggiorno da convertire. Solo in data 11 novembre 2019, lo Sportello unico per l'immigrazione di Macerata ha convocato il cittadino straniero per la definizione della procedura di conversione del permesso di soggiorno, con contestuale invito a presentare presso l'ufficio competente una copia del documento di soggiorno in corso di validità.
La procedura, tuttavia, non è stata conclusa, in ragione dell'impossibilità dello straniero di produrre, al momento della convocazione, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non rilasciato dalla Questura di Napoli in quanto già scaduto di validità, come si apprende dalla nota del 5 febbraio 2020, depositata in atti.
L'appellante ha perciò presentato una seconda istanza di conversione in data 9 giugno 2020, riscontrata negativamente dalla Questura di Macerata in ragione della mancanza del permesso di soggiorno da convertire.
Tanto premesso, si comprende come la mancanza di un permesso di soggiorno in corso di validità a corredo dell'istanza di conversione sia stata giudicata dall'Amministrazione ostativa alla favorevole conclusione del procedimento.
La quaestio iuris dirimente ai fini della soluzione della presente controversia concerne la possibilità di disporre o meno la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche dopo lo spirare del termine di validità del titolo da convertire.
Invero, non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità.
In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell'esito favorevole della procedura per l'attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato.
La sussistenza di un titolo di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza di conversione risulta peraltro smentita dalla giurisprudenza di questa Sezione che, sia pure con riferimento alla conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro, ha ritenuto che il termine di scadenza del permesso di soggiorno «sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione» (C.d.S., Sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995).
Valorizzando infatti la ratio legis, per il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro assume spessore preponderante una valutazione prospettica dell'Amministrazione in ordine alla congruità e alla stabilità delle future fonti di sostentamento del richiedente. Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l'accoglimento dell'istanza di conversione che riposano in via precipua sull'esistenza di un contratto di lavoro idoneo all'ottenimento del titolo nonché sull'attribuzione della quota fissata dai decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro.
Rispetto a questi presupposti sostanziali, assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell'istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire.
In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l'inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l'esito favorevole del procedimento per l'attribuzione della quota di conversione del titolo.
Ciò vale, a maggior ragione, nel caso di specie, ove la prima istanza di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato è stata in realtà presentata in costanza di validità del titolo, essendo stato tuttavia impossibile per lo straniero produrre al momento della convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione di Macerata copia del documento di soggiorno, non consegnatogli materialmente dalla Questura di Napoli perché ormai scaduto.
Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio che l'aver formulato la seconda istanza di conversione del titolo dopo il termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non rappresenti un elemento ex se ostativo all'esame della possibilità di conversione in altra tipologia di permesso di soggiorno.
La buona fede dello straniero in ordine alla volontà di integrarsi nel tessuto socio-economico italiano si desume oltre che dalla tempistica di presentazione della prima istanza di conversione, anche dalla documentazione depositata nel corso del giudizio e, segnatamente, dal contratto di lavoro per lavoro domestico stipulato il 6 giugno 2020.
Tale allegazione, unitamente all'attribuzione della quota per lavoro subordinato, appare astrattamente idonea a integrare i presupposti che l'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 richiede per la conversione del titolo di soggiorno, dimostrando l'attuale volontà dell'appellante di garantirsi autonomamente e lecitamente il soggiorno sul territorio nazionale.
Parimenti fondata è la censura con cui l'appellante lamenta la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, ritenendo che l'Amministrazione procedente sia venuta meno all'obbligo di comunicare le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza, che avrebbero consentito all'istante di produrre memorie e documenti idonei a indirizzare in senso a sé favorevole la Questura.
Il preavviso di rigetto avrebbe infatti consentito all'appellante di depositare presso l'Ufficio immigrazione di Macerata eventuali attestazioni sostitutive del permesso di soggiorno in corso di validità, richiesto dalla Questura ai fini dell'esito favorevole della conversione del titolo di soggiorno.
In conclusione, per i suesposti motivi, l'appello va accolto, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di procedere al riesame della posizione dell'appellante, al fine di un'eventuale conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento in quella sede impugnato.
Condanna l'Amministrazione appellata al pagamento di euro 1.000,00 (mille/00) in favore dell'appellante, per spese e onorari del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.