Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 12 maggio 2023, n. 4821
Presidente: Caringella - Estensore: Caminiti
FATTO
1. Con ricorso per ottemperanza, notificato in data 14 febbraio 2023 e depositato il successivo 22 febbraio, la Adriatika Nuoto SSD agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8100 del 17 dicembre 2020 relativamente alla rifusione del contributo unificato, avuto riguardo all'accoglimento dell'appello e alla compensazione delle spese di lite, richiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta.
1.1. Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce che l'Amministrazione non avrebbe provveduto nel termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta in data 14 aprile 2022, alla refusione del contributo unificato, dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002, in virtù della soccombenza e nonostante la compensazione delle spese disposta con la sentenza n. 8100/2020 di questo Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso presentato dall'odierna ricorrente, ritenendo la sussistenza della giurisdizione del G.A., rinviando al primo giudice per la definizione del merito.
2. Con atto depositato in data 15 marzo 2023 si è costituito il Comune di Gioia del Colle, chiedendo che il ricorso venga rigettato, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, riservandosi di esplicitare in successiva memoria le ragioni in diritto.
2.1. Il Comune nella memoria difensiva depositata il 4 aprile 2023, nel controdedurre all'unico motivo di ricorso, assume che a fronte del ricevimento dell'istanza di refusione del contributo unificato, il proprio difensore preannunciava al difensore della Adriatika Nuoto SSD che nella successiva fase di liquidazione il Comune avrebbe valutato se procedere a compensazione della ridetta somma con il maggior credito vantato dall'Amministrazione.
2.1.1. L'Ente avviava quindi l'istruttoria relativa al procedimento ex art. 194, comma 1, lett. a), t.u.e.l. e con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 24 febbraio 2022, provvedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio di importo di euro 975,00 in favore di Adriatika Nuoto SSD.
Come riportato nella deliberazione, l'importo riconosciuto in favore della società veniva trattenuto in fase di liquidazione, in compensazione del maggior credito vantato dal Comune per canoni concessori secondo semestre 2014, primo semestre 2015 e secondo semestre 2015, in forza del decreto ingiuntivo n. 4800/2016 emesso dal Tribunale di Bari, in data 17 novembre 2016, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 13 settembre 2018, per un importo di euro 68.679,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e spese della procedura liquidate in euro 1.706,50 di cui euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.
2.2. La Adriatika Nuoto SSD, pertanto, secondo la prospettazione del Comune, dovrebbe ad oggi al Comune di Gioia del Colle, in forza di detto provvedimento giudiziario provvisoriamente esecutivo, la somma di circa euro 110.734,67, da cui devono essere detratti euro 18.924,22 versati in acconto in data 10 luglio 2020 e l'importo di euro 975,00 riconosciuto con la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 24 febbraio 2022.
Il Comune assume inoltre come debba intendersi del tutto legittima la compensazione operata, ammessa anche in riferimento al rimborso del contributo unificato dai giudici contabili.
3. La società ricorrente con la memoria di replica, depositata in data 8 aprile 2023, ha peraltro controdedotto come la compensazione non possa applicarsi in relazione a somme oggetto di contestazione e pertanto da intendersi non liquide, certe ed esigibili come nell'ipotesi di specie, essendo stato il decreto ingiuntivo emesso in favore del Comune, sebbene provvisoriamente esecutivo, opposto innanzi al Tribunale di Bari e non potendo inoltre la compensazione opporsi in sede di giudizio di ottemperanza.
3.1. Assume inoltre come la compensazione operata, in quanto relativa al solo contributo unificato, sia parziale, non essendo state incluse le spese per il rilascio del titolo esecutivo e per la successiva notifica.
4. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza camerale del 20 aprile 2023 sulla base dei soli scritti difensivi, come da verbale di udienza.
DIRITTO
5. Il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., ed ammissibile, in quanto, come risultante dalla ricostruzione che precede, è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale "Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto" essendo stato il titolo esecutivo notificato presso la sede reale del Comune intimato in data 14 aprile 2022.
6. Il ricorso è inoltre fondato in quanto l'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 prevede espressamente il rimborso del contributo unificato in favore della parte vittoriosa anche in ipotesi di compensazione delle spese di lite e senza necessità di alcuna specifica statuizione in merito, trattandosi di obbligazione ex lege.
La soccombenza nel giudizio della parte origina, dunque, un rapporto obbligatorio di natura civilistica, rimesso alla cognizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza e riguardante il recupero del contributo da parte del soggetto obbligato al versamento. Pertanto, come ritenuto da questo Consiglio di Stato "In caso di compensazione delle spese di lite, in detta compensazione non può ritenersi compresa anche la restituzione del contributo unificato (da parte della parte resistente che sia rimasta soccombente nel giudizio), atteso che il contributo in questione, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 2, comma 35-bis, lett. e), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, come integrato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, è oggetto di una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare" (C.d.S., Sez. III, 3 febbraio 2014, n. 473).
Pertanto "il pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente e rappresenta un'obbligazione ex lege espressamente prevista dall'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, per la cui ottemperanza non è neppure necessaria una esplicita pronuncia di condanna da parte dell'Autorità giurisdizionale (C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2018, n. 6587)" (C.d.S., Sez. V, n. 3517/2020).
7. Non è per contro ammissibile nella presente sede di ottemperanza l'eccezione di compensazione legale opposta dal Comune in quanto la stessa impone al Giudice dell'esecuzione un accertamento di merito sul titolo vantato, sulla sussistenza della somma e sulla tipologia del credito, laddove in sede di giudizio di ottemperanza, come non può essere riconosciuto a favore del ricorrente un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, allo stesso modo, al fine di giustificare la mancata esecuzione del giudicato, non può essere opposto in compensazione dall'Amministrazione un proprio credito, del tutto estraneo alla questione decisa con la sentenza da ottemperare; ciò in disparte dalla considerazione che l'eventuale estinzione di poste creditorie e debitorie reciproche deve essere oggetto del giudizio di cognizione a monte dell'inottemperanza e sul punto deve essersi formato il giudicato.
7.1. Per contro nell'ipotesi di specie mentre il credito azionato in sede di ottemperanza si fonda su una sentenza passata in giudicato, il controcredito opposto dall'Amministrazione si fonda su un decreto esecutivo provvisoriamente esecutivo ed opposto dinanzi al Tribunale di Bari nel giudizio R.G. n. 2665/2017, secondo quanto dedotto da parte ricorrente e non ulteriormente contestato dal Comune resistente.
7.2. Va al riguardo precisato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis Cass., Sez. III, sent. n. 4313 del 14 febbraio 2019) la compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito.
8. Ciò posto, la domanda di esecuzione va accolta e, conseguentemente, va dichiarato l'obbligo del Comune resistente di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, con pagamento delle somme relative alla refusione del contributo unificato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica se anteriore, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
8.1. Per contro le spese per il rilascio del titolo esecutivo e per la notifica della sentenza azionata nella presente sede, in quanto funzionali all'introduzione del presente giudizio di ottemperanza vanno ricomprese fra le spese di lite del presente giudizio, dovendo per contro l'azione di ottemperanza intendersi limitata alla sola refusione del contributo unificato.
9. Va del pari accolta la domanda di nomina di un commissario ad acta - individuato nel Prefetto di Bari, con facoltà di delega in favore di un funzionario dell'Ufficio U.T.G. di Bari - il quale, entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.
9.1. Le spese per l'attività commissariale, da liquidarsi con separato decreto al termine della stessa e su istanza del commissario ad acta, vanno poste a carico dell'inadempiente Amministrazione.
10. Il ricorso va in conclusione accolto nei termini di cui sopra e le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell'inadempiente Comune e sono liquidate nell'importo omnicomprensivo indicato in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- dichiara l'obbligo del Comune di Gioia del Colle di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8100/2020, in epigrafe indicata, corrispondendo alla parte ricorrente quanto dovuto a titolo di contributo unificato, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Bari od un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione della sentenza in epigrafe indicata;
- condanna il Comune di Gioia del Colle al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- pone le spese per l'attività del commissario ad acta, da liquidarsi con separato decreto, a carico del Comune di Gioia del Colle.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.