Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione I
Sentenza 24 aprile 2023, n. 937
Presidente ed Estensore: Pasanisi
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, i signori Girace Angelo, Di Lallo Annunziata e Pipitone Vincenzo impugnano il provvedimento in epigrafe indicato, rappresentando e deducendo in fatto e diritto quanto segue:
- di essere elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Scafati (SA), nella qualità, il primo, di candidato alla carica di Consigliere comunale, ed i secondi, di delegati alla presentazione della lista n. 13, denominata "Scafati Riparte", candidato Sindaco Cristoforo Salvati, per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023;
- che la Commissione elettorale circondariale principale di Nocera Inferiore, con l'impugnato provvedimento, ha rilevato che dal casellario giudiziale acquisito dalla Procura presso il Tribunale di Nocera Inferiore risultava a carico del sig. Girace Angelo una sentenza di condanna, emessa dal GIP di Nocera Inferiore e divenuta irrevocabile il 20 aprile 2005, alla pena della reclusione di anni 2, e quindi, ritenendo sussistente l'ipotesi prevista dal d.lgs. n. 235/2012, art. 10, comma 1, lett. e), ha disposto l'esclusione del sig. Girace dalla lista in questione;
- che il provvedimento di esclusione sarebbe tuttavia illegittimo, in primo luogo, perché la Commissione elettorale non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza di condanna de qua era stata emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ovvero a seguito di richiesta di patteggiamento, e che successivamente, con ordinanza dell'8 marzo 2018, proc. pen. n. 207/2017 r.g. SIGE, il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, in qualità di Giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato, in favore del sig. Girace Angelo, "l'estinzione dei reati di cui alla sentenza del 23 marzo 2005 emessa dal GIP di Nocera Inferiore ex artt. 444 e 445 c.p.p., irrevocabile in data 20 aprile 2005, e dei relativi effetti penali"; che, in particolare, la dedotta illegittimità discenderebbe dalla mancata valutazione della reale portata degli effetti della declaratoria di estinzione del reato ex art. 445 c.p.p. per le sentenze di patteggiamento, che sarebbero del tutto simili agli effetti della riabilitazione ex art. 178 c.p. per le altre sentenze di condanna, per cui sarebbe inesorabilmente venuta meno, nella fattispecie, l'originaria situazione di incandidabilità del ricorrente sig. Girace;
- che il provvedimento di esclusione sarebbe peraltro in ogni caso illegittimo perché, come anche chiarito con recente circolare dal Ministero dell'interno (sulla base di parere dell'Avvocatura generale dello Stato), a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) al comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. (secondo cui «se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, c.p.p. alla sentenza di condanna»), non sarebbe più applicabile (in quanto implicitamente abrogato) l'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 235/2012 (che equiparava la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. alle sentenze di condanna), con la conseguenza che tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444, senza applicazione di pene accessorie (come nella specie), non incorrerebbero più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle elezioni.
I ricorrenti chiedono in conclusione l'annullamento dell'impugnato provvedimento di esclusione e, conseguentemente, l'ammissione del sig. Girace Angelo alla candidatura alla carica di Consigliere comunale, nella lista civica "Scafati Riparte", collegata al candidato Sindaco Cristoforo Salvati, alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023.
2. Con decreto presidenziale ex art. 129 c.p.a. emesso in data 21 aprile 2023, è stata fissata l'udienza straordinaria elettorale, con la composizione del collegio giudicante e la nomina del magistrato relatore.
3. L'intimata amministrazione statale si è costituita in giudizio, depositando anche memoria difensiva e documenti, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.
4. Alla pubblica udienza straordinaria elettorale del 24 aprile 2023, la causa è stata riservata per la decisione.
5. Il primo profilo di censura non può essere condiviso.
La tesi prospettata dai ricorrenti, che postula la piena equiparazione, quanto agli effetti penali ed extra-penali, tra riabilitazione ed estinzione del reato, si fonda su un orientamento del giudice penale ormai risalente nel tempo, di cui sono testimonianza alcune pronunce della Cassazione penale (Sez. IV, 19 febbraio 1999, n. 534; Sez. V, 31 gennaio 2000, n. 584; Sez. I, 15 ottobre 2004, n. 44685, secondo cui «l'eliminazione di ogni effetto penale conseguente alla riabilitazione è in tutto equivalente a quell'estinzione di ogni effetto penale che consegue alla venuta estinzione del reato nel termine di legge (5 o 2 anni) nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»), peraltro richiamate e condivise, in un primo momento, dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. III, 12 aprile 2016, n. 1423, secondo cui, «alla riabilitazione può equipararsi l'automatica estinzione della condanna inflitta in sede di "patteggiamento", attesa la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione, quali previsti dall'art. 178 c.p., e quelli del positivo decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p., con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta», nonché, negli stessi sensi, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 1° giugno 2020, n. 5819).
Tale orientamento è stato tuttavia superato dalla successiva giurisprudenza del medesimo giudice penale formatasi sul punto (Cass. pen., Sez. I, n. 31089 del 18 giugno 2009; n. 35893 del 18 luglio 2012; 13 settembre 2022, n. 1836).
In particolare, secondo la sentenza da ultimo citata, «sussiste l'interesse ad ottenere la riabilitazione, pur in presenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p., ... perché la pronuncia di riabilitazione postula un ampio accertamento circa il completo ravvedimento del soggetto, da condurre attraverso la valutazione del suo comportamento nel periodo intercorso tra l'espiazione della pena inflitta e il momento della decisione e manifestatosi anche nell'eliminazione delle conseguenze civili del reato, quando possibile. Ed invero, l'accoglimento dell'istanza di riabilitazione implica una favorevole considerazione del percorso rieducativo seguito dal condannato col concreto reinserimento nel contesto sociale e, quindi, il riconoscimento della meritevolezza del beneficio, oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, che, al contrario, manca nella pronuncia di estinzione del reato. L'apprezzamento di tali profili fattuali, presupposto della riabilitazione, nonché la conseguente possibilità di ottenere l'iscrizione nel casellario della relativa pronuncia, secondo quanto stabilito dall'art. 686 c.p.p., comma 3, nella formulazione modificata dal d.P.R. n. 313 del 2002, che lo ha abrogato e sostituito con diversa previsione, devono essere, pertanto, ritenuti idonei a conferire l'interesse sostanziale per accordare la riabilitazione anche al condannato la cui pena sia stata, medio tempore, estinta per effetto della norma di cui all'art. 445 c.p.p., comma 2».
Il nuovo orientamento del giudice penale è stato fatto proprio dal giudice amministrativo (C.d.S., Sez. III, 29 maggio 2017, n. 2552; 22 maggio 2018, n. 3067; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 18 maggio 2018, n. 5556).
In particolare, la richiamata decisione del Consiglio di Stato n. 3067/2018 ha ribadito il nuovo orientamento giurisprudenziale con riferimento specifico a fattispecie del tutto analoga a quella del presente giudizio.
Si legge infatti nella citata pronuncia:
«Al fine del decidere occorre ricordare che il comma 3 dell'art. 15 d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ha previsto che "la sentenza di riabilitazione, ai sensi dell'art. 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità": la norma non reca un'analoga previsione con riferimento all'estinzione del reato ex art. 445 c.p.p., ma anzi il riferimento all'aggettivo "unica" depone nel senso di ritenere che soltanto la riabilitazione sia stata considerata dal legislatore idonea a far venir meno l'incandidabilità. Riabilitazione ex art. 178 c.p. ed estinzione conseguente al patteggiamento ai sensi dell'art. 445 c.p.p. non sono equivalenti. Ed invero, ai fini della riabilitazione non è sufficiente la mancata commissione di altri reati, come nel caso dell'estinzione conseguente al patteggiamento ai sensi dell'art. 445 c.p.p., ma occorre l'accertamento del "completo ravvedimento dispiegato nel tempo e mantenuto sino al momento della decisione, e tradotto anche nella eliminazione (ove possibile) delle conseguenze civili del reato" (Cass. pen., Sez. I, 18 giugno 2009, n. 31089). La Cassazione ha precisato, infatti, che "mentre l'estinzione della pena patteggiata si produce con il solo mancato avveramento della condizione risolutiva nel previsto arco temporale ... la riabilitazione viene pronunziata all'esito di un effettivo approdo rieducativo del reo". Ha inoltre riconosciuto al condannato, la cui pena sia stata medio tempore estinta ex art. 445, comma 2, c.p.p., l'interesse a chiedere la riabilitazione, in quanto correlato ad una completa valutazione post factum, non irrilevante sul piano dei diritti della persona. Da tale premessa consegue, come corollario obbligato, che sebbene entrambi gli istituti assicurino al condannato la cessazione degli effetti penali della condanna, non possono però ritenersi sovrapponibili, in quanto solo con la riabilitazione si acquista la certezza dell'effettiva rieducazione del reo, poiché l'estinzione ex art. 445 c.p.p. deriva dal solo dato fattuale del mero decorso del tempo. Come si è detto, ai fini del venir meno della incandidabilità il Legislatore ha previsto che rilevi solo la sentenza di riabilitazione ex art. 178 c.p.: è dunque necessaria la prova dell'effettiva rieducazione del reo per il riacquisto dei requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 54, comma 2, Cost. per l'accesso alle funzioni pubbliche; prova che peraltro può essere chiesta anche dal condannato con sentenza di patteggiamento dopo il decorso del termine quinquennale di estinzione del reato, facendo così venire meno la condizione di incandidabilità».
Il Collegio, che ha già fatto proprio tale nuovo orientamento in fattispecie analoga (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 1408/2022), non ritiene che sussistano apprezzabili elementi interpretativi (che non sono stati neanche prospettati dalla parte ricorrente) per discostarsene.
Non essendo configurabile, ai fini in esame, la dedotta equiparazione tra riabilitazione ed estinzione del reato, il motivo in questione deve quindi essere respinto, ostando al suo accoglimento la specifica previsione di cui all'art. 15, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 («La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità...»).
6. Deve invece essere condiviso il secondo motivo di ricorso.
Come esattamente dedotto dalla parte ricorrente al riguardo, il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. [come sostituito dall'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150] tra l'altro prevede che «se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. alla sentenza di condanna».
La nuova disposizione normativa, nel suo chiaro tenore testuale (che non consente diverse interpretazioni), ha evidentemente comportato l'abrogazione implicita dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 235/2012 (che equiparava la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. alle sentenze di condanna), con la conseguenza che tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.c., senza applicazione di pene accessorie (come nella specie, in cui il casellario giudiziale dell'interessato nulla riporta al riguardo), non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle elezioni.
Tale conclusione trova il conforto della circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, n. 29/2023, prot. n. 7903 del 17 marzo 2023 (emanata sulla base di conforme parere dell'Avvocatura generale dello Stato), in cui si legge che «il predetto organo di consulenza legale si è espresso sulla problematica, osservando che dal tenore testuale della novellata disposizione sembra ricavarsi che - salvo il casi di applicazione di pene accessorie - tutte quelle disposizioni legislative non qualificabili come penali, nelle quali la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna, non trovino più applicazione a far data dall'entrata in vigore della riforma Cartabia».
È indubbio, inoltre, come pure chiarito nel parere richiamato nella citata circolare, che le misure in materia di incandidabilità contenute nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 non hanno natura penale, alla luce della pacifica giurisprudenza sia comunitaria che nazionale parimenti ivi richiamata.
7. In conclusione, il ricorso, in relazione al secondo motivo appena esaminato, è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento di esclusione.
8. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e dispone l'ammissione del sig. Girace Angelo, quale candidato alla carica di Consigliere comunale, nella lista civica "Scafati Riparte", collegata al candidato Sindaco Cristoforo Salvati, alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.