Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione II
Sentenza 21 aprile 2023, n. 986

Presidente ed Estensore: Di Benedetto

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti hanno presentato una domanda di permesso di costruire per la demolizione di un fabbricato, abusivamente realizzato dal proprio dante causa.

Il Comune l'ha concessa ma, tuttavia, ha chiesto la corresponsione di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, come se il titolo fosse stato chiesto per una nuova costruzione.

Parte ricorrente ha impugnato il permesso di costruzione nella parte in cui sono stati richiesti gli oneri, che nel frattempo ha pagato per ottenere il rilascio del titolo, chiedendone la restituzione, ritenendo il pagamento non dovuto.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

In linea di diritto va osservato, conformemente all'orientamento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2018, che gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio né, ovviamente, il correlativo termine di impugnativa.

Nella presente fattispecie, pertanto, l'azione proposta va riqualificata come un'azione di mero accertamento per la restituzione delle somme indebitamente versate dai ricorrenti (come evidenziato nella quarta censura dedotta), oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo (rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1-f, c.p.a., in quanto il contributo di costruzione è un aspetto della materia edilizia), che si prescrive in 10 anni, con conseguente infondatezza di ogni eccezione del Comune concernente l'asserita tardività del ricorso.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Infatti, il contributo di costruzione dovuto dal soggetto che intraprenda un'iniziativa edificatoria rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. In altri termini, fin dalla legge che ha introdotto nell'ordinamento il principio della onerosità del titolo a costruire (art. 1 della l. n. 10 del 1977), la ragione della compartecipazione alla spesa pubblica del privato è da ricollegare sul piano eziologico al surplus di opere di urbanizzazione che l'amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio (C.d.S., Ad. plen., 7 dicembre 2016, n. 24; T.A.R. Lombardia, Sez. II, 4 gennaio 2023, n. 604) e solo da tale momento è dovuto.

Nel caso in esame l'intervento edilizio si ferma alla fase della demolizione, quindi il privato non riceve alcun beneficio dalle urbanizzazioni primarie e secondarie realizzate dal Comune, in quanto manca del tutto l'edificio che dovrebbe esserne servito. Viene meno quindi il presupposto del pagamento degli oneri di urbanizzazione, non essendovi alcuna incidenza qualitativa o quantitativa sul carico urbanistico.

In conclusione il ricorso va accolto con conseguente obbligo per l'Amministrazione di restituzione integrale degli oneri percepiti, oltre interessi legali dalla data del pagamento degli oneri fino alla restituzione effettiva degli stessi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dispone come in motivazione.

Condanna il Comune al pagamento delle spese di causa che si liquidano in favore di parte ricorrente nella misura di 4.000 (quattromila) euro, oltre spese generali ed oneri accessori, nonché al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari al contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.