Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 30 marzo 2023, n. 3291
Presidente: Lipari - Estensore: De Carlo
FATTO E DIRITTO
1. Il signor Gerardo S. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che aveva respinto il suo ricorso avverso l'ordinanza di sospensione dei lavori del 28 settembre 2011, dell'ordinanza n. 232, in data 25 luglio 2016 recante diniego di sanatoria ed ordine di demolizione della costruzione e del provvedimento dirigenziale n. 4522 del 7 febbraio 2017, con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di sanatoria del Comune di Assisi.
2. L'appellante, proprietario di alcuni terreni ed annessi agricoli, aveva presentato al Comune di Assisi un piano attuativo concernente la demolizione e ricostruzione di annessi agricoli realizzati sin dal 1960 ed oggetto in parte di licenza edilizia (n. 43/1960) e, in parte, di concessione in sanatoria, con cambio di destinazione ad uso abitativo. Tale piano costituiva l'adeguamento alle norme procedimentali del permesso di costruire già rilasciatogli l'8 agosto 2006 con variante autorizzata il 7 febbraio 2007 ed autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Soprintendenza in data 23 marzo 2006 e 8 novembre 2007.
Allo scopo di ottenere uno spostamento del volume ricostruibile su diverso sedime dello stesso fondo nei limiti consentiti dalle norme regionali presentava un piano di recupero di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'art. 2.7.7 delle N.T.A. del P.R.G., corredato da una relazione paesaggistica documentata sull'impatto ambientale.
Il piano veniva adottato con delibera di Giunta comunale n. 10/2011, otteneva il parere favorevole con prescrizioni circa l'inserimento ambientale e, acquisiti gli altri pareri prescritti, veniva approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 156 del 22 settembre 2011.
L'istanza di sospensione veniva emessa perché si era dato inizio ai lavori senza aver ottenuto un nuovo permesso di costruire.
A seguito del ricorso al T.A.R. venivano sospese con provvedimento cautelare sia l'ordinanza di sospensione lavori che quella di demolizione e veniva presentata una prima istanza di sanatoria che veniva respinta e successivamente nuova istanza di sanatoria corredata da un progetto e da una relazione tecnica nella quale si esponeva che, in ossequio ai motivi del primo diniego di sanatoria, venivano eliminati i volumi e le superfici non ancora realizzati.
3. La sentenza impugnata, dopo aver dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse, aveva respinto i ricorsi per motivi aggiunti sulle sanatorie in quanto i lavori hanno determinato la creazione di una superficie e di un volume, non potendo pertanto rientrare tra le opere suscettibili, ex comma 1-ter art. 181 d.lgs. 42/2004, di conseguire l'attestato di compatibilità paesaggistica; inoltre l'abuso non presenta il requisito della c.d. "doppia conformità", in quanto si pone in contrasto sia con la normativa vigente al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della domanda, in quanto in contrasto con l'art. 2.7.7 delle N.T.A. del P.R.G. e l'art. 6 delle N.T.A. del piano attuativo 22 settembre 2011.
Venivano respinte, altresì, le doglianze di natura procedimentale.
4. L'appello si fonda su due motivi di ricorso.
4.1. Il primo contesta la mancata declaratoria di improcedibilità per i primi motivi aggiunti che derivava dalla presentazione di una nuova istanza di sanatoria.
4.2. Il secondo motivo lamenta il mancato esame del secondo ricorso per motivi aggiunti che non era meramente ripetitivo e come tale non esaminato dal Comune. Non costituisce oggetto di questo giudizio stabilire pertanto se la seconda istanza di sanatoria fosse fondata, giacché si tratta di valutazione che doveva, e deve tuttora, essere compiuta motivatamente dal Comune, essendo la stessa per i motivi esposti certamente ammissibile. Al riguardo va considerato che la seconda sanatoria era stata riproposta al fine esplicito di ricondurre il progetto nei limiti dei quali il rigetto della prima istanza aveva ritenuto sussistere la violazione.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Assisi che ha concluso per il rigetto dell'appello.
6. L'appello va respinto.
6.1. Il primo motivo non può essere accolto poiché la ritenuta improcedibilità dei primi motivi aggiunti ha lo scopo di far esaminare nel merito il secondo ricorso per motivi aggiunti, supponendo che la successiva presentazione di un'ulteriore istanza di sanatoria faceva venir meno la necessità di valutare la prima.
Il T.A.R. ha, invece, correttamente operato perché la seconda istanza di sanatoria era stata ritenuta dal Comune irricevibile in quanto meramente ripetitiva della prima, non avendo aggiunto alcun elemento sostanziale che giustificasse un riesame della questione. Pertanto il primo diniego di sanatoria era un atto che esplica tuttora i suoi effetti e la cui impugnazione andava vagliata nel merito.
6.2. Il secondo motivo va respinto per le ragioni appena illustrate. Lo scopo del ricorrente è quello di ottenere una pronuncia giurisdizionale che attesti l'erroneità della valutazione del Comune circa la natura di mera riproposizione dell'istanza di sanatoria già respinta in precedenza, facendo sì che il Comune, per effetto dell'annullamento della declaratoria di inammissibilità, sia obbligato ad un nuovo esame dell'istanza.
La novità che secondo l'appellante dovrebbe portare ad una nuova valutazione nel merito della seconda istanza è costituita dai prospettati progetti di futuro adeguamento del manufatto.
Ma la sanatoria, sia ai sensi della norma nazionale, art. 36 d.P.R. 380/2001, che a quelli della norma regionale, l'art. 154 della l.r. 1/2015, riguarda soltanto gli abusi formali, ossia interventi doppiamente conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla data della realizzazione ed alla data di presentazione dell'istanza.
Per questa ragione la sanatoria può essere approvata solo per manufatti abusivamente realizzati, risultando del tutto ininfluenti eventuali progetti di adeguamento futuro. Pertanto quando manca la doppia conformità non è possibile proporre una futura modalità di adeguamento.
Tale possibilità è stata in passato ammessa dalla giurisprudenza tanto è vero che è stata definita "sanatoria giurisprudenziale", ma attualmente la sua ammissibilità con limiti molto rigorosi è prevista solo in alcune Regioni che hanno inserito nella normativa urbanistica regionale la sanatoria connessa all'effettuazione di opere; ma l'Umbria non rientra tra esse.
In conclusione la declaratoria di inammissibilità della nuova istanza di sanatoria sulla base di un progetto di adeguamento era pienamente legittima.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l'appellante a rifondere al Comune di Assisi le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.