Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 27 marzo 2023, n. 736
Presidente: Nunziata - Estensore: De Vita
FATTO
Con ricorso notificato in data 26 febbraio 2018 e depositato il 28 marzo successivo, i ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza n. 58/2017 datata 22 dicembre 2017, prot. n. 9493, e notificata il 28 dicembre 2017, adottata dal responsabile Area tecnica ss.tt.ee. del Comune di Arconate (MI), con cui è stato loro ordinato di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi relativamente a opere eseguite senza titoli abilitativi nell'immobile sito in Arconate (MI) Via Boschiva n. 1 (recinzione esistente, chiusura del passo carraio esistente e apertura di nuovo passo carraio, modifiche interne all'edificio abitazione sia a piano terra che al primo piano e realizzazione di porticato in legno e box in legno).
I ricorrenti sono comproprietari dell'immobile sito in Arconate (MI) Via Boschiva n. 1 (foglio 4, particella n. 2, sub 701, 987 e 1264), presso il quale, a seguito di sopralluogo svolto dall'Ufficio tecnico del Comune in data 17 ottobre 2017, è stata riscontrata la realizzazione di alcuni abusi, consistenti nella modifica alla recinzione preesistente, nella chiusura del passo carraio esistente e l'apertura di nuovo passo carraio, in modifiche interne all'edificio di abitazione sia a piano terra che al primo piano e nella realizzazione di un porticato in legno e un box in legno. In data 23 ottobre 2017 è pervenuta ai ricorrenti la comunicazione di avvio del procedimento, con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi. I ricorrenti hanno perciò incaricato uno studio di professionisti al fine di approfondire la complessiva situazione di fatto e amministrativo-urbanistica e di interloquire con gli Uffici comunali. Nonostante una richiesta di differimento nell'adozione del provvedimento sanzionatorio da parte dei richiamati professionisti, in data 28 dicembre 2017, è stata notificata ai ricorrenti l'ordinanza comunale n. 58/2017, con la quale è stata ordinata la demolizione degli interventi realizzati abusivamente, ovvero (i) della recinzione di nuova realizzazione dal carraio fino all'abitazione, (ii) della chiusura del passo carraio e realizzazione di un locale adibito a ripostiglio, del locale ripostiglio adibito a cameretta, con eliminazione del bagno, (iii) del porticato in legno che congiunge l'edificio principale con il rustico e (iv) del box in legno appoggiato alla recinzione chiuso con telo in pvc. In seguito a ulteriori contatti con l'Ufficio area edilizia del Comune di Arconate, è stata segnalata alle parti private che non sarebbe stato possibile prendere in considerazione alcuna domanda di sanatoria o di regolarizzazione, in quanto per un errore materiale nella redazione del P.G.T. la zona in cui è situato l'immobile dei ricorrenti risulterebbe priva di qualunque classificazione urbanistica; a tal fine, il Comune ha avviato la procedura per la rettifica del P.G.T. ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, della l.r. n. 12 del 2005.
Assumendo l'illegittimità dell'ordinanza di riduzione in pristino, i ricorrenti ne hanno chiesto l'annullamento, deducendo due motivi, ossia (i) la violazione di legge per omessa o errata indicazione dell'oggetto e (ii) la violazione di legge per contrasto con l'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, la violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere per irragionevole adozione del provvedimento in assenza dei presupposti normativi.
Il Comune di Arconate, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Il difensore dei ricorrenti, con nota depositata in giudizio in data 11 aprile 2018, ha rinunciato alla richiesta misura cautelare, in quanto il Comune di Arconate, con ordinanza n. 6/2018, notificata il 26 febbraio 2018, ha disposto la sospensione dei termini per eseguire quanto ingiunto con l'ordinanza n. 58/2017, essendo in corso il procedimento di rettifica del P.G.T. relativamente alla zona in cui è ubicato l'immobile di proprietà dei ricorrenti.
In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, il difensore dei ricorrenti ha depositato memorie e documentazione a sostegno della propria posizione, evidenziando che il procedimento di rettifica del P.G.T. è ancora in corso.
All'udienza di smaltimento dell'8 febbraio 2023, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, udito il difensore dei ricorrenti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con la seconda doglianza, da trattare in via preliminare in quanto avente carattere assorbente, si assume l'illegittimità dell'ordinanza di rimessione in pristino adottata dal Comune di Arconate in relazione alla proprietà dei ricorrenti, poiché la zona in cui la predetta proprietà è situata risulta priva di qualsivoglia classificazione urbanistica, ciò impedendo agli interessati la possibilità di avviare il procedimento di accertamento di conformità di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
2.1. La censura è fondata.
Il Comune di Arconate ha ingiunto la demolizione di interventi edilizi realizzati senza titolo dai ricorrenti in una zona che, per un errore nella redazione del P.G.T., risulta priva di qualsivoglia classificazione urbanistica. In tal modo viene impedito ai soggetti interessati di poter ottenere la sanatoria delle opere realizzate, attraverso l'avvio del procedimento di accertamento di conformità disciplinato dall'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Tale situazione non risulta legittima, poiché in tal modo si preclude ai destinatari di un provvedimento sanzionatorio edilizio di poter beneficiare di una facoltà prevista dalla legge; in presenza di un procedimento di sanatoria ordinaria e a regime puntualmente disciplinato dalla normativa primaria (cfr., in argomento, Corte cost., sent. n. 42 del 16 marzo 2023) non può essere consentito all'Autorità amministrativa di impedirne l'attuazione con comportamenti omissivi, che peraltro si pongono in contrasto con il dovere dell'ente comunale di provvedere alla pianificazione urbanistica di tutto il territorio comunale. Difatti, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 1150 del 1942, grava sul Comune il dovere di pianificare tutto il proprio territorio, poiché, secondo una condivisibile giurisprudenza, "non può derogarsi al principio per cui la programmazione urbanistica deve tendere ad una cura integrale del territorio comunale attraverso previsioni che favoriscano una sistemazione omogenea del territorio, unita a uno sviluppo ordinato ed armonico di questo (cfr. C.d.S., Sez. IV, 2 agosto 2011, n. 4599; C.d.S., Sez. IV, 9 giugno 2006, n. 3466; cfr. anche T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 20 marzo 2021, n. 84)" (T.A.R. Sicilia, Catania, I, 14 febbraio 2022, n. 425; cfr. anche C.G.A.R.S., 3 marzo 2021, n. 176).
L'illegittimità di tale situazione è stata riconosciuta implicitamente dallo stesso Comune, che ha ritenuto di porvi rimedio, da una parte, avviando il procedimento di rettifica e correzione di errore materiale del P.G.T. - ancora in itinere al momento della celebrazione dell'udienza di trattazione della presente controversia - e, dall'altro, adottando l'ordinanza n. 6/2018 avente a oggetto la sospensione, fino alla conclusione del predetto procedimento di rettifica del piano regolatore, dei termini di demolizione e riduzione in pristino di cui all'ordinanza n. 58/2017 del 22 dicembre 2017, indirizzata ai ricorrenti e impugnata attraverso il presente giudizio.
2.2. Da ciò discende l'accoglimento dell'esaminato motivo di ricorso.
3. La fondatezza della scrutinata doglianza, previo assorbimento della restante censura, determina l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'ordinanza n. 58/2017 del 22 dicembre 2017 adottata dal Comune di Arconate.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l'effetto annulla l'ordinanza del Comune di Arconate n. 58/2017 del 22 dicembre 2017.
Condanna il Comune di Arconate al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti e a carico del Comune di Arconate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.