Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 17 marzo 2023, n. 2769
Presidente: Simonetti - Estensore: Ravasio
FATTO E DIRITTO
1. L'appellante, signora Lucia R., deduce di essere nuda proprietaria del fondo ubicato in Massa Lubrense, alla via Parate, località Marciano, individuato in catasto al foglio 7, mapp. 1518 e 1540.
2. A seguito di sopralluogo effettuato da agenti della Polizia municipale, il Comune constatava in sito la realizzazione di opere abusive consistenti in: una tettoia di circa 27 mq.; un corpo di fabbrica di circa 260 mc., adibito ad unità abitativa di circa 79 mq.; due baracche per attrezzi agricoli, delle quali una di circa 14 mq. e volumetria di 30 mc., l'altra di circa 15 mq. di superficie e 32 mc. di volumetria, il tutto realizzato senza preventivo titoli edilizio e in zona vincolata. Pertanto, con ordinanza n. prot. 7266 del 3 aprile 2014, il Comune ingiungeva all'appellante la demolizione dei citati manufatti.
3. La signora R. impugnava tale ordinanza con ricorso rubricato al n. 3499/2014 R.G. del T.A.R. per la Campania.
4. Con sentenza n. 3870 del 20 luglio 2017 il T.A.R. respingeva il ricorso, respingendo i vari motivi di impugnazione rilevando che: tutte le opere di cui era stata ingiunta la demolizione integravano interventi soggetti a preventivo permesso di costruire; che il potere di sanzionare gli abusi edilizi non è soggetto a prescrizione o decadenza e non obbliga l'Amministrazione a motivare in ordine alla pubblica utilità di procedere al ripristino; che le sanzioni demolitorie colpiscono il bene abusivo indipendentemente da chi abbia commesso l'abuso, ragione per cui possono essere adottate anche nei confronti del proprietario attuale non responsabile; che la presenza del vincolo paesaggistico, lungi dal costituire un ostacolo alla demolizione, la rendeva a maggior ragione legittima. Infine, con riferimento al motivo di ricorso con cui la signora R. faceva valere la propria qualità di nuda proprietaria, come tale impossibilitata a dare corso alla ingiunzione di demolizione, il T.A.R. osservava che "trattandosi della demolizione del bene, e non del semplice utilizzo economico dello stesso, deve ritenersi legittima la notifica dell'ordinanza di demolizione anche al nudo proprietario, oltre che all'usufruttuario".
5. Tale pronuncia è stata appellata dalla signora R., con ricorso n. 1583/2018, solo nella parte in cui ha affermato la natura sostanzialmente "reale" della sanzione demolitoria nonché la legittimazione passiva, alla ingiunzione di demolizione, del nudo proprietario, benché non autore delle opere abusive: in particolare, secondo l'appellante, una ingiunzione di demolizione non potrebbe essere emessa nei confronti di un soggetto non responsabile che non sia nelle condizioni giuridiche per adempiere al comando, e appunto in tale situazione di impossibilità si troverebbe il nudo proprietario, che non ha facoltà d'uso del bene gravato da usufrutto, né ha il potere di costringere l'usufruttuario ad eseguire l'ordine di ripristino. L'appellante, del resto, non ha partecipato alla realizzazione delle opere abusive, e tale circostanza sarebbe sostanzialmente incontestata.
6. Alla camera di consiglio del 29 marzo 2018 il Collegio ha respinto la domanda incidentale di sospensione della sentenza impugnata.
7. La causa è stata, infine, chiamata per la discussione alla pubblica udienza del 9 febbraio 2023, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
8. L'appello è infondato e la sentenza appellata deve essere confermata, sia pure con motivazione integrata.
9. La signora R. sostiene che non aveva la disponibilità dell'immobile, per il fatto di essere semplice nuda proprietaria del terreno; e tale circostanza, oltre a giustificare il fatto che gli abusi non sarebbero alla medesima ascrivibili, dimostrerebbe l'esistenza di una circostanza ex se preclusiva alla possibilità di procedere al ripristino mediante la rimozione delle opere abusive, delle quali - appunto - la signora R. non avrebbe la disponibilità. Di qui l'illegittimità della ingiunzione di demolizione a lei rivolta.
9.1. L'argomento, per quanto suggestivo, non può trovare accoglimento.
9.2. Si deve infatti rilevare che il nudo proprietario di un terreno non perde la disponibilità del bene, sebbene concesso in usufrutto a terzi: ha infatti precisato la Suprema Corte di cassazione (cfr. sentenza della Sez. II, n. 355 del 10 gennaio 2011) che "L'usufruttuario, ancorché possessore rispetto ai terzi, è, nel rapporto con il nudo proprietario, mero detentore del bene, con la conseguenza che egli può usucapirne la proprietà solo ponendo in essere un atto d'interversione del possesso, esteriorizzato in maniera inequivocabile e riconoscibile, vale a dire attraverso un'attività durevole, contrastante e incompatibile con il possesso altrui" [in senso conforme anche Cass. civ., Sez. II, n. 762 del 6 marzo 1976 e n. 346 dell'11 febbraio 1967, secondo cui "L'usufruttuario riveste la qualità di possessore, in quanto possiede in nome proprio il diritto reale sulla cosa per cui esercita il suo potere fisico, e, non essendo possessore a titolo di proprietà, assume la veste di detentore nei confronti del nudo proprietario, il quale, a propria volta, è privo dell'elemento di fatto del proprio possesso (corpus possessionis), inerendo questo all'usufruttuario che non disconosca il diritto altrui. Pertanto, concorrendo sulla medesima cosa un possesso a titolo di usufrutto e un possesso a titolo di proprietà, il possesso dell'usufruttuario - che difetta dell'animus domini, è limitato all'uso e al godimento della cosa altrui ed è perciò diretto allo specifico fine corrispondente al contenuto proprio del diritto reale limitato che lo qualifica - è idoneo all'acquisto per usucapione della proprietà solo nei casi in cui sia intervenuta una interversio possessionis, che deve consistere non in un atto di semplice volizione interna, ma deve esteriorizzarsi in modo inequivocabile e riconoscibile, sì da rendere avvertiti che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio"].
9.3. D'altro canto la giurisprudenza riconosce la legittimazione del nudo proprietario ad agire in giudizio contro tutti coloro che mettono in atto ingerenze sulla cosa oggetto di usufrutto. Si veda a tale proposito la pronuncia di cui all'ordinanza della Cass. civ., Sez. II, n. 5147 del 21 febbraio 2019, secondo cui "In tema di riduzione in pristino di opere illegittime per violazione delle distanze legali, la domanda di arretramento della costruzione realizzata dall'usufruttuario dell'immobile deve essere proposta nei soli confronti del nudo proprietario, potendo il titolare del diritto reale di godimento, al più, intervenire in giudizio, in via adesiva, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. Pertanto, l'attore, rimasto soccombente per avere agito contro l'usufruttuario, non può dolersi della mancata chiamata in causa del nudo proprietario da parte del giudice, poiché, da un lato, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'usufruttuario e il nudo proprietario e, dall'altro, l'ordine di intervento ex art. 107 c.p.c. è espressione di un potere discrezionale, incensurabile sia in appello sia in sede di legittimità". Interessanti, ai fini della decisione, anche le pronunce della Cass. civ., Sez. II, n. 464 del 20 gennaio 1994, secondo cui "La posizione soggettiva in cui versa, in pendenza dell'usufrutto, il nudo proprietario, benché consenta a quest'ultimo il compimento di atti conservativi, non lo legittima ad agire, in difetto di un interesse concreto ed attuale (che non può identificarsi nella pendenza di giudizio relativo a domanda di cessazione dell'usufrutto per lamentati abusi dell'usufruttuario né nella circostanza dell'età avanzata di questi, tale che lasci presumere l'imminenza del consolidamento del pieno diritto di proprietà), per fare accertare la simulazione assoluta di un contratto di affitto del bene in usufrutto, concluso dall'usufruttuario"; e, infine, della Cass. civ., Sez. II, n. 106 dell'11 gennaio 1967, secondo cui "Deve riconoscersi all'usufruttuario il potere di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze sulla cosa oggetto dell'usufrutto e, quindi, la legittimazione ad agire non solo nella vindicatio usufructus, ma in tutte le azioni, possessorie e petitorie, dirette a conservare il possesso nella sua sfera originaria e a recuperarlo, se perduto in tutto o in parte, e, comunque, dirette a difendere e a realizzare l'uso e il godimento della cosa. Relativamente alle ingerenze di terzi che ledono le ragioni sia dell'usufruttuario sia del nudo proprietario, il primo, se, da un lato, è tenuto a farne denuncia al secondo, dall'altro, è legittimato ad agire da solo per la tutela del suo diritto, ma soltanto in nome proprio e non anche nell'interesse del nudo proprietario. La necessità del litisconsorzio tra usufruttuario e nudo proprietario è prevista, peraltro, riguardo alle liti in materia di servitù attive e passive promosse dall'usufruttuario, al fine di evitare la formazione di giudicati aventi efficacia solo temporanea".
9.4. Emerge dalla giurisprudenza sopra richiamata che il nudo proprietario non si trova affatto, contrariamente a quanto assume la odierna appellante, in posizione tale da non potersi opporre alla realizzazione, sull'immobile concesso in usufrutto, di opere abusive, né che gli è precluso di agire direttamente, o per via giudiziale, per procedere al ripristino dello stato dei luoghi.
Argomenti in tal senso si ricavano prima ancora dal diritto positivo: sia dall'art. 1005 c.c. che pone a carico del nudo proprietario le riparazioni straordinarie, sia dall'art. 1015 che - con un'elencazione di comportamenti ritenuta per lo più esemplificativa e non tassativa - annovera gli abusi dell'usufruttuario tra le cause di decadenza dell'usufrutto e prevede una serie di rimedi attivabili dal nudo proprietario.
9.5. Conseguentemente deve considerarsi legittima l'ordinanza di rimozione di opere abusive diretta - come nella specie - anche al nudo proprietario, dovendosi considerare che questi si trova in una condizione giuridica che gli consente di attivarsi per recuperare il pieno godimento dell'immobile e provvedere direttamente alla rimozione delle opere abusivamente realizzate, potendo, in particolare in caso di opposizione dell'usufruttuario, agire in giudizio a tale scopo: ed è evidente che la domanda giudiziale con cui il nudo proprietario chieda accertarsi il suo diritto/dovere a rimuovere opere edilizie abusivamente realizzate sull'immobile concesso in usufrutto, essendo idonea a prenotare gli effetti scaturenti dalla futura sentenza, potrebbe precludere l'acquisizione del bene al patrimonio dell'Amministrazione, a seguito del vano decorso del termine assegnato per la demolizione.
9.6. Un simile comportamento non consta sia stato posto in essere, nella vicenda in esame, dall'odierna appellante, peraltro madre dell'usufruttuario e come tale presumibilmente ancora più in grado di assicurare, volendo, il ripristino dell'abuso.
10. In conclusione, l'odierna appellante, in qualità di nuda proprietaria, doveva considerarsi legittimata passiva alla ingiunzione di demolizione impugnata, in quanto astrattamente in grado di provvedere alla rimessione in pristino. L'appello va quindi respinto.
11. Non v'è luogo per provvedere sulle spese del giudizio, in difetto di costituzione dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.