Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 16 febbraio 2023, n. 112
Presidente: Donadono - Estensore: Mastrantuono
FATTO E DIRITTO
Con del. C.c. n. 224 del 26 settembre 1985 il Comune di Vietri di Potenza ha approvato il piano di lottizzazione convenzionata del comparto 1 della località Peschiera ed in data 12 dicembre 1985 è stata stipulata la relativa convenzione urbanistica (trascritta il 3 gennaio 1986), con la quale: 1) i lottizzatori hanno assunto gli obblighi di realizzare, a loro spese, le opere di urbanizzazione primaria (precisamente: rete stradale e spazi di sosta e parcheggi; reti di distribuzione idrica, fognante e di energia elettrica; impianto di illuminazione delle strade e degli spazi pubblici; e sistemazione degli spazi destinati a verde pubblico) e di cederle gratuitamente al Comune "entro il 31 dicembre 1989" ed anche l'obbligo di inserire nei contratti di vendita dei lotti tutte le clausole della convenzione (cfr. artt. 2, 3, 4 e 7); 2) è stata prevista all'art. 8, "in caso di inadempienze" da parte dei lottizzanti, la "facoltà" del Comune di emanare provvedimento di sospensione dei lavori, per la loro esecuzione "in danno", che sarebbero stati revocati "previo rimborso" oppure, "in caso di grave e ripetuta inadempienza e salvo gli eventuali diritti dei terzi, in alternativa" all'esecuzione in danno, la facoltà di "dichiarare decaduta la convenzione", specificando che tale decadenza avrebbe comportato "la perdita di tutti i diritti derivanti ai lottizzanti dalla convenzione" e "l'acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti, impianti ed aree", destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, "senza alcun obbligo dell'Ente a compensi o rimborsi di alcun genere, salva la facoltà di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti".
Poiché le opere di urbanizzazione primaria non erano state completate ed i cittadini residenti avevano sollecitato più volte l'intervento del Comune, il responsabile dell'area tecnica del Comune di Vietri di Potenza con note dell'11 gennaio 2019 e del 19 ottobre 2020 ha chiesto alla Potenza Giuseppe & Fabio Antonio s.n.c., subentrata agli originari lottizzatori, l'adempimento degli obblighi, assunti con la predetta convenzione del 12 dicembre 1985, e la trasmissione di tutta la documentazione necessaria.
Poiché dal certificato di regolare esecuzione datato 26 gennaio 2012, inviato dalla Potenza Giuseppe & Fabio Antonio s.n.c. il 7 gennaio 2019, risultava che non erano ancora state eseguite alcune opere di urbanizzazione (precisamente: sul terreno foglio n. 24, particella n. 1243 un tratto di strada con le relative pertinenze; sul terreno foglio n. 24, particella n. 2206 opere di verde pubblico; e sui terreni foglio n. 24, particelle nn. 2205, 2210 e 2216 opere di verde privato):
- con nota prot. n. 1697 del 24 febbraio 2021 (notificata il 25 febbraio 2021) il responsabile dell'area tecnica, dopo aver manifestato la "volontà del Comune di procedere all'acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria", ha diffidato la Potenza Giuseppe & Fabio Antonio s.n.c. "alla definizione e chiusura della procedura di lottizzazione convenzionata, mediante comunicazione dell'avvenuto assolvimento di ogni impegno ed obbligo assunto", con l'avvertenza che, "in mancanza di riscontro alla presente, entro il termine di giorni 15 dalla sua ricezione, il Comune di Vietri di Potenza, si riserva di adottare ogni provvedimento necessario";
- con del. n. 88 del 25 agosto 2021 (pubblicata nell'Albo pretorio dal 4 al 19 settembre 2021) la Giunta comunale ha dato incarico al responsabile dell'area tecnica "di porre in essere le procedure, affinché si possa pervenire alla dichiarazione di decadenza della convenzione ed all'acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti, impianti ed aree di cui all'art. 3 della medesima, senza alcun obbligo dell'Ente a compensi o rimborsi di alcun genere, salva la facoltà di agire per il risarcimento dei danni subiti";
- con del. n. 6 del 25 marzo 2022 (pubblicata nell'Albo pretorio dal 14 al 29 maggio 2022) il Consiglio comunale, in applicazione dell'art. 8 della convenzione urbanistica del 12 dicembre 1985, ha acquisito unilateralmente la proprietà dei terreni foglio n. 24, particelle nn. 1243 (destinato a strada, parcheggio, illuminazione e reti idrica e fognaria), 2205, 2210 e 2216 (destinati a verde privato), dando incarico al responsabile dell'area tecnica "di predisporre tutti gli atti necessari ai fini della volturazione e trascrizione" dei predetti terreni;
- con provvedimento prot. n. 5074 dell'8 giugno 2022 il responsabile dell'area tecnica del Comune di Vietri di Potenza ha dichiarato priva di ogni effetto la SCIA, presentata dalla Potenza Giuseppe & Fabio Antonio s.n.c. il 6 giugno 2022, per l'installazione di un cancello sul terreno foglio n. 24, particella n. 2205, in quanto tale terreno con il piano di lottizzazione convenzionata, approvato con la del. C.c. n. 224 del 26 settembre 1985, è stato destinato allo standard urbanistico di verde privato di comparto.
Con il ricorso introduttivo, notificato il 13 luglio 2022 e depositato l'1 agosto 2022, la Potenza Giuseppe & Fabio Antonio s.n.c. ha impugnato la nota del responsabile dell'area tecnica prot. n. 1697 del 24 febbraio 2021, la del. G.m. n. 88 del 25 agosto 2021, la del. C.c. n. 6 del 25 marzo 2022 ed il provvedimento del responsabile dell'area tecnica prot. n. 5074 dell'8 giugno 2022, eccependo la prescrizione decennale ex art. 2946 C.c., decorrente dal 31 dicembre 1989, cioè dalla scadenza della convenzione urbanistica del 12 dicembre 1985, o dal 12 dicembre 1995, tenuto conto dell'art. 28, comma 8, l. n. 1150/1942, con il quale è stato stabilito il termine di 10 anni per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione delle lottizzazioni, dell'art. 16, comma 5, l. n. 1150/1942, con il quale è stato fissato in 10 anni il tempo entro il quale il piano particolareggiato deve essere attuato e compiute le relative espropriazioni, e dell'art. 17, comma 1, l. n. 1150/1942, con il quale è stato statuito che, "decorso il termine stabilito per l'esecuzione del Piano Particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione".
Successivamente, il Comune di Vietri di Potenza:
- con del. C.c. n. 11 dell'8 giugno 2022 (pubblicata nell'Albo pretorio dal 19 luglio 2022 al 3 agosto 2022) ha rettificato la suddetta del. C.c. n. 6 del 25 marzo 2022, sostituendo l'acquisizione dei terreni foglio n. 24, particelle nn. 2205, 2210 e 2216, destinati a verde privato, con il terreno foglio n. 24, particella n. 2206, destinato a verde pubblico;
- con determinazione n. 440 del 22 agosto 2022 il responsabile dell'area tecnica ha disposto l'acquisizione di diritto ed a titolo gratuito della proprietà dei citati terreni foglio n. 24, particelle nn. 1243 e 2206.
La ricorrente con l'atto di motivi aggiunti, notificato il 20 settembre 2022 e depositato nella stessa giornata del 20 settembre 2022, ha impugnato la suddetta del. C.c. n. 11 dell'8 giugno 2022 e la predetta determinazione n. 440 del 22 agosto 2022, deducendo sempre la prescrizione, eccepita con il ricorso introduttivo, richiamando la sentt. del T.A.R. Catania, Sez. I, n. 1029 del 12 aprile 2022, e Sez. IV, n. 1045 del 12 aprile 2022.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vietri di Potenza, il quale ha eccepito l'irricevibilità dell'impugnazione della nota del responsabile dell'area tecnica prot. n. 1697 del 24 febbraio 2021 e della del. G.m. n. 88 del 25 agosto 2021 e dedotto l'infondatezza del ricorso introduttivo e dell'atto di motivi aggiunti, richiamando le sentt. C.d.S., Ad. plen., n. 28 del 20 luglio 2012, C.d.S., Sez. IV, n. 4278 del 26 agosto 2014 e n. 851 del 19 febbraio 2007, e T.A.R. Napoli, Sez. VI, sent. n. 2997 del 6 giugno 2017.
All'udienza pubblica dell'8 febbraio 2023 il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.
Innanzitutto, va precisato che la controversia in esame rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a., relativa all'esecuzione degli accordi integrativi del provvedimento amministrativo, come le convenzioni urbanistiche, connesse ai piani di lottizzazione.
Può omettersi l'esame dell'eccezione di irricevibilità dell'impugnazione della nota del responsabile dell'area tecnica prot. n. 1697 del 24 febbraio 2021 e della del. G.m. n. 88 del 25 agosto 2021, sollevata dal Comune di Vietri di Potenza, attesoché, prescindendo dalla natura non chiaramente lesiva dei predetti atti, il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti sono infondati, in quanto questo Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale, indicato dal Comune resistente.
Infatti, gli obblighi di cessione, stabiliti con una convenzione di lottizzazione, sono imprescrittibili, attesoché dalla natura sostitutiva del potere pianificatorio, che caratterizza le convenzioni di lottizzazione, deriva che la pretesa dell'Amministrazione all'esecuzione e cessione delle opere di urbanizzazione risulta incompatibile con l'istituto della prescrizione, in quanto l'interesse pubblico di razionale assetto del territorio non è rinunciabile ed estinguibile per il mero decorso del tempo, come un diritto soggettivo disponibile, anche perché un imprenditore privato non può godere dei profitti di una lottizzazione a danno della collettività (cfr. ultimo capoverso del punto 7 della sent. C.d.S., Ad. plen., n. 28 del 20 luglio 2012; C.d.S., Sez. IV, sentt. n. 4278 del 26 agosto 2014, n. 5413 del 30 novembre 2015, n. 3672 del 14 giugno 2018 e n. 2084 del 29 marzo 2019; T.A.R. Napoli, Sez. II, sentt. n. 5705 del 5 ottobre 2019 e n. 2997 del 6 giugno 2017; T.A.R. Sardegna, sent. n. 8 del 10 gennaio 2018).
Pertanto, va respinta l'impugnazione con il ricorso introduttivo della del. C.c. n. 6 del 25 marzo 2022 e con l'atto di motivi aggiunti della del. C.c. n. 11 dell'8 giugno 2022 e della determinazione n. 440 del 22 agosto 2022.
Va parimenti respinta l'impugnazione con il ricorso introduttivo del provvedimento del responsabile dell'area tecnica prot. n. 5074 dell'8 giugno 2022, con il quale il Comune ha esercitato il controllo inibitorio con riferimento alla SCIA della ricorrente del 6 giugno 2022, finalizzata all'installazione di un cancello sul terreno foglio n. 24, particella n. 2205, in quanto tale terreno con il piano di lottizzazione convenzionata, approvato con la del. C.c. n. 224 del 26 settembre 1985, è stato destinato allo standard urbanistico di verde privato di comparto, attesoché l'art. 17, comma 1, l. n. 1150/1942, analogicamente applicabile a tutti gli strumenti urbanistici di livello attuativo e perciò anche alle lottizzazioni convenzionate, oltre a prevedere l'inefficacia dei piani particolareggiati, nella parte in cui non sono stati attuati, dopo la scadenza del termine ex art. 16, comma 5, l. n. 1150/1942 decennale per la loro esecuzione, ha anche statuito l'obbligo di rispettare "le prescrizioni di zona stabilite dal Piano".
Nell'ambito delle predette prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo, che restano vigenti anche dopo la scadenza del periodo di efficacia di tali strumenti urbanistici, rientrano anche le destinazioni di standard urbanistico a verde privato (cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. n. 6417 del 14 novembre 2018, e T.A.R. Bari, Sez. II, sent. n. 1131 del 4 settembre 2020), in quanto tale tipologia di destinazione urbanistica non è di tipo espropriativo, ma di tipo conformativo.
Ciò vale anche per la destinazione a verde pubblico (cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. n. 2239 del 28 marzo 2022; T.A.R. Salerno, Sez. II, sentt. n. 1065 del 27 agosto 2020 e n. 2142 del 3 dicembre 2019; e T.A.R. Basilicata, sent. n. 112 del 15 febbraio 2016).
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso introduttivo e dell'atto di motivi aggiunti.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 c.p.a. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Vietri di Potenza, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.