Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 9 novembre 2022, n. 893
Presidente: Migliozzi - Estensore: Amovilli
FATTO
1. Espone l'odierno ricorrente, cittadino di nazionalità tunisina titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, di aver riportato tre condanne penali per violazione della normativa sugli stupefacenti e di aver interamente scontato la pena presso la Casa di reclusione di Alghero.
Segnatamente le condanne riportate, tutte irrevocabili, sono state le seguenti: a) il 13 ottobre 2016 alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; b) il 6 dicembre 2016 alla pena di anni uno ed otto mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e 110 c.p.; c) il 25 settembre 2017 alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e multa di 20.000,00 euro ex art. 110-91 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990, con la misura di sicurezza dell'espulsione.
Con provvedimento del 18 gennaio 2019 la pena complessiva per i suindicati reati veniva stabilita in anni sette e mesi tre e tre giorni di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.
Con provvedimento del 5 ottobre 2020 il Questore di Bologna ha disposto la revoca del suindicato titolo di soggiorno ritenendo ostative le suindicate condanne.
L'odierno ricorrente ha impugnato la suindicata revoca, deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vario profilo, così riassumibili: sarebbe mancata da parte del Questore ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente non potendo essa desumersi soltanto dalle condanne penali ed essendo essa stata esclusa dal Magistrato di sorveglianza. Sarebbe violato anche l'art. 6 della Convenzione EDU non consentendosi al ricorrente di partecipare al procedimento pendente innanzi al Tribunale di sorveglianza in riferimento all'espulsione conseguente alla condanna penale più grave.
Si è costituita la Questura di Bologna evidenziando l'infondatezza del gravame risultando la pericolosità sociale del ricorrente evincibile dalle tre condanne irrevocabili riportate, considerata altresì l'autonomia delle valutazioni in sede amministrativa al fine del rilascio del permesso di soggiorno rispetto al giudizio penale.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2021 con ordinanza n. 21/2021 la domanda incidentale cautelare è stata respinta "atteso che il giudizio prognostico di pericolosità sociale effettuato dall'Amministrazione appare non illogicamente desunto dalle plurime condanne penali (per violazione della normativa sugli stupefacenti) riportate dal ricorrente nell'arco temporale 2016-2017, oltre all'ulteriore condanna subita nel marzo 2019 per delitti della stessa indole".
In prossimità della trattazione nel merito parte ricorrente ha rappresentato che nel frattempo sia il Tribunale di sorveglianza di Bologna con ordinanza n. [omissis] che il Giudice di pace di Sassari con ordinanza 30 maggio 2022 (nel giudizio di opposizione all'espulsione disposta dal Prefetto di Sassari) hanno escluso la pericolosità sociale del ricorrente, con ciò determinandosi la necessità di considerare la possibilità per il Questore di Bologna di concedere in alternativa altra tipologia di permesso ai sensi dell'art. 9, comma 9, t.u. 286/1998.
Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2022, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. È materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Questore di Bologna ha revocato al ricorrente il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per la pericolosità sociale desunta da tre condanne penali irrevocabili per violazione della normativa sugli stupefacenti.
Lamenta in particolare parte ricorrente la mancata valutazione della propria concreta e attuale pericolosità sociale alla luce dei sopravenuti pronunciamenti sia del Tribunale di sorveglianza che del Giudice di pace di Sassari, potendo il Questore ai sensi dell'art. 9, comma 9, del t.u. immigrazione concedere altra tipologia di permesso.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
3. In punto di fatto va rilevato come il ricorrente abbia effettivamente scontato la pena detentiva e come la pericolosità sociale sia stata univocamente esclusa da parte dei pronunciamenti del Tribunale di sorveglianza e del Giudice di pace in riferimento all'espulsione (quale misura di sicurezza) di cui alla più grave condanna penale disposta in un primo momento dal Magistrato di sorveglianza e poi riformata dal Tribunale di sorveglianza stesso.
4. Per giurisprudenza pacifica per il permesso di soggiorno UE di lungo periodo la normativa richiede che il diniego o revoca del permesso siano sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una articolata motivazione oltre che sulla circostanza dell'intervenuta condanna, ma anche incentrata molteplici elementi, tenendo conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato (ex multis C.d.S., Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1060; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 20 luglio 2022, n. 314).
A sua volta l'art. 9, comma 9, del t.u. immigrazione stabilisce che "Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico".
Se è indubbio che il ricorrente non abbia allegato legami familiari con soggetti residenti in Italia tali da bilanciare la gravità delle riportate condanne irrevocabili (ex multis C.d.S., Sez. III, nn. 1415/2020, 4192/2016 e 2184/2015) ritiene il Collegio come ai sensi del citato art. 9, comma 9, il Questore debba comunque valutare la concessione di altra tipologia di permesso di soggiorno, essendo appunto l'espulsione derivante dalla condanna penale esclusa con provvedimento dell'a.g.o.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere conclusivamente accolto al fine del doveroso riesame da parte della Questura di Bologna.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione della particolare materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.