Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione I
Sentenza 26 ottobre 2022, n. 1028

Presidente ed Estensore: Massari

FATTO E DIRITTO

Espone la ricorrente di vivere, assieme al proprio nucleo familiare, in un edificio di origine rurale di proprietà, sito nel comune di Angolo terme in loc. Madera, e collegato alla strada provinciale 294 da una strada sterrata di proprietà comunale.

Nella giornata dell'11 giugno 2019, il territorio comunale era interessato da un temporale di notevole entità che causava taluni eventi franosi, senza peraltro interessare il versante a monte dell'abitazione della ricorrente eccezion fatta per uno smottamento in prossimità del ponticello che supera la strada comunale di cui sopra.

Il successivo 12 giugno 2019, il Comune adottava l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 1033 non notificata alla ricorrente, con la quale disponeva la chiusura della strada comunale di accesso e lo sgombero sine die della famiglia della ricorrente.

Avverso tale atto si gravava la ricorrente chiedendone l'annullamento, previa sospensione, e deducendo:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 t.u.e.l. per difetto del requisito della temporaneità;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 t.u.e.l. e degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 t.u.e.l. eccesso di potere per difetto di proporzionalità e falsa rappresentazione dei presupposti.

Il comune di Angolo Terme non si costituiva in giudizio.

Nella camera di consiglio del 2 settembre 2019 la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.

All'udienza straordinaria del 21 ottobre 2022 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Preliminarmente è necessario rilevare che, con la memoria depositata il 15 settembre 2022, parte ricorrente ha reso noto che, con successiva ordinanza 29 agosto 2019, n. 1033 (doc. 6), il Comune ha revocato l'ordinanza impugnata nella parte concernente lo sgombero dell'abitazione dell'interessata. Peraltro, con la stessa memoria si è precisato che permane l'interesse alla decisione in relazione alla perdurante chiusura della strada di accesso all'abitazione.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Va premesso che l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, stante la configurazione residuale di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi, e l'urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile (ex multis, C.d.S., Sez. V, 12 giugno 2017, n. 2799; T.A.R. Umbria, 12 febbraio 2020, n. 64).

Dal pacifico principio sopra enunciato discende che, stante la straordinarietà dello strumento giuridico utilizzato, l'ordinanza deve essere sorretta da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, solamente in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 9 aprile 2018, n. 317).

Sotto tale profilo l'ordinanza si palesa viziata dal momento che essa contiene solo un generico riferimento agli eventi metereologici di cui si è narrato e non appare supportata da una attività istruttoria volta a dimostrare, sia pure provvisoriamente, l'esigenza di fronteggiare l'evento calamitoso se non attraverso lo strumento adottato, oltre che la sussistenza di effettivo pericolo per l'incolumità degli interessati, circostanza indirettamente dimostrata anche dalla successiva parziale revoca disposta dalla stessa amministrazione.

Ma l'impugnato provvedimento di palesa illegittimo anche sotto un altro aspetto.

Invero, l'ordinanza contingibile e urgente si caratterizza anche per la temporaneità degli effetti disposti giacché, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza, è "la precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli indicati dalla legge" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 8 settembre 2017, n. 4324; C.d.S., Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369, e 12 giugno 2017, n. 2799).

Nel caso di specie risulta invece del tutto omesso il termine di efficacia dell'ordinanza sindacale.

Tali considerazioni appaiono sufficienti a condurre, per quanto riguarda il residuo interesse della ricorrente, all'accoglimento del ricorso.

Le spese del giudizio possono nondimeno essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda oggetto del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.