Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 18 maggio 2022, n. 32319

Presidente: Ramacci - Estensore: Gentili

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento del 18 novembre 2021, depositato alla ore 14.00, il Gip del Tribunale di Mantova ha convalidato il decreto emesso in data 15 novembre 2021 dal Questore di Mantova, con il quale era stato disposto a carico di T. Marco Andrea l'obbligo, per la durata di 5 anni, di presentazione, secondo le modalità indicate nel provvedimento, presso gli Uffici della Stazione dei CC di Ponte San Nicolò nei giorni in cui la squadra di ca[l]cio denominata Padova Calcio disputava gli incontri del campionato nazionale e delle competizioni internazionali.

Ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento la difesa fiduciaria del T., articolando tre motivi di ricorso.

Il primo motivo concerne la intempestività della convalida del provvedimento del Questore; questo è stato, infatti, notificato al T. il giorno 17 novembre 2021, alle ore 11.30, ed è stato, come detto convalidato dal Gip del Tribunale virgiliano il successivo 18 novembre alle ore 14.00; in tale modo, ha rilevato la ricorrente difesa, il Gip non ha consentito, nello spazio delle 48 ore successive alla notificazione dell'atto, all'interessato di presentare memorie a suo discarico, esercitando in tale modo il proprio diritto di difesa.

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la illegittimità del provvedimento in questione, in quanto lo stesso non sarebbe corredato da un'adeguata motivazione in punto di durata delle prescrizioni imposte.

Infine, con il terzo motivo è stata dedotta la omessa valutazione della memoria difensiva inviata a mezzo pec dalla difesa del ricorrente in data 19 novembre 2021 alle ore 12.39.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.

Con riferimento al primo motivo di ricorso si osserva che, come è insegnamento del tutto consolidato della giurisprudenza di questa Corte, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 maggio 2020, n. 20366).

Nel caso ora in esame non soltanto il Gip del Tribunale di Mantova ha provveduto alla convalida del provvedimento del locale Questore, notificato all'interessato alle ore 14.00 del giorno 18 novembre 2021, senza attendere che si esaurisse il termine perentorio entro il quale il destinatario della misura - anche in ipotesi integrando precedenti memorie da lui precedentemente depositate - avrebbe potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa (il provvedimento di convalida è stato, infatti, reso a distanza di poco più di 26 ore dalla notificazione del provvedimento questorile), ma ha anche omesso di esaminare, con il conseguente fondamento anche del terzo motivo di censura formulato dal ricorrente, le deduzioni che il predetto interessato aveva tempestivamente fatto pervenire (che esse non siano state esaminate lo si deduce dal fatto che il Gip del Tribunale di Mantova non abbia dato in alcun modo atto nella motivazione della ordinanza ora impugnata neppure della loro esistenza) di fronte all'organo giudicante.

Si precisa, per mero scrupolo argomentativo, che una tale omissione neppure può ritenersi essere stata giustificata dal fatto che il ricorrente abbia, per veicolare le dette memorie illustrative, utilizzato il mezzo della trasmissione tramite pec e non quello del materiale deposito di fronte alla competente cancelleria, considerato che, anche in questo caso, soccorre la condivisa giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di polizia, è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite pec, atteso che l'art. 6, comma 2-bis, della l. n. 401 del 1989, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria ed essendo ciò connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti ad horas, entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 marzo 2019, n. 11475; idem, Sezione III penale, 4 aprile 2018, n. 14832).

Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato, rimanendo assorbito il secondo motivo di ricorso, e, nei limiti di cui in dispositivo, deve essere, altresì, dichiarata la inefficacia del provvedimento oggetto della convalida viziata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Mantova del 15 novembre 2021, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Mantova.

Depositata il 2 settembre 2022.