Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 28 luglio 2022, n. 6668

Presidente: Saltelli - Estensore: Frigida

- Reputato, in ossequio al criterio della ragione più liquida, di poter prescindere dall'esame delle eccezioni pregiudiziali e preliminari, stante l'infondatezza di entrambe le impugnazioni, dirette ad ottenere, mediante la riforma della sentenza gravata, il rigetto del ricorso di primo grado;

- considerato che la prima censura formulata nell'appello principale e in quello incidentale (tra loro sostanzialmente sovrapponibili e proposti da soggetti aventi il medesimo interesse alla conservazione del risultato elettorale) è infondata, giacché, come correttamente affermato dal T.A.R., la prova di resistenza non è necessaria (e peraltro non è concretamente esigibile) laddove, come nel caso di specie, in sede di verificazione siano riscontrate, in numerose sezioni, violazioni delle regole di voto e di scrutinio talmente gravi, manifeste e sistematiche, da far emergere un quadro di generale inquinamento del voto, che ne alteri in modo oggettivo la genuinità e soprattutto renda impossibile, con valenza assorbente ogni ulteriore considerazione, ricostruire l'effettiva volontà del corpo elettorale interessato;

- precisato al riguardo che nella fattispecie in esame la Prefettura di Latina ha accertato, tra varie anomalie, in un numero significativo sezioni la non corrispondenza del numero complessivo di schede autenticate rispetto alla somma delle schede effettivamente utilizzate dagli elettori e di quelle non utilizzate e indicate a verbale, con una differenza numerica, in alcune sezioni, non trascurabile;

- osservato che siffatte incongruenze - e in particolare la mancanza di schede autenticate e non votate - attengono agli aspetti generali delle operazioni elettorali, sicché non possono essere dequotate a mere irregolarità, denotando, invero, un'estrema confusione che ha governato svariati seggi, idonea ad influire negativamente sul complesso delle operazioni ivi svolte e ragionevolmente impingendo, per tal via, in modo esiziale sull'attendibilità del risultato elettorale (cfr. in tal senso, ex aliis, C.d.S., Sez. V, sentt. 16 marzo 2016, n. 1059, e 21 ottobre 2011, [n.] 5670; Sez. III, sentt. 20 luglio 2020, n. 4649, 2 novembre 2019, n. 7485, e 30 gennaio 2017, n. 368);

- evidenziato che la seconda e ultima doglianza recata dall'appello principale e da quello incidentale è parimenti infondata, in quanto il riferimento al fenomeno della cosiddetta scheda ballerina - effettuato dal T.A.R. e contestato dagli appellanti nella sua effettiva sussistenza, che sarebbe stata erroneamente supposta in base [a] indici non univoci e su basi probabilistiche - è, in ogni caso, un argomento ultroneo rispetto alle oggettive gravi illegittimità accertate, che di per sé sono idonee ad invalidare irrimediabilmente le operazioni elettorali e di conseguenza il loro esito, anche senza ipotizzare il doloso utilizzo su vasta scala del fraudolento meccanismo della scheda ballerina;

- osservato altresì che i motivi aggiunti, proposti, con atti sovrapponibili, dall'appellante principale e dagli appellanti incidentali avverso i provvedimenti prefettizi emessi in esecuzione della sentenza di primo grado e con cui se n'è sostenuta la loro illegittimità derivata dalla lamentata erroneità della predetta sentenza, sono assorbiti dal rigetto degli appelli, essendo ad essi strettamente connessi da un rapporto di pregiudizialità logica;

- considerato infine che la peculiarità della vicenda e il corretto comportamento processuale delle parti giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5726 del 2022, come in epigrafe proposto, respinge l'appello principale nonché l'incidentale e dichiara assorbiti i motivi aggiunti e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 131, comma 4, e 130, comma 8, del codice del processo amministrativo, manda alla segreteria di comunicare la presente sentenza al Sindaco di Latina e al Prefetto di Latina.