Corte di giustizia dell'Unione Europea
Terza Sezione
Sentenza 14 luglio 2022

«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 2, paragrafo 4 - Condizione della doppia incriminabilità del fatto - Articolo 4, punto 1 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo - Controllo da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione - Fatti in parte costitutivi di un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione - Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Principio di proporzionalità dei reati e delle pene».

Nella causa C-168/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 26 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 16 marzo 2021, nel procedimento relativo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di KL con l'intervento di: Procureur général près la cour d'appel d'Angers.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), nonché dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito dell'esecuzione, in Francia, di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie italiane nei confronti di KL ai fini dell'esecuzione di una pena di dodici anni e sei mesi di reclusione per fatti qualificati come rapina in concorso, devastazione e saccheggio, porto abusivo di armi ed esplosione di ordigni commessi a Genova (Italia) nel 2001.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. I considerando 6 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono formulati nei termini seguenti:

«(6) Il mandato d'arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(...)

(12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 [TUE] e contenuti nella [Carta] (...), segnatamente il capo VI. (...)».

4. L'articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», così dispone:

«1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5. L'articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Campo d'applicazione del mandato d'arresto europeo», ai paragrafi 1, 2 e 4 prevede quanto segue:

«1. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.

2. Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:

(...)

4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso».

6. Gli articoli 3, 4 e 4 bis della medesima decisione quadro elencano i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del mandato d'arresto europeo. In particolare, l'articolo 4 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», al suo punto 1 così dispone:

«L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:

1) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; (...)».

7. L'articolo 5 della decisione quadro 2002/584 prevede le garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari.

Diritto francese

8. L'articolo 695-23 del code de procédure pénale (codice di procedura penale) prevede quanto segue:

«L'esecuzione di un mandato d'arresto europeo è altresì rifiutata se il fatto oggetto di detto mandato d'arresto non costituisce reato ai sensi della legge francese.

In deroga al primo comma, un mandato d'arresto europeo è eseguito senza il controllo della doppia incriminabilità dei fatti contestati qualora le condotte considerate siano punite, ai sensi della legge dello Stato membro emittente, con una pena privativa della libertà di durata pari o superiore a tre anni di reclusione o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata analoga e rientrino in una delle categorie di reati previste dall'articolo 694-32.

Qualora siano applicabili le disposizioni del comma precedente, la qualificazione giuridica dei fatti e la determinazione della pena inflitta dipendono esclusivamente dalla discrezionalità dell'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente. (...)».

Diritto italiano

9. L'articolo 419 del codice penale, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, così dispone:

«Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10. Il 6 giugno 2016 le autorità giudiziarie italiane hanno emesso nei confronti di KL un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esecuzione di una pena di dodici anni e sei mesi di reclusione, pronunciata dalla Corte d'appello di Genova (Italia) con sentenza del 9 ottobre 2009, divenuta esecutiva il 13 luglio 2012, dopo che la Corte suprema di cassazione (Italia) aveva respinto in tale data l'impugnazione proposta dall'interessato.

11. Tale pena corrisponde al cumulo di quattro pene inflitte per quattro reati, ossia il primo, rapina in concorso, punito con la pena di un anno di reclusione, il secondo, devastazione e saccheggio, punito con la pena di dieci anni di reclusione, il terzo, porto abusivo di armi, punito con la pena di nove mesi di reclusione e il quarto, esplosione di ordigni, punito con la pena di nove mesi di reclusione.

12. Per quanto riguarda specificamente il reato di «devastazione e saccheggio», il mandato d'arresto europeo descrive nella maniera seguente le circostanze in cui tale reato è stato commesso:

«[I]n concorso con altre persone, in numero superiore a cinque, partecipando alla manifestazione contro il vertice G8, [KL] ha commesso fatti di devastazione e saccheggio, in un contesto spazio-temporale in cui si era verificato un oggettivo pericolo per l'ordine pubblico; vari casi di danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche con conseguente danno non quantificabile con precisione, ma non inferiore a centinaia di milioni di lire; danneggiamento, saccheggio, distruzione a mezzo incendio anche di istitut[i] di credito, di autovetture e di altri esercizi commerciali, con la circostanza aggravante di avere cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità».

13. Secondo le indicazione fornite alla Corte, dalla sentenza della Corte d'appello di Genova del 9 ottobre 2009 risulta che, sotto la qualifica di «devastazione e saccheggio», prevista all'articolo 419 del codice penale, sono stati imputati a KL sette fatti, puniti in quanto rientranti in un medesimo disegno criminoso, ossia danneggiamento di arredi urbani e di proprietà pubbliche, danneggiamento e saccheggio di un cantiere edile, danneggiamento totale dei locali di Credito Italiano SpA, danneggiamento totale a mezzo incendio di un veicolo Fiat Uno, danneggiamento totale a mezzo incendio dei locali di Banca Carige SpA, danneggiamento totale a mezzo incendio di un veicolo Fiat Brava nonché danneggiamento totale e saccheggio di un supermercato.

14. KL non ha acconsentito alla sua consegna in esecuzione del mandato d'arresto europeo menzionato al punto 10 della presente sentenza.

15. Con sentenza del 23 agosto 2019, la sezione istruttoria della cour d'appel de Rennes (Corte d'appello di Rennes, Francia) ha disposto un'integrazione informativa, diretta, in particolare, alla produzione della sentenza della Corte d'appello di Genova del 9 ottobre 2009 e della sentenza della Corte suprema di cassazione del 13 luglio 2012, menzionata al punto 10 della presente sentenza.

16. Con sentenza del 15 novembre 2019, la sezione istruttoria della cour d'appel de Rennes (Corte d'appello di Rennes) ha rifiutato la consegna di KL per un motivo procedurale. Tale sentenza è stata cassata dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) e la causa è stata rinviata dinanzi alla cour d'appel di Angers (Corte d'appello di Angers, Francia).

17. Con sentenza del 4 novembre 2020, la sezione istruttoria della cour d'appel d'Angers (Corte d'appello di Angers), da un lato, ha rifiutato la consegna di KL alle autorità italiane in forza del mandato d'arresto europeo per la parte in cui quest'ultimo era stato emesso per l'esecuzione della pena di dieci anni di reclusione inflitta per i fatti qualificati come «devastazione e saccheggio» e, dall'altro, ha disposto un supplemento di informazioni diretto a chiedere all'autorità giudiziaria italiana se essa desiderasse che fosse eseguita in Francia la condanna a due anni e sei mesi di reclusione pronunciata a titolo delle altre tre pene contemplate da tale mandato.

18. Il procureur général près la cour d'appel d'Angers (procuratore generale presso la Corte d'appello di Angers) e KL hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), il giudice del rinvio.

19. Quest'ultimo giudice ritiene che la causa dinanzi ad esso pendente sollevi questioni di interpretazione della condizione della doppia incriminabilità del fatto, prevista all'articolo 2, paragrafo 4, e all'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 (in prosieguo: la «condizione della doppia incriminabilità del fatto»).

20. A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che, per rifiutare la consegna di KL ai fini dell'esecuzione della pena di dieci anni di reclusione inflitta per i fatti qualificati come «devastazione e saccheggio», la sezione istruttoria della cour d'appel d'Angers (Corte d'appello di Angers) ha rilevato che due delle condotte sottese a tale reato non erano suscettibili di costituire reato in Francia, ossia, da un lato, il danneggiamento dei locali del Credito Italiano e, dall'altro, il danneggiamento a mezzo incendio del veicolo Fiat Brava. Tale sezione istruttoria ne ha dedotto che, poiché la Corte d'appello di Genova e la Corte suprema di cassazione avevano «espresso la volontà inequivoca» di analizzare i sette fatti perseguiti sotto la qualificazione di «devastazione e saccheggio» come costituenti un insieme inscindibile, la condizione della doppia incriminabilità del fatto imponeva di escludere l'insieme dei fatti inscindibili puniti sotto tale qualificazione.

21. In tale contesto, il giudice del rinvio osserva che, alla luce della giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza dell'11 gennaio 2017, Grundza (C-289/15, EU:C:2017:4), nel valutare la doppia incriminabilità del fatto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve verificare se i fatti alla base del reato di cui trattasi, come descritti nella sentenza pronunciata dall'autorità competente dello Stato membro di emissione, sarebbero anch'essi, di per sé, penalmente perseguibili nel territorio dello Stato membro dell'esecuzione, nell'ipotesi in cui tali fatti si fossero verificati in tale territorio. Non sarebbe necessaria una corrispondenza esatta né tra gli elementi costitutivi di tale reato, quale definito dalle leggi, rispettivamente, dello Stato membro di emissione e dello Stato membro di esecuzione, né nella denominazione o nella classificazione di detto reato, secondo le leggi nazionali interessate.

22. Detto giudice afferma che, sebbene sia stata elaborata nell'ambito dell'interpretazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), tale giurisprudenza risulta trasponibile alle condizioni in presenza delle quali deve essere effettuato il controllo della doppia incriminabilità del fatto in materia di mandato d'arresto europeo a causa della similitudine, nelle due decisioni quadro, delle disposizioni relative alla doppia incriminabilità.

23. Il medesimo giudice rileva che, secondo la legge italiana, il reato di «devastazione e saccheggio» si riferisce ad atti di distruzione e danneggiamento molteplici e massicci, che causano non solo un pregiudizio ai proprietari dei beni, ma anche una violazione dell'ordine pubblico, mettendo in pericolo il normale svolgimento della vita civile. Secondo il diritto penale francese, il fatto di mettere in pericolo l'ordine pubblico attraverso la distruzione di massa di beni mobili o immobili non costituisce una fattispecie di reato specifica. Sarebbero da considerarsi tali solo la distruzione, il danneggiamento, il furto con danneggiamento commessi, se del caso, in concorso, idonei a causare un pregiudizio ai proprietari dei beni.

24. Sebbene non sia richiesta una corrispondenza esatta tra gli elementi costitutivi del reato di cui trattasi nel diritto italiano e quelli del reato corrispondente nel diritto francese, il pregiudizio all'ordine pubblico risulterebbe tuttavia un elemento essenziale ai fini della qualificazione del reato di «devastazione e saccheggio», cosicché, secondo il giudice del rinvio, l'applicazione della condizione della doppia incriminabilità del fatto non sembra imporsi con un'evidenza tale da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio.

25. Nell'ipotesi in cui la condizione della doppia incriminabilità del fatto non ostasse alla consegna di KL, tale giudice ritiene che si porrebbe allora la questione della proporzionalità della pena per la quale tale consegna è richiesta soltanto in relazione ai fatti per i quali tale condizione è soddisfatta.

26. A tale riguardo, in primo luogo, il giudice del rinvio osserva che la decisione quadro 2002/584 non contiene alcuna disposizione che consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna dell'interessato per il motivo che la pena irrogata nello Stato membro emittente risulti sproporzionata rispetto ai fatti per i quali è prevista la consegna.

27. In secondo luogo, sebbene, ai sensi dell'articolo 5 di tale decisione quadro, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo possa essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione alla condizione che l'ordinamento giuridico dello Stato membro emittente preveda disposizioni che consentano una revisione della pena inflitta, ciò vale unicamente nell'ipotesi in cui il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso sia punito con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita.

28. Pertanto, anche se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ritenesse che esistano serie difficoltà in ordine alla proporzionalità del mandato d'arresto europeo, essa non potrebbe rifiutarsi, per tale motivo, di ordinare la consegna della persona ricercata ai fini dell'esecuzione della pena irrogata nello Stato membro emittente. Inoltre, poiché spetta, in linea di principio, all'autorità giudiziaria emittente verificare la proporzionalità di un mandato d'arresto europeo prima della sua emissione, nell'ipotesi in cui tale mandato sia rilasciato per l'esecuzione di una pena che punisce un reato unico caratterizzato da più condotte, ma delle quali solo alcune costituiscono reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, potrebbe accadere che tale mandato non sia più proporzionato nella fase della sua esecuzione mentre lo era nella fase della sua emissione.

29. In tali circostanze, alla luce dei diritti e dei principi giuridici fondamentali che devono essere rispettati nell'ambito del mandato d'arresto europeo, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, il giudice del rinvio si chiede se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta, che stabilisce il principio secondo il quale l'intensità delle pene non dev'essere sproporzionata rispetto al reato di cui trattasi, imponga all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo qualora, da un lato, quest'ultimo sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena unica che punisce un reato unico e, dall'altro, una parte dei fatti per i quali tale pena è stata inflitta non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione.

30. In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, [punto] 1, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminazione [del fatto] è soddisfatta in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la consegna è richiesta per atti che sono stati qualificati, nello Stato [membro] emittente, come "devastazione e saccheggio", consistenti in fatti di devastazione e saccheggio idonei a provocare una violazione dell'ordine pubblico, quando nello Stato [membro] di esecuzione esistono le fattispecie di reato di furto con danneggiamento, distruzione e deterioramento che non richiedono tale elemento di violazione dell'ordine pubblico.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, [punto] 1, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che l'organo giurisdizionale dello Stato [membro] di esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso per l'esecuzione di una pena, qualora esso constati che l'interessato è stato condannato dalle autorità giudiziarie dello Stato [membro] emittente a tale pena per la commissione di un reato unico, la cui prevenzione contemplava diverse azioni, e solo alcune di tali azioni costituiscono un reato per lo Stato [membro] di esecuzione. Se occorra distinguere a seconda che le autorità giurisdizionali dello Stato [membro] emittente abbiano considerato tali diverse azioni come separabili o meno.

3) Se l'articolo 49, paragrafo 3, della [Carta] imponga all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo qualora, da un lato, esso sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena unica inflitta per reprimere un unico reato e, dall'altro, poiché alcuni dei fatti per i quali è stata pronunciata tale pena non costituiscono reato secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, la consegna possa essere concessa solo per alcuni di tali fatti».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

31. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità del fatto è soddisfatta nel caso in cui un mandato d'arresto europeo sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta per fatti che integrano, nello Stato membro emittente, un reato che richiede che tali fatti ledano un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, quando tali fatti costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, reato del quale la lesione di tale interesse giuridico tutelato non è un elemento costitutivo.

32. Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, per determinare la portata della condizione della doppia incriminabilità del fatto, si deve tenere conto non soltanto della lettera dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui tali disposizioni fanno parte [v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti), C-649/19, EU:C:2021:75, punto 42 e giurisprudenza citata].

33. In primo luogo, dalla lettera dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 risulta che la valutazione della condizione della doppia incriminabilità del fatto impone di verificare se i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, e ciò «indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso». Correlativamente, l'articolo 4 di tale decisione quadro, riguardante i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo, precisa, al punto 1, che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, di detta decisione quadro, il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione.

34. Pertanto, al fine di determinare se la condizione della doppia incriminabilità del fatto sia soddisfatta, è necessario e sufficiente che i fatti che hanno dato luogo all'emissione del mandato d'arresto europeo costituiscano reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione. Ne consegue che non è necessario che i reati siano identici nei due Stati membri interessati (v., per analogia, a proposito dell'applicazione del principio del riconoscimento reciproco alle sentenze in materia penale, sentenza dell'11 gennaio 2017, Grundza, C-289/15, EU:C:2017:4, punto 34).

35. Infatti, dai termini «indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica» del reato come previsto nello Stato membro di esecuzione risulta chiaramente che il legislatore dell'Unione non ha ritenuto necessaria una corrispondenza esatta tra gli elementi costitutivi del reato, quale definito dalle leggi, rispettivamente, dello Stato membro di emissione e dello Stato membro di esecuzione, né nella denominazione o nella classificazione di tale reato secondo tali leggi nazionali (v., per analogia, sentenza dell'11 gennaio 2017, Grundza, C-289/15, EU:C:2017:4, punto 35).

36. Ne consegue che, nel valutare la condizione della doppia incriminabilità del fatto, al fine di determinare se sussista un motivo di non esecuzione del mandato d'arresto europeo ai sensi dell'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a verificare se gli elementi di fatto alla base del reato che ha dato luogo all'emissione di tale mandato d'arresto europeo sarebbero altresì, in quanto tali, costitutivi di un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione nell'ipotesi in cui si fossero verificati nel territorio di quest'ultimo (v., per analogia, sentenza dell'11 gennaio 2017, Grundza, C-289/15, EU:C:2017:4, punto 38).

37. In secondo luogo, anche il contesto in cui si iscrivono l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, nonché gli obiettivi di tale decisione quadro depongono a favore di tale interpretazione.

38. In proposito, occorre ricordare che detta decisione quadro è diretta, mediante l'istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l'obiettivo assegnato all'Unione europea di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull'elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Corte istituita per legge nello Stato membro emittente), C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, paragrafo 42 e giurisprudenza citata].

39. Il principio del riconoscimento reciproco, che costituisce, secondo il considerando 6 della decisione quadro 2002/584, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro in parola, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d'arresto europeo in base a tale principio e conformemente alle disposizioni di detta decisione quadro [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Corte istituita per legge nello Stato membro emittente) C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 43 e giurisprudenza citata].

40. Ne consegue che le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono, in via di principio, rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati dalla decisione quadro 2002/584 e possono subordinare l'esecuzione del medesimo esclusivamente a una delle condizioni tassativamente previste all'articolo 5 di tale decisione quadro. Di conseguenza, mentre l'esecuzione del mandato d'arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Corte istituita per legge nello Stato membro emittente), C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 44 e giurisprudenza citata].

41. Il principio del riconoscimento reciproco, che è alla base del meccanismo di consegna istituito dalla decisione quadro 2002/584, ha condotto, in particolare, alla compilazione, all'articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione quadro, di un elenco di reati che danno luogo alla consegna della persona interessata sulla base di un mandato europeo senza il controllo della doppia incriminabilità del fatto.

42. Per i reati che non figurano in tale elenco, l'articolo 2, paragrafo 4, di detta decisione quadro prevede la facoltà per lo Stato membro di esecuzione di subordinare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo alla circostanza che sia soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità del fatto.

43. Tale condizione costituisce, ai sensi dell'articolo 4, punto 1, della medesima decisione quadro, un motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo e, pertanto, un'eccezione alla regola secondo la quale il mandato d'arresto europeo deve essere eseguito, cosicché l'ambito di applicazione di tale motivo di non esecuzione del mandato d'arresto europeo deve essere interpretato in maniera restrittiva al fine di limitare i casi di non esecuzione di tale mandato d'arresto (v., per analogia, sentenza dell'11 gennaio 2017, Grundza, C-289/15, EU:C:2017:4, punto 46).

44. Pertanto, sebbene l'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 conferisca all'autorità giudiziaria dell'esecuzione il potere di rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo qualora la condizione della doppia incriminabilità del fatto non sia soddisfatta, tale disposizione, in quanto sancisce una regola derogatoria rispetto al principio del riconoscimento reciproco enunciato all'articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, non può essere interpretata in una maniera che induca a neutralizzare l'obiettivo ricordato ai punti da 38 a 40 della presente sentenza, consistente nel facilitare ed accelerare le consegne tra le autorità giudiziarie degli Stati membri tenuto conto della fiducia reciproca che deve esistere tra di essi [v., per analogia, sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità), C-195/20 PPU, EU:C:2020:749, punto 35 e giurisprudenza citata].

45. Orbene, interpretare la condizione della doppia incriminabilità del fatto nel senso che tale condizione richiede l'esistenza di una corrispondenza esatta tra gli elementi costitutivi del reato come qualificato dalla legge dello Stato membro emittente e quelli del reato previsto dalla legge dello Stato membro di esecuzione, così come per quanto riguarda l'interesse giuridico tutelato dalle leggi di questi due Stati membri, pregiudicherebbe l'effettività della procedura di consegna.

46. Infatti, alla luce dell'armonizzazione minima nell'ambito del diritto penale a livello dell'Unione, una siffatta corrispondenza esatta può non sussistere per un gran numero di reati. L'interpretazione prospettata al punto precedente limiterebbe di conseguenza considerevolmente i casi nei quali la condizione della doppia incriminabilità del fatto potrebbe essere soddisfatta, mettendo così a repentaglio l'obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2002/584.

47. Inoltre, e di conseguenza, tale interpretazione disattenderebbe anche l'obiettivo consistente nel lottare contro l'impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale ha commesso il reato, obiettivo anch'esso previsto dalla decisione quadro 2002/584 [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell'autorità giudiziaria emittente), C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 62 e giurisprudenza citata].

48. Infatti, interpretare la condizione della doppia incriminabilità del fatto nel senso che tale condizione richiede che l'interesse giuridico tutelato la cui violazione sia un elemento costitutivo del reato ai sensi della legge dello Stato membro emittente dev'essere un elemento costitutivo del reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione potrebbe portare al rifiuto della consegna della persona interessata in esecuzione del mandato d'arresto europeo, nonostante tale persona sia stata oggetto di una condanna nello Stato membro emittente e i fatti per i quali tale mandato d'arresto europeo è stato emesso costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione.

49. Pertanto, l'applicazione della condizione della doppia incriminabilità del fatto non può esigere che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione verifichi che la lesione dell'interesse giuridico tutelato dalla legge dello Stato membro emittente sia anche un elemento costitutivo del reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione.

50. Di conseguenza, è irrilevante che i fatti che hanno dato luogo all'emissione del mandato d'arresto europeo integrino, nello Stato membro emittente, un reato che richiede che tali fatti siano tali da ledere un interesse giuridico tutelato in forza della legge di tale Stato membro, come, nel caso di specie, la violazione dell'ordine pubblico, mentre tale elemento non è necessario ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione affinché i medesimi fatti possano costituire reato.

51. In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità del fatto è soddisfatta nel caso in cui un mandato d'arresto europeo sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta per fatti che integrano, nello Stato membro emittente, un reato che richiede che tali fatti ledano un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, quando i suddetti fatti costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, reato del quale la lesione di tale interesse giuridico tutelato non è un elemento costitutivo.

Sulle questioni seconda e terza

52. Con le questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, letti alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, qualora tale pena sia stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione, da parte della persona ricercata, di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro dell'esecuzione.

53. In via preliminare, occorre constatare che l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 non prevedono espressamente l'ipotesi secondo la quale l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo possa essere rifiutata per il motivo che solo una parte dei fatti che hanno dato luogo al reato unico nello Stato membro emittente su cui si fonda tale mandato d'arresto europeo costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione.

54. In tali circostanze, occorre tenere conto del contesto nel quale tali disposizioni si inseriscono nonché degli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2002/584.

55. In primo luogo, dalla risposta alla prima questione risulta che non è rilevante, ai fini della valutazione della condizione della doppia incriminabilità del fatto, che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo siano stati qualificati come reato unico ai sensi della legge dello Stato membro emittente.

56. Infatti, come risulta dal punto 51 della presente sentenza, tale valutazione si limita a stabilire se, nel caso in cui i fatti di cui trattasi si fossero verificati nel territorio dello Stato membro di esecuzione, tali fatti avrebbero costituito reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi di tale reato e dalla qualificazione presi in considerazione nello Stato membro emittente.

57. In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa rinvenire un motivo di non esecuzione del mandato d'arresto europeo nella circostanza che solo una parte di detti fatti costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, occorre ricordare, come indicato al punto 43 della presente sentenza, che la condizione della doppia incriminabilità del fatto è annoverata tra i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo, elencati all'articolo 4 di tale decisione quadro, i quali devono essere interpretati restrittivamente, al fine di limitare i casi di non esecuzione del mandato d'arresto europeo.

58. Di conseguenza, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, salvo estendere il motivo di non esecuzione di cui all'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 alla parte dei fatti che costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione e che non rientra quindi nell'ambito di applicazione di tale motivo, la circostanza che solo una parte dei fatti che compongono un reato nello Stato membro emittente costituisce reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione non può consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo.

59. Tale interpretazione è corroborata dall'impianto sistematico di tale decisione quadro.

60. Infatti, anche supponendo che, nella circostanza di cui al punto 58 della presente sentenza, la consegna sia subordinata alla condizione che la persona interessata non subisca la pena nello Stato membro emittente per la parte dei fatti che non costituisce reato nello Stato membro di esecuzione, occorre rilevare che una siffatta condizione non figura all'articolo 5 della decisione quadro 2002/584. Orbene, la Corte ha ripetutamente dichiarato che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo può essere subordinata soltanto ad una delle condizioni tassativamente previste dal suddetto articolo 5 [v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2020, X (Mandato d'arresto europeo - Doppia incriminazione), C-717/18, EU:C:2020:142, punto 41 e giurisprudenza citata].

61. L'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, esposta ai punti precedenti della presente sentenza, è inoltre corroborata dall'analisi degli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2002/584, rammentati ai punti da 38 a 40 e 47 di tale sentenza, ossia, da un lato, l'obiettivo consistente nel facilitare e accelerare le consegne tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in considerazione della fiducia reciproca che deve esistere tra di loro e, dall'altro, quello consistente nel lottare contro l'impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale essa ha asseritamente commesso un reato.

62. Come sostiene, in sostanza, il governo francese nelle sue osservazioni scritte, l'interpretazione della condizione della doppia incriminabilità del fatto nel senso che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo potrebbe essere rifiutata per il motivo che una parte dei fatti incriminati nello Stato membro emittente non costituisce reato nello Stato membro di esecuzione creerebbe ostacoli alla consegna effettiva della persona interessata e condurrebbe all'impunità di quest'ultima per l'insieme dei fatti di cui trattasi. Invero, tale interpretazione porterebbe a rifiutare la consegna anche qualora una parte di tali fatti soddisfi tale condizione.

63. Pertanto, si deve ritenere che la condizione della doppia incriminabilità del fatto sia soddisfatta qualora il mandato d'arresto europeo sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, sebbene tale pena sia stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione da parte della persona ricercata di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione.

64. Una siffatta interpretazione è altresì conforme al principio di proporzionalità dei reati e delle pene, previsto all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta, su cui vertono gli interrogativi del giudice del rinvio.

65. Infatti, da un lato, nel sistema istituito dalla decisione quadro 2002/584, il rispetto del principio di proporzionalità dei reati e delle pene è garantito dalle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente. La Corte ha dichiarato che la garanzia del rispetto dei diritti della persona di cui è stata chiesta la consegna rientra in primo luogo nella responsabilità dello Stato membro emittente [sentenze del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, EU:C:2018:27, punto 50, e del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena supplementare), C-551/18 PPU, EU:C:2018:991, punto 66].

66. Dall'altro lato, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, il carattere eventualmente sproporzionato della pena inflitta nello Stato membro emittente non figura tra i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa di un mandato d'arresto europeo elencati agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584.

67. Inoltre, dal punto 36 della presente sentenza risulta che la condizione della doppia incriminabilità del fatto implica unicamente di verificare se gli elementi di fatto del reato che ha dato luogo all'emissione di tale mandato d'arresto europeo sarebbero altresì, di per sé, costitutivi di un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione nell'ipotesi in cui essi si fossero verificati nel territorio di quest'ultimo.

68. Non spetta pertanto all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, nell'ambito della valutazione di tale condizione, valutare la pena inflitta nello Stato membro di emissione alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta.

69. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, letti alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta, devono essere interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, quando tale pena è stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione, da parte della persona ricercata, di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione.

Sulle spese

70. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità del fatto, prevista da tali disposizioni, è soddisfatta nel caso in cui un mandato d'arresto europeo sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta per fatti che integrano, nello Stato membro emittente, un reato che richiede che tali fatti ledano un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, quando i suddetti fatti costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, reato del quale la lesione di tale interesse giuridico tutelato non è un elemento costitutivo.

2) L'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letti alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, quando tale pena è stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione, da parte della persona ricercata, di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione.