Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 30 giugno 2022, n. 5419

Presidente: Castriota Scanderbeg - Estensore: Boscarino

FATTO

1. I ricorrenti, cittadini elettori iscritti nelle liste del Comune di Scala Coeli, hanno contestato i risultati delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del citato Comune, di popolazione inferiore a 15.000 abitanti, tenutesi il 3 e 4 ottobre 2020.

Dalla consultazione elettorale è risultato eletto Sindaco del Comune Giovanni Matalone, candidato della lista n. 1, con 198 voti, a fronte dei 196 voti ricevuti dalla lista n. 2, il cui candidato alla carica di Sindaco era Vincenzo Tridico.

Secondo i ricorrenti quest'ultimo avrebbe ricevuto un maggior numero di voti e non sarebbe risultato eletto per una serie di irregolarità:

a) nella sezione n. 1, tra le schede assegnate alla lista n. 1 ve ne sarebbe stata una che riportava nel simbolo una serie di cerchi marcati a mo' di scarabocchio; altra scheda conteneva un segno molto ricalcato sul simbolo lista n. 1 ed il nome del candidato a Sindaco "Matalone" scritto nello spazio per l'espressione della preferenza; su tre schede il crocesegno sarebbe stato vergato con un pennarello, anziché con la matita copiativa;

b) nella sezione n. 1, tra le otto schede dichiarate nulle, ve ne sarebbero state due in cui il crocesegno fuoriusciva dal simbolo;

c) nella sezione n. 2, tra le schede assegnate alla lista n. 1 ve ne sarebbero state cinque con puntini e segni diversi dalla croce, sul simbolo e sull'intera scheda;

d) nella sezione n. 2, tra le schede dichiarate nulle ve ne sarebbero state quattro in cui il voto era stato espresso a favore della lista n. 2;

e) nella sezione n. 2, tra le schede dichiarate nulle ve ne sarebbero state due in cui il crocesegno era stato apposto sulla lista n. 2, ma la preferenza espressa per un candidato alla carica di consigliere comunale della lista n. 1.

2. In esito a verificazione disposta dal T.A.R., non è stata reperita alcuna scheda che rientrasse tra quelle sopra indicate alle lett. b), d) ed e); quanto ai voti ricadenti nella tipologia indicata alla lett. a), è stata reperita una scheda in cui risulta apposto, sul simbolo elettorale della lista n. 1, non solo un crocesegno, ma anche una sorta di scarabocchio costituito da linee continue circolari.

3. Il Tribunale ha ritenuto valido il voto così espresso, tale da individuare univocamente la volontà dell'elettore, essendo la particolare modalità dell'espressione del voto comunque riconducibile nell'ambito dell'apposizione di un segno sul simbolo.

Quanto ad altra scheda, che secondo parte ricorrente sarebbe stata "vergata presumibilmente con pennarello o con matita o penna diversa da quella fornita dal seggio", il Tribunale, esaminata la fotoriproduzione, ha escluso che il voto sia stato espresso con una matita o un pennarello non consentito.

4. È stata, poi, rinvenuta una scheda, in cui erano state apposte due linee lungo l'intera scheda, che dal Tribunale è stata ritenuta nulla.

5. Nella sezione n. 1, tra le schede assegnate alla lista 1, ne è stata rinvenuta una che, secondo i ricorrenti, presenti alle operazioni di verificazione, avrebbe dovuto essere invalidata, alla stregua dei motivi di ricorso volti a contestare la presenza di una scheda contenente un segno molto ricalcato sul simbolo lista n. 1 ed il nome del candidato a sindaco "Matalone" scritto nello spazio per l'espressione della preferenza: ma il T.A.R. ha rilevato che tale scheda, "non contenendo un segno molto marcato sul simbolo elettorale, ma contenendo invece la scritta MATALON poi cancellata, non sia riferibile al vizio dedotto con il ricorso introduttivo".

6. Pertanto, il T.A.R. ha rigettato il ricorso, per mancato superamento della prova della resistenza.

7. I ricorrenti appellano lamentando l'erroneità della sentenza, in quanto lo "scarabocchio" - segno inutile e sovrabbondante - apposto dall'elettore pregiudicherebbe la correttezza e la validità dell'espressione di voto, essendo chiara la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto.

Quanto alla scheda contenente "un segno molto ricalcato sul simbolo lista n. 1 ed il nome del candidato a Sindaco Matalone" anch'esso evidentemente e volutamente rimarcato, scritto nello spazio per l'espressione della preferenza, la corrispondenza - seppur parzialmente imprecisa - tra quanto contestato e quanto trovato sarebbe pacifica.

Quanto alla scheda votata con un pennarello differente molto più marcato di colore nero, i ricorrenti, anche nelle memorie difensive depositate, si erano rimessi alla valutazione del T.A.R.

8. Il Comune, costituitosi in giudizio, con memoria rileva l'infondatezza dell'appello, non essendo annullabile una scheda elettorale nella quale, invece della croce sul simbolo di lista, compare, nello spazio riservato all'espressione della preferenza, un altro segno grafico, non idoneo a rivelare in modo inoppugnabile, come richiesto dall'art. 69 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il suo voto.

Difatti, l'art. 56 del d.P.R. n. 570/1960 prescrive genericamente che il voto si esprima con "un segno", di guisa che, in ossequio al principio del favor voti, qualsiasi segno che non evidenzi in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di farsi riconoscere costituisce voto valido.

Quanto al secondo motivo, il Comune esclude la "pacifica corrispondenza" tra la scheda rinvenuta e quella oggetto del ricorso, ove gli interessati avevano dedotto la nullità di una scheda sulla quale era stato apposto un segno "molto ricalcato" sul simbolo di lista e la scritta "Matalone" nello spazio delle preferenze; la scheda rinvenuta, viceversa, non contiene alcun segno particolarmente marcato, reca la scritta "Matalon", e non "Matalone", e soprattutto su tale scheda è apposta una cancellatura.

D'altra parte, successivamente al deposito della verificazione gli appellanti non hanno ritenuto di proporre motivi aggiunti in prime cure, sicché la validità della scheda in questione si è cristallizzata, con conseguente inammissibilità del motivo di appello.

9. Gli appellanti replicano, in ordine alla prima questione, che non vi è stato alcun errore di compilazione della scheda per incapacità, ma appare chiara la volontà dell'elettore di compilare la scheda in maniera "impropria", apponendo sulla croce un simbolo sovrabbondante, che personalizza il voto e lo distingue dagli altri, forse al fine di annullare il voto espresso.

Sulla seconda questione, insistono nella propria prospettazione.

10. All'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2022, esaurita la discussione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

11. Il primo motivo di appello è infondato.

Ritiene, infatti, il Collegio che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei principi predicabili in subiecta materia.

Il preteso marcato "scarabocchio" consiste, in realtà, in una chiara preferenza correttamente espressa nello spazio apposito sul simbolo di lista, rendendo così inequivocabile la volontà dell'elettore.

Giova ricordare, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, e dalla quale non v'è motivo di discostarsi, che «l'attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido "ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore", dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto: le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione» (C.d.S., Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327; Sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368; 19 novembre 2009, n. 7241; 18 novembre 2011, n. 6070; 9 luglio 2012, n. 3992; 7 gennaio 2013, n. 12; 29 novembre 2013, n. 5720).

L'apposizione di plurime linee circolari in aggiunta al crocesegno, piuttosto che tradire in modo inoppugnabile l'intenzione di rendere riconoscibile il proprio voto, è volta ad enfatizzare la volontà dell'elettore di esprimere la propria preferenza.

Quindi, la spiegazione offerta dal giudice di prime cure non può dirsi implausibile, potendo il descritto comportamento essere dettato anche dalla ritenuta necessità, da parte di un elettore imperito, di dover in tal modo ribadire quale fosse la propria intenzione di voto.

Una finalità riconoscitiva, e il pericolo di infrangimento del velo di anonimato che deve circondare l'espressione del voto ed il suo successivo "trattamento" nell'ambito del procedimento elettorale, devono essere circoscritti a quelle forme o modalità di esternazione della volontà elettorale che non siano spiegabili con la mera scarsa dimestichezza dell'elettore (compresa la figura dell'elettore dotato di non particolare cultura e/o di età non giovanissima) con le norme elettorali ovvero che non costituiscano il frutto di una propria "personale", quanto non del tutto inverosimile, interpretazione delle regole elettorali (C.d.S., Sez. III, 22 luglio 2020, n. 4689 e 18 luglio 2019, n. 5053).

Ne consegue l'infondatezza della censura.

12. Quanto al secondo motivo di appello, deve condividersi la statuizione del T.A.R., in quanto la censura era riferita ad una scheda, dotata di ben precise caratteristiche, non rinvenuta nel corso delle operazioni di verificazione, e non può essere "estesa" a diversa scheda.

Le censure dedotte con un ricorso giurisdizionale amministrativo (a maggior ragione in materia elettorale) devono, sin dal primo grado di giudizio, essere specifiche e precise a salvaguardia, tra l'altro, dell'effettiva garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, postulato dall'art. 24 della Costituzione, nonché della precisa ed univoca individuazione del thema decidendum.

Né la parte, come eccepito dal Comune, ha proposto motivi aggiunti, una volta presa visione del materiale emerso a seguito della verificazione; senza tralasciare che, comunque, il ricorso elettorale non può trasformare impropriamente il ruolo del sindacato giurisdizionale in una mera funzione di ripetizione dello scrutinio elettorale.

Ne deriva l'impossibilità di valutare il superamento della prova di resistenza, in mancanza del quale al giudice amministrativo è inibito di "esplorare" in via istruttoria la correttezza dell'esito elettorale.

13. Quanto alla statuizione riferita alla scheda votata con un pennarello differente, la parte ha prestato acquiescenza alla decisione in parte qua.

14. Conclusivamente, l'appello dev'essere respinto.

15. Avuto riguardo alla natura della controversia, il Collegio ritiene di disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di cui all'art. 130, comma 8, c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.