Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 14 giugno 2022, n. 4850
Presidente: Lipari - Estensore: Castorina
FATTO
Con il decreto rettorale n. 1430 del 4 maggio 2016, l'Università degli Studi di Torino ha indetto "le procedure selettive riservate ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 240/2010 per la copertura di n. 8 posti di Professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010" per sette dipartimenti tra cui quello di informatica.
Al termine della procedura di valutazione l'odierno appellato, terzo in graduatoria, impugnava gli atti della procedura e il T.A.R., accogliendo il suo ricorso, affermava che i primi due classificati non avrebbero potuto partecipare alla procedura in quanto avevano già svolto servizio presso l'Università di Torino, in contrasto con la previsione normativa prevista dall'art. 18, comma 4, della l. 240/2010, la quale prevede che la procedura in oggetto è riservata a "coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa".
Appellata ritualmente la sentenza nessuno si è costituito per parte appellata.
All'udienza di smaltimento del 10 giugno 2022 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo l'amministrazione appellante deduce error in iudicando - travisamento dei fatti - violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della l. 240/2010.
Lamenta che la sentenza impugnata aveva accolto il ricorso avversario basandosi su un'errata interpretazione della formula "aver prestato servizio" usata dal legislatore nell'art. 18, comma 4, della l. 240/2010.
Il motivo non è fondato.
L'art. 18 della l. n. 240 del 2010, la cui rubrica reca "Chiamata dei professori", dispone che "Ciascuna Università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa".
Questo Consiglio di Stato ha già affermato (sent. 3626/2016) che la disposizione in esame deve essere intesa nel senso di precludere la partecipazione alla procedura a tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiano prestato servizio presso l'Università, alla luce sia di una interpretazione letterale sia della ragione giustificatrice della norma stessa.
In relazione al primo aspetto, la disposizione è chiara nell'imporre il divieto a tutti coloro che "hanno prestato servizio" presso l'Ateneo. Se il legislatore avesse voluto limitare l'ambito applicativo della norma soltanto a coloro che hanno stipulato con l'amministrazione un contratto a tempo indeterminato avrebbe dovuto esplicitarlo in maniera chiara.
In relazione al secondo aspetto, la ragione giustificativa della norma è quella di attuare il principio costituzionale di imparzialità dell'azione amministrativa, escludendo che possano essere chiamati soggetti che hanno avuto rapporti con l'Università e che, pertanto, potrebbero "astrattamente" ricevere un trattamento preferenziale nell'ambito della procedura competitiva. Non può, pertanto, invocarsi utilmente il principio della massima partecipazione in presenza di una volontà legislativa di limitare l'applicazione di tale principio in attuazione di prevalenti esigenze di rilevanza costituzionale.
Quanto alla correttezza dell'interpretazione accolta dal primo giudice, che qui si conferma, basti ulteriormente osservare come l'art. 18, comma 4, della l. 30 dicembre 2010, n. 240, non avrebbe senso alcuno, né alcuna coerenza sistematica interna, ove fosse interpretato nel senso propugnato dall'appellante: infatti tale norma, che preclude la chiamata - per almeno un quinto dei posti disponibili - di coloro che nell'ultimo triennio abbiano prestato servizio nella stessa Università che effettua la chiamata, o che siano "stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa", non può che interpretarsi nel senso che essa sia necessariamente riferita a qualunque genere di rapporto di lavoro, compreso l'insegnamento a contratto e quello ex art. 23 l. 30 dicembre 2010, n. 240, cit., giacché altrimenti non avrebbe senso alcuno la espressa comminatoria di esclusione di chi presso la stessa Università sia stato assegnista o addirittura mero studente iscritto ai corsi di laurea.
È dunque del tutto evidente che la norma mira a preservare almeno un quinto dei posti disponibili dalla chiamata di persone che, anche solo astrattamente, possano essere richieste per la conoscenza personale che ne abbia l'Università cooptante, anziché unicamente per le doti scientifiche desumibili oggettivamente dal curriculum.
L'appello deve essere, conseguentemente, respinto.
Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.