Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 10 giugno 2022, n. 4740

Presidente: Volpe - Estensore: Maggio

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza 26 aprile 2018, n. 3890, il Comune di San Valentino Torio ha ingiunto al sig. Giovanni F. la demolizione di alcune opere abusive realizzate nell'ambito di un immobile adibito all'esercizio di attività commerciale da parte della C.O.S.V. s.a.s. di F. Giovanni & C. (d'ora in avanti solo C.O.S.V.).

Successivamente, constatato che il provvedimento ripristinatorio non era stato eseguito, il Comune ha emesso l'atto 6 luglio 2020, n. 214, con cui ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive non demolite, della relativa area di sedime e di un'ulteriore porzione di suolo "necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive".

L'atto di acquisizione gratuita è stato impugnato dal sig. F. e dalla C.O.S.V. davanti al T.A.R. Campania, Salerno, che, con sentenza 9 settembre 2020, n. 1112, ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la determinazione gravata, nella parte concernente l'ulteriore area da acquisire, in quanto inficiata da "una palese ed illegittima genericità, attesa la mancata perimetrazione della superficie occorrente per la realizzazione delle opere analoghe a quelle abusive, nonché la mancata esplicitazione delle stesse".

Alla luce di quanto disposto con la pronuncia da ultimo citata, l'amministrazione comunale ha adottato la determina 22 ottobre 2020, n. 320, con la quale ha riprovveduto in ordine all'acquisizione gratuita.

Anche tale nuovo atto è stato gravato dal Sig. F. e dalla C.O.V.S. con ricorso al medesimo Tribunale, il quale, con sentenza 17 novembre 2020, n. 1712, in parte lo ha dichiarato inammissibile e in parte lo ha respinto.

Avverso tale ultima decisione hanno proposto appello il sig. F. e la C.O.V.S.

Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio l'amministrazione comunale e il sig. Salvatore D.P.

È, altresì, intervenuto ad opponendum il sig. Luigi Antonio D.P.

Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2022 la causa è passata in decisione.

In via preliminare va rilevata l'inammissibilità dell'intervento ad opponendum proposto dal sig. Luigi Antonio D.P.

Com'è noto, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento ad opponendum nel processo amministrativo è sufficiente la titolarità di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga, comunque, a differenziarlo dalla generalità dei consociati; di conseguenza, basta che l'interveniente possa vantare un interesse di fatto, dipendente da quello azionato in via principale o a esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (C.d.S., Sez. VI, 17 maggio 2022, n. 3857; Sez. V, 23 novembre 2018, n. 6632; Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 573).

Nella fattispecie il sig. Luigi Antonio D.P. ha sostenuto di essere legittimato a intervenire in giudizio sia in quanto comproprietario (col padre sig. Salvatore D.P.) del fondo confinante con quello dell'appellante, sia per aver ivi trasferito la propria residenza.

Tuttavia, dalla non smentita documentazione depositata in giudizio dall'appellante, risulta che l'interventore risiede in una via diversa da quella in cui è ubicato il fondo interessato dagli abusi per cui è causa e che l'area con esso confinante, di cui l'interventore dovrebbe essere comproprietario, è intestata solo al sig. Salvatore D.P.

Nei successivi scritti difensivi il sig. Luigi Antonio D.P. ha sostenuto che la propria legittimazione discenderebbe dall'essere possessore o detentore del fondo contiguo a quello dell'appellante, senza, però, fornire al riguardo alcun principio di prova, risultando del tutto irrilevanti le foto all'uopo depositate in giudizio.

In definitiva, quindi, il sig. Luigi Antonio D.P. non ha dimostrato la titolarità di una situazione che legittimi il suo intervento.

Deve ora procedersi all'esame dell'appello.

Col primo motivo si denuncia che il Tribunale avrebbe errato a dichiarare inammissibile il ricorso nella parte in cui era stato dedotto che, nell'adottare il nuovo provvedimento acquisitivo, l'amministrazione non avesse tenuto conto dell'intervenuta demolizione di parte delle opere abusive a opera dell'appellante, trattandosi di questione coperta dal giudicato di cui alla sentenza n. 1112/2020.

Infatti, tale sentenza, pubblicata in data 9 settembre 2020, sarebbe precedente alla perizia redatta dall'ing. Lucio Santoriello in data 18 settembre 2020, da cui risulterebbe che parte degli abusi sarebbero stati rimossi entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione della sentenza n. 692/2020, con cui era stato respinto il gravame avverso l'ordine di demolizione. Conseguentemente la pronuncia qui appellata risulterebbe erronea, sia per non aver considerato l'avvenuta demolizione di una parte delle opere, sia perché, comunque, tenuto conto dell'intervenuto parziale ripristino dello stato dei luoghi, l'area acquisita sarebbe esuberante.

La doglianza è infondata.

Con la non impugnata sentenza n. 1112/2020, il Tribunale ha accolto il ricorso contro il provvedimento di acquisizione gratuita "limitatamente alla parte in cui, pur stabilendo di acquisire un'ulteriore area, ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, la citata determinazione non delimitava puntualmente l'ulteriore area da acquisire e, in violazione delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla consolidata giurisprudenza, non indicava i criteri di calcolo per la determinazione dell'ulteriore superficie confiscata, in relazione alla realizzazione di opere pubbliche analoghe a quelle abusive".

Ne discende che la sussistenza dei presupposti per procedere all'acquisizione non può più essere rimessa in discussione in questa sede, essendosi, sul punto, formato il giudicato.

E invero, la circostanza che le opere fossero state demolite entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione della sentenza n. 692/2020, con l'asserita conseguenza del venir meno dei presupposti per procedere all'acquisizione gratuita, è circostanza che, semmai, avrebbe potuto viziare la sentenza n. 1112/2020 e che, quindi, avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti di quest'ultima, mentre così non è stato, atteso che avverso la stessa non è stato proposto appello.

Peraltro, come emerge dalla citata relazione dell'ing. Santoriello, il sig. F. ha provveduto a demolire le opere abusive entro i 90 giorni successivi alla citata sentenza n. 692/2020, ovvero quando i presupposti per l'acquisizione gratuita, parametrata alla totalità degli abusi commessi, si erano ormai verificati, tenuto conto che l'ordinanza di demolizione è stata notificata il 26 aprile 2018 e la stessa è stata sospesa solo con ordinanza 22 novembre 2018, n. 550, emanata nell'ambito del giudizio poi definito, in primo grado, con la ricordata sentenza di reiezione del ricorso, n. 692/2020 (prima sospesa con decreto monocratico 10 luglio 2020, n. 4141 e ordinanza cautelare 23 novembre 2020, n. 6764 e, poi, confermata in appello con sentenza 26 novembre 2021, n. 7915).

Va, inoltre, osservato che, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'appellante non ha contestato i calcoli effettuati dall'amministrazione comunale per determinare l'ulteriore area da acquisire, quindi non è consentito, sotto questo profilo, sindacarne l'operato.

Col secondo motivo si lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato a escludere, in considerazione dell'avvenuta acquisizione al patrimonio comunale, la legittimazione della parte appellante a richiedere la fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

E invero, ai sensi della detta norma, confermata dagli artt. 31 e 36 del medesimo testo legislativo, il beneficio potrebbe essere richiesto anche dal responsabile dell'abuso.

Peraltro, lo stesso Tribunale, nella sentenza n. 1112/2020, avrebbe riconosciuto "che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere tutt'al più valutata dall'Amministrazione nella fase esecutiva dell'ordinanza di demolizione, ai sensi dell'art. 34 t.u.e.".

Oltre a ciò, il giudice di prime cure non avrebbe considerato la sospensione dell'ordinanza di demolizione disposta dal Consiglio di Stato con decreto cautelare n. 4141/2020.

La doglianza non merita accoglimento.

Al riguardo è sufficiente rilevare che, una volta che l'opera abusiva sia stata acquisita al patrimonio comunale, non c'è più spazio per l'operatività della norma di cui al comma 2 del citato art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, la quale implica che il bene sia ancora nella disponibilità del privato.

Poiché qui si controverte di una fase procedimentale successiva a quella concernente l'ordinanza di demolizione, la quale presuppone che questa non sia stata eseguita nei termini di legge, sono del tutto ininfluenti le vicende che in precedenza hanno riguardato la medesima ordinanza. Peraltro, come più sopra rilevato, il decreto monocratico n. 4141/2020 è stato poi superato dalla sentenza n. 7915/2021.

In ogni caso, nella fattispecie la fiscalizzazione dell'abuso non sarebbe stata possibile, dato che, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione può essere convertita in una sanzione pecuniaria solo a fronte di difformità parziali dal titolo edilizio, mentre nel caso che occupa, come si ricava dal provvedimento ripristinatorio n. 3890/2018, è stata contestata la realizzazione di opere in totale discordanza col permesso di costruire.

L'appello va, pertanto, respinto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del Comune, mentre possono essere compensate nei riguardi delle restanti parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore del Comune appellato, liquidandole, forfettariamente, in complessivi euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Compensa le dette spese nei confronti delle restanti parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.