Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 13 giugno 2022, n. 688

Presidente: Taormina - Estensore: Ardizzone

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente in primo grado, sig.ra Giovanna D.G. - odierna appellante - con il ricorso introduttivo, proposto innanzi al T.A.R. per la Sicilia, Sez. staccata di Catania, n.r.g. 1064/2018, ha chiesto l'annullamento: a) della graduatoria nominativa di merito relativa alla prova preselettiva, resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in data 18 aprile 2018 con provvedimento prot. n. 4895, nella parte in cui la ricorrente è risultata "non ammessa" avendo conseguito il punteggio di 32,9600; b) del questionario sottoposto ai candidati nella prova preselettiva, nella parte in cui conteneva domande non afferenti la procedura concorsuale e/o il profilo professionale messo a concorso; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

1.1. Con il ricorso per motivi aggiunti ha chiesto, altresì, l'annullamento della graduatoria provvisoria di merito, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente in data 1° ottobre 2018 e resa nota con provvedimento prot. n. 11818 e della successiva graduatoria definitiva di merito, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente in data 18 febbraio 2019 e resa nota con provvedimento prot. n. 2089; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

2. Esponeva di avere partecipato alla prova preselettiva per l'ammissione al concorso pubblico indetto dalla Gestione governativa ferrovia circumetnea per la costituzione di 6 rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il profilo professionale di "operatore di stazione", ma non era stata ammessa alle successive prove avendo conseguito il punteggio di 32,9600, di poco inferiore rispetto al punteggio minimo necessario (36,9200) per rientrare nei primi sessanta posti (art. 4 del bando).

Ha contestato, quindi, l'illegittimità di 5 quesiti della prova preselettiva deducendo censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del bando di concorso, dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché censure di eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta, errore sui presupposti in fatto e in diritto, manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa e contraddittorietà.

Ha lamentato che i cinque quesiti in contestazione non fossero coerenti con gli argomenti oggetto della procedura concorsuale e con la figura professionale di "operatore di stazione" che, secondo il CCNL Autoferrotranvieri, è il lavoratore che, «in possesso delle prescritte abilitazioni, svolge attività amministrative connesse al servizio viaggiatori e merci nonché attività di movimento limitate alla manovra degli impianti di sicurezza e di segnalamento. Assicura, altresì, il presenziamento connesso ad attività complementari all'esercizio ed il controllo sull'utenza». Precisando che i quesiti oggetto di censura erano quelli contraddistinti con i numeri 14, 24, 28, 31 e 49 deduceva per ciascuno specifici motivi di doglianza.

3. La Gestione governativa ferrovia circumetnea e il Ministero delle infrastrutture e trasporti si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso e hanno preliminarmente eccepito:

- il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni convenute, atteso che l'elaborazione dei quesiti concorsuali, cui attengono le difese del ricorso, è stata curata unicamente e separatamente dalla società Merito s.r.l. - Selezioni e concorsi pubblici, unica legittimata a rispondere alle censure avversarie;

- la carenza di interesse ad agire, poiché, anche volendo accogliere le richieste della ricorrente con attribuzione del massimo punteggio dalla stessa richiesto (5 punti), la candidata raggiungerebbe il punteggio di 37,92, che non sarebbe comunque sufficiente a collocarla in posizione utile, dato che nella graduatoria di merito ci sono 13 candidati che hanno un punteggio compreso tra 36,92 (soglia di ammissione) e 37,92 (nuovo punteggio teorico raggiungibile dalla candidata) e che ciascuno di questi 13 candidati, applicando i criteri di ricalcolo richiesti dalla ricorrente, beneficerebbe, in relazione alle proprie risposte fornite ai quesiti contestati, di almeno 2 punti aggiuntivi continuando a precedere in graduatoria la ricorrente che non potrebbe mai essere entro i primi 60 candidati idonei.

Le amministrazioni hanno, inoltre, controdedotto alle censure articolate in ricorso sostenendo la coerenza dei contestati quesiti in contestazione con la materia oggetto del concorso, la cui conoscenza era richiesta ai candidati.

4. Il T.A.R., con l'impugnata sentenza, dopo avere rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, articolata dalle resistenti amministrazioni, ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che la parte ricorrente, in caso di accoglimento della domanda, non avrebbe ottenuto il bene vita richiesto: posizione utile in graduatoria, «poiché anche applicando i criteri di "ricalcolo" dalla stessa richiesta vi sarebbero comunque altri 13 candidati che beneficerebbero di almeno due punti, continuando a precedere la ricorrente». Ha sostenuto come il ricorso sarebbe stato inammissibile, e comunque infondato, anche sotto altro profilo: «poiché, come già anticipato in sede cautelare, alcuni quesiti resistono alle censure di parte ricorrente con conseguente impossibilità per la ricorrente (che ha conseguito il punteggio di 32,96) di ottenere almeno i quattro punti necessari per rientrare in posizione utile (atteso che l'ultimo idoneo in graduatoria ha totalizzato un punteggio pari a 36,92)».

5. L'appellante, con il presente gravame, ritenendo che sarebbe «del tutto inconferente la richiesta di superamento della prova di resistenza da parte del primo decidente», asserisce che, invece, «il trovarsi di fronte a domande "inaspettate" ha provocato nella candidata un giustificabile stato di agitazione che gli ha impedito di mantenere la giusta serenità e l'equilibrio per affrontare le domande legittimamente poste». Lamenta, quindi, la violazione del principio di "eguaglianza sostanziale", ex art. 3, comma 2, Cost., e di imparzialità, ex art. 97: l'Amministrazione non avrebbe garantito le condizioni necessarie allo svolgimento della prova concorsuale con «la massima serenità per tutti i candidati» e gli errori di elaborazione della prova (domande non coerenti) avrebbero aggravato il procedimento. L'appellante testualmente afferma che: «illogico, [...] appare il pronunciamento di inammissibilità per carenza di interesse adottato dal Primo Decidente, risultando, al contrario, evidente come in una fattispecie come quella in cui si è trovata ad "operare" [...] risultasse, quantomeno, complicato portare correttamente a termine l'intera prova concorsuale, all'evidenza "falsata" dalla presenza di quesiti del tutto inconferenti».

Afferma che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, sarebbe stato richiesto anche l'annullamento della prova selettiva, essendo oggetto di impugnazione anche il "questionario sottoposto ai candidati nella prova selettiva". Ritiene erronea la sentenza laddove ha ritenuto infondate nel merito le censure relative ai singoli quesiti non pertinenti «rispetto alle mansioni proprie della figura professionale messa a concorso», ribadendo sostanzialmente, per ciascun quesito, i motivi di doglianza proposti in primo grado.

6. Si è costitu[i]to, con memoria di stile, depositata il 6 dicembre 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. L'appellante, previa dichiarazione di persistenza dell'interesse alla decisione, depositata il 15 settembre 2021, in prossimità dell'udienza di discussione, ha depositato memoria ai sensi dell'art. 73 del c.p.a.

8. L'appello non è fondato e va respinto.

8.1. In via preliminare rammenta il Collegio che, ai sensi dell'art. 95, comma 5, c.p.a. ("il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, può non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa") può omettersi di disporre l'integrazione del contraddittorio ove si ritenga l'impugnazione infondata (cfr. art. 49 c.p.a. con riferimento ad analoga previsione riferibile al processo di primo grado); sulla scorta di tali previsioni, posto che - per quanto si dirà di seguito - l'impugnazione sembra al Collegio infondata si omette detto incombente che, in teoria, sarebbe stato doveroso stante il "taglio" delle censure prospettate dall'appellante che, sempre in tesi, nel loro sviluppo logico (peraltro, comunque neppure enunciato dall'appellante neppure in primo grado) ove accolte avrebbero potuto comportare quale conseguenza l'annullamento dell'intera procedura concorsuale.

9. La sentenza impugnata, uniformandosi al consolidato principio che, in presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si possa prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso (cfr., ex multis, C.d.S., V, 23 agosto 2019, n. 5837), ha dichiarato, in parte qua, inammissibile il ricorso, avendo accertato che - nella prospettica ipotesi dell'accoglimento delle censure di parte ricorrente, tutte rivolte nei confronti dei cinque quesiti ritenuti incongrui e non pertinenti alle materie del concorso - l'espunzione delle contestate domande dal questionario e la riformulazione della graduatoria, non potrebbe in ogni caso condurre all'attribuzione del punteggio previsto in caso di risposta corretta. Ad avviso del Collegio la tesi del Giudice di prime cure sul piano logico-argomentativo appare immune da vizi: l'eliminazione dei quesiti, presuntivamente illegittimi, sarebbero, difatti, inidonei a fondare la richiesta di attribuzione del punteggio corrispondente alla risposta esatta.

Il Collegio rileva come l'appellante, in ordine alla statuita carenza della sussistenza di un interesse attuale e concreto al ricorso, afferma, del tutto apoditticamente, come «risulta del tutto inconferente la richiesta di superamento della prova di resistenza da parte del primo decidente» e adduce generiche violazione dei principi costituzionali di "uguaglianza sostanziale" (ex art. 3, comma 2, Cost.) e di imparzialità (art. 97 Cost.) sul presupposto di fatto che «il trovarsi di fronte a domande "inaspettate" ha provocato nella candidata un giustificabile stato di agitazione che gli ha impedito di mantenere la giusta serenità e l'equilibrio per affrontare le domande legittimamente poste» avendo «l'Amministrazione [...] l'obbligo giuridico di porre in essere tutte le condizioni perché la prova concorsuale si svolga con la massima serenità per tutti i candidati».

Nel caso di specie, l'appellante, sorvolando sulla denunciata insussistenza della "c.d. prova di resistenza", atta a dimostrare la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, si limita a impugnare i risultati di una procedura concorsuale, atteggiandosi come un defensor legitimitatis, postulante un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, e ciò indipendentemente dalla prova che tale corretta formulazione avrebbe comportato per lui un apprezzabile risultato concreto, il tutto in contrasto con la consolidata giurisprudenza alla quale ha aderito questo Consiglio (ex multis, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; C.d.S., Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5837; Sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; Sez. III, 5 febbraio 2014, n. 571).

Per altro verso l'appellante ripropone le censure ai quesiti sui quali solo per completezza il Giudice di primo grado aveva ritenuto di pronunciarsi per evidenziare che essi non potevano ritenersi estranei alle materie oggetto della prova orale. Su questo punto il Collegio ritiene che non sussistano ragioni per derogare al principio dell'insindacabilità giurisdizionale in ordine al merito delle scelte dell'Amministrazione relativamente ai quesiti concorsuali, non ravvisando, nel caso specie, alcuna violazione della par condicio tra i candidati. Né può ragionevolmente derivarsi tale violazione dalla differente reazione psicologica dei candidati di fronte a quesiti presuntivamente non pertinenti, come pretenderebbe l'appellante laddove afferma che «il trovarsi di fronte a domande "inaspettate" ha provocato nella candidata un giustificabile stato di agitazione», mentre taluni hanno avuto la capacità di addossarsi l'onere dell'aggravamento procedimentale, «sol perché magari dotati di una struttura emotiva più robusta». A parte dunque l'irrilevante profilo psicologico dei concorrenti, dal contesto del gravame, è scarsamente intellegibile quale sarebbe stato il vantaggio competitivo per i candidati, che, rispondendo a identici quesiti, hanno superato in graduatoria l'appellante.

E comunque, il ragionamento dell'appellante, teso a sostenere la non pertinenza dei quesiti con le materie oggetto della prova orale, appare inidoneo a confutare le argomentazioni del Giudice di prime cure, il quale, condivisibilmente, afferma che «tra le materie riguardanti la prova orale l'art. 5 del bando indicava "Stazioni ferroviarie interrate (dispositivi ed impianti relativi alla sicurezza dei viaggiatori)" nel cui ambito rientra sia il quesito n. 24 (sulla nozione di stazione sotterranea superficiale ai fini dell'applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi), sia il quesito n. 49 (sulla conformazione delle uscite di sicurezza delle sedi sotterranee delle metropolitane) presentando entrambi evidente attinenza, diretta o indiretta, con la materia "Stazioni ferroviarie interrate" e con il correlati argomenti relativi ai "dispositivi ed impianti relativi alla sicurezza dei viaggiatori)". Né possono ritenersi estranei alle materie oggetto delle prove orali i quesiti n. 28 e 31 in materia di integrazione modale e tariffaria che rientrano ampiamente nella materia "tariffe e titoli di viaggio vigenti" e appaiono coerenti con il profilo professionale "operatore di stazione" che svolge, tra l'altro, "attività amministrative connesse al servizio viaggiatori e merci..."».

10. In conclusione l'appello non contiene alcuna persuasiva contestazione alle argomentazioni del primo Giudice, che si fondano su principi pienamente condivisi dal Collegio, che costituiscono jus rec[e]ptum in giurisprudenza, pertanto, per le ragioni suesposte, il gravame è infondato e va respinto.

11. La difesa di mero stile dell'Amministrazione resistente giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.