Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 2 maggio 2022, n. 13797
Presidente: Scoditti - Relatore: Tatangelo
FATTI DI CAUSA
Franco M., sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignorato i crediti vantati dal fratello Giovanni Battista M. nei confronti di Unicredit Banca s.p.a., che ha reso dichiarazione di quantità in senso positivo. Nel procedimento esecutivo è intervenuta Marilena R. (coniuge separato di Giovanni Battista M.), sulla base di un credito di mantenimento derivante da accordi intercorsi con il debitore in sede di separazione coniugale, vantando privilegio ai sensi dell'art. 2751, n. 4, c.c.
È sorta controversia in sede di distribuzione, in quanto il creditore procedente ha contestato il credito fatto valere dalla creditrice intervenuta (deducendo la simulazione della separazione e la nullità o comunque l'inefficacia, anche ai sensi dell'art. 2901 c.c., dei relativi accordi patrimoniali), nonché, in subordine, la sua natura privilegiata. Il giudice dell'esecuzione ha sospeso la distribuzione ed assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito in relazione alla controversia insorta in sede di distribuzione.
La domanda del M. è stata poi rigettata dal Tribunale di Perugia, nel contraddittorio con la Curatela dell'eredità giacente di Giovanni Battista M., frattanto deceduto.
La Corte di appello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di Franco M., «dell'atto dispositivo della somma di euro 100.000,00 a titolo di mantenimento una tantum contenuto nella separazione consensuale omologata dal Tribunale di Perugia in data 4.04.06 tra R. Marilena e M. Giovanni Battista».
Ricorre la R., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso Franco M.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra parte intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso.
La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18 giugno 2020 e, secondo quanto dichiara la stessa ricorrente, le è stata notificata in data 20 giugno 2020.
Il termine c.d. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi degli artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c.
Non è applicabile, nella specie, la sospensione feriale dei termini processuali, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata, e precisamente di una controversia insorta tra creditori in sede di distribuzione, ai sensi dell'art. 512 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, cioè quella attuale, in vigore dal 1° marzo 2006, introdotta dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, e successivamente modificata dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263 (è appena il caso di rilevare che la qualificazione dell'oggetto della domanda spetta a questa Corte, specie in mancanza di diversa qualificazione espressa da parte del giudice del merito).
In base alla suddetta disposizione «se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma» (primo comma); «il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata» (secondo comma).
Nella specie, come emerge dallo stesso ricorso, al momento della distribuzione delle somme pignorate in danno di Giovanni Battista M., è sorta controversia tra il creditore procedente Franco M. e la creditrice intervenuta Marilena R. in ordine al diritto di quest'ultima di partecipare alla suddetta distribuzione (nonché di parteciparvi in qualità di creditrice privilegiata), in quanto il primo ha contestato l'effettiva esistenza e l'opponibilità nei propri confronti del credito fatto valere dalla seconda (oltre che, in subordine, la natura privilegiata dello stesso); il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria svoltasi davanti a lui, ha sospeso la distribuzione e assegnato il termine per instaurare il giudizio di merito (al che ha provveduto il creditore procedente Franco M.), il cui oggetto è, dunque, quello di una opposizione esecutiva (ai sensi degli artt. 512 e 617, comma 2, c.p.c., come sopra chiarito) volta ad accertare il diritto della R. di partecipare o meno alla distribuzione delle somme pignorate in danno di Giovanni Battista M.
L'esclusione dell'operatività della disciplina in tema di sospensione feriale dei termini vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accertamento dell'obbligo del terzo (ex plurimis: Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 5475 del 28 febbraio 2020, Rv. 657297-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3542 del 13 febbraio 2020, Rv. 657017-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 33728 del 18 dicembre 2019, Rv. 656351-01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 dell'11 aprile 2019, Rv. 653634-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 17328 del 3 luglio 2018, Rv. 649841-01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21568 del 18 settembre 2017, Rv. 645765-01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28 febbraio 2017, Rv. 643177-01; Sez. lav., Sentenza n. 16989 del 19 agosto 2015, Rv. 636934-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22484 del 22 ottobre 2014, Rv. 633022-01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 dell'8 aprile 2014, Rv. 630934-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 171 dell'11 gennaio 2012, Rv. 620864-01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27 aprile 2010, Rv. 612770-01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 2 marzo 2010, Rv. 611652-01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22 giugno 2007, Rv. 598123-01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25 maggio 2007, Rv. 597640-01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10 febbraio 2005, Rv. 579852-01).
Non può avere rilievo, ai fini di una eventuale esclusione dell'applicabilità delle richiamate disposizioni in tema di sospensione feriale dei termini processuali, la circostanza che, al fine di contestare il diritto della R. di partecipare alla distribuzione, il M. abbia dedotto la nullità, la simulazione, l'inefficacia e la revocabilità degli accordi negoziali in base ai quali la stessa R. ha acquistato il credito fatto valere con il suo intervento e che sia stata chiesta (ed anche ottenuta, all'esito del giudizio di secondo grado) una pronuncia espressa sul punto, dal momento che, alla luce di una lettura integrata di motivazione e dispositivo, deve comunque ritenersi che la pronuncia dei giudici di merito abbia avuto ad oggetto (anche e, anzi, in primo luogo) l'opposizione esecutiva, essendo senz'altro diretta ad escludere la R. dal diritto di partecipare alla distribuzione delle somme disponibili nel processo esecutivo promosso da Franco M.
Va in proposito richiamato il recente indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare), secondo il quale «in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall'art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell'efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell'opponente sul bene staggito non muta l'oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell'opposto, della simulazione dell'atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla l. n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11111 del 10 giugno 2020, Rv. 658080-01).
Si tratta - come appare evidente - dell'affermazione di un principio di diritto valido per tutte le opposizioni esecutive, volto ad individuare, precisare e coordinare gli esatti limiti di applicabilità, in tali casi, dell'indirizzo per cui, in caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione, all'intero giudizio si applica il regime della sospensione (cfr., ad es., Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7824 del 27 marzo 2017, Rv. 644604-01; Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 3 aprile 2013, Rv. 625644-01; l'indirizzo è ritenuto valido anche in caso di domande riconvenzionali con cui, per l'ipotesi di esito positivo dell'opposizione esecutiva, l'opposto richieda un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, purché la sentenza abbia accolto l'opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21 gennaio 2014, Rv. 629827-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 17328 del 3 luglio 2018, Rv. 649841-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 33728 del 18 dicembre 2019, Rv. 656351-01) e degli indirizzi per cui, in caso di domande accessorie e/o consequenziali ad opposizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante e una o più domande ordinarie pregiudicate, quanto meno fino allo scioglimento della connessione, il giudizio resta interamente sottratto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale, nell'ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento dell'invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l'esecuzione (cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25856 del 18 novembre 2013, Rv. 629116-01; Sez. 3, Ordinanza n. 7421 del 17 marzo 2021, Rv. 660914-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15449 del 21 luglio 2020, Rv. 658507-01; Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21 gennaio 2014, Rv. 629826-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3542 del 13 febbraio 2020, Rv. 657017-01).
Secondo l'arresto più sopra richiamato (Cass. n. 11111/2020), deve distinguersi tra i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest'ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla l. n. 742 del 1969, e i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest'ultimo semplicemente l'eventualità del suo esame effettivo.
Orbene, non vi è dubbio che la presente fattispecie rientri nell'ambito della prima delle ipotesi indicate, in quanto le domande di accertamento dell'effettiva esistenza e dell'opponibilità del credito per cui la R. è intervenuta nel processo esecutivo, in virtù della simulazione e/o della nullità o comunque dell'inefficacia, anche ai sensi dell'art. 2901 c.c., degli accordi da questa stipulati con il debitore in sede di separazione coniugale, sono state formulate da Franco M. allo scopo di ottenere l'esclusione della stessa R. dalla distribuzione della somma pignorata.
In conformità all'arresto di questa Corte richiamato in precedenza, non vi è quindi dubbio che il presente giudizio debba ritenersi escluso dall'applicazione della normativa in tema di sospensione feriale dei termini processuali, sulla base del seguente principio di diritto:
«il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, ivi incluse le controversie insorte in fase di distribuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c., anche nel caso in cui il diritto del creditore a partecipare alla distribuzione sia contestato deducendo la nullità, la simulazione o l'inefficacia del fatto costitutivo del credito da questi fatto valere in sede esecutiva, senza che rilevi che sia eventualmente invocata una pronuncia espressa sul punto».
Il termine per proporre il ricorso per cassazione scadeva, dunque, in data 19 agosto 2020.
La notifica dello stesso (datato 16 settembre 2020) risulta effettuata solo in data 18 settembre 2020.
Il ricorso stesso è pertanto tardivo e, come tale, inammissibile.
Il rilievo della tardività del ricorso, comportando l'avvenuto passaggio in giudicato della decisione impugnata, assorbe ed impedisce di valutare ogni altra questione, ivi incluse quelle sollevate nella memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., con riguardo a una serie di vizi di natura processuale nello svolgimento del giudizio di merito (e, in particolare, quelle relative all'eventuale tardiva instaurazione del giudizio di merito oppositivo ed alla inammissibilità dell'appello avverso la decisione di primo grado).
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.