Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 19 aprile 2022, n. 2958

Presidente: Lipari - Estensore: Marotta

1.1. Con ricorso in appello, notificato in data 11 febbraio 2022 e depositato in giudizio il 18 febbraio successivo, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, pubblicata il 29 novembre 2021, con la quale il Tribunale amministrativo per il Lazio, Sez. II-bis, ha accolto il ricorso di primo grado, proposto dal dott. Antonio S., e, per l'effetto, ha annullato in parte qua la delibera n. 1914/19 del 19 novembre 2019 (precisamente, nella parte in cui il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha disposto che l'istituto dell'interpello, di cui all'art. 4, comma 40, della l. n. 183 del 2011 concorre con l'istituto del concorso, di cui all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 545 del 1992) e ha annullato integralmente il bando, indetto con la delibera n. 1472/2020, per la copertura del posto vacante di Presidente di Commissione nella Commissione tributaria provinciale di Cosenza.

1.2. In estrema sintesi, nella sentenza appellata il giudice di prime cure ha ritenuto che, per effetto della introduzione dell'istituto dell'interpello, di cui all'art. 4, comma 40, della l. n. 183/2011, l'indizione della procedura concorsuale, di cui all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 535 del 1992, per la mobilità dei giudici tributari, abbia natura residuale, ossia possa aver luogo solo in caso di infruttuoso esperimento del predetto interpello.

2. Le parti appellanti hanno contestato la sentenza impugnata, deducendo:

- l'improcedibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione della risoluzione n. 3 del 1° dicembre 2020, recante: "Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera"; detta risoluzione prevede il ricorso all'istituto del concorso sia per i trasferimenti di sede con analoghe funzioni, sia per la progressione in carriera;

- l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, per effetto della intervenuta accettazione da parte dell'odierno appellato di altro incarico di Presidente di Commissione tributaria provinciale (in particolare, si evidenzia che il dott. S. ha partecipato anche al bando n. 1/2018, la cui graduatoria è stata pubblicata il 6 ottobre 2021, e ha accettato formalmente la sede di Presidente della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro);

- l'improcedibilità del ricorso di primo grado, per non aver il dott. S. impugnato la delibera n. 1914/2019 nella parte in cui prevede che l'interpello possa essere utilizzato sia per mobilità orizzontale che per mobilità verticale;

- nel merito, hanno contestato l'interpretazione del giudice di prime cure, secondo la quale, l'art. 4, comma 40, della l. n. 183/2011 avrebbe inciso con portata innovativa sull'ordinamento giuridico, attribuendo alla procedura concorsuale di cui dall'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 535 del 1992 una funzione meramente residuale.

A giudizio delle parti appellanti, la disposizione normativa introdotta dal legislatore nel 2011 non sostituisce, né si sovrappone alla previsione legislativa del 1992 e l'istituto dell'interpello implementa, senza sostituire, la procedura concorsuale, che continua a poter essere utilizzata per le medesime finalità dell'interpello, ovvero per "l'assegnazione di medesimo incarico per trasferimento di sede".

3. Nel corso del giudizio ha dispiegato atto di intervento per opposizione di terzo, ai sensi degli artt. 108 e 109, comma 2, il dott. Mario Sp., evidenziando di aver partecipato alla procedura concorsuale indetta - giusta delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 1472/2020/IV del 15 dicembre 2020 - per la copertura di n. 1 posto di Presidente di Commissione nella Commissione tributaria provinciale di Cosenza e di essere stato proclamato vincitore (la graduatoria è stata approvata con delibera n. 1228/2021/IV, emessa nella seduta del 19 ottobre 2021).

Tanto premesso, il dott. Sp. ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per mancata declaratoria della improcedibilità del ricorso, per omessa impugnazione della deliberazione di approvazione della graduatoria.

A tale riguardo, evidenzia che la graduatoria finale è stata regolarmente pubblicata sul sito del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, oltre ad essere stata notificata a tutte le Commissioni provinciali tributarie (ivi compresa quella di Vibo Valentia, presieduta proprio dal dott. S.).

A detta dell'interveniente, solo a fine febbraio 2022, il dott. S. avrebbe proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 1228/2021/IV di approvazione della graduatoria unica del concorso in questione.

A giudizio dell'interveniente, la proposizione del ricorso straordinario non produrrebbe effetti sulla procedibilità del ricorso davanti al giudice amministrativo, per effetto del principio della alternatività delle due forme di tutela.

La parte interveniente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso di primo grado anche sotto altri profili (omessa impugnazione della risoluzione n. 3/2020; carenza di interesse per mancato raggiungimento dell'anzianità di servizio posseduta dal controinteressato; sopravvenuta carenza di interesse per avvenuta accettazione di altro incarico di Presidente di commissione tributaria provinciale).

Nel merito, ha contestato diffusamente le conclusioni del giudice di prime cure.

4. La parte appellata, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

5. All'odierna Camera di consiglio, fissata per la delibazione della istanza cautelare, il ricorso è stato introitato per la decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo, ricorrendo, a giudizio del Collegio, nel caso de quo, le condizioni per l'applicazione della citata disposizione, ai fini dell'immediata definizione del giudizio e avendo, altresì, il Presidente del Collegio rese edotte le parti presenti all'odierna udienza camerale di tale eventualità.

6. Il ricorso in appello e l'opposizione di terzo devono essere accolti e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato improcedibile (in applicazione della c.d. "ragione più liquida"), in relazione alla mancata impugnazione della deliberazione di approvazione della graduatoria.

Dalla documentazione depositata in giudizio risulta che, con deliberazione del 20 ottobre 2021 n. 1228, pubblicata il 22 ottobre 2021, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha approvato la graduatoria del concorso, individuando quale vincitore il dott. Mario Sp.

Il ricorso di primo grado è stato trattenuto in decisione alla udienza pubblica del 10 novembre 2021; non risulta che il ricorrente in primo grado (odierno appellato) abbia impugnato davanti al giudice amministrativo la deliberazione di approvazione della graduatoria né risulta che, all'udienza pubblica del 10 novembre 2021, davanti al giudice di primo grado, abbia chiesto termine per proporre motivi aggiunti; il ricorso di primo grado deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile.

7. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale nell'ambito dei concorsi pubblici l'approvazione della graduatoria definitiva consegue ad una valutazione più ampia rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali, pertanto le eventuali illegittimità del bando e dell'esclusione si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo, con conseguente onere di impugnare l'atto di approvazione della graduatoria, anche qualora il bando o l'esclusione dal concorso siano già stati fatti oggetto di gravame (cfr. C.d.S., Sez. III, 10 luglio 2019, n. 4858; T.A.R. Lazio, Sez. I, 18 gennaio 2021, n. 641).

8. Né a diverse conclusioni si può pervenire per effetto della eventuale proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, in considerazione del principio della alternatività delle due forme di tutela.

La regola dell'alternatività del ricorso straordinario al Capo dello Stato rispetto al ricorso giurisdizionale, fissata dall'art. 8 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, risponde ad una ratio di tutela non già dei privati, bensì della giurisdizione, avendo lo scopo di evitare il rischio di due decisioni contrastanti sulla medesima controversia (divieto del ne bis in idem) e trova applicazione, pertanto, non solo quando si tratta della medesima domanda o dell'impugnazione dello stesso atto, ovvero vi è identità del bene della vita oggetto del rimedio giustiziale esperito, ma anche nel caso di due impugnative rivolte dal medesimo soggetto avverso punti diversi dello stesso atto oppure quando si tratta di atti distinti, ma legati tra loro da un nesso di presupposizione; in sostanza la regola dell'alternatività tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale deve sempre ritenersi operante nei casi nei quali le due diverse impugnative siano sostanzialmente caratterizzate dall'identità del contendere e della relativa ratio (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 27 maggio 2019, n. 846).

Orbene, nel caso di specie, è incontestabile il rapporto di connessione tra la delibera di indizione del bando e la delibera di approvazione della graduatoria finale, con la conseguenza che la mancata impugnazione di quest'ultima nel giudizio incardinato davanti al giudice amministrativo determina, per le ragioni sopra sinteticamente esposte, l'improcedibilità del ricorso di primo grado.

9. La natura della controversia e la novità delle questioni giuridiche (di natura sostanziale) dedotte in giudizio giustificano l'equa compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'appello e l'opposizione di terzo e, in riforma della sentenza appellata, dichiara l'improcedibilità del ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

V. anche Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza 27 aprile 2022, n. 3296.