Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 31 gennaio 2022, n. 636

Presidente: Veltri - Estensore: Marra

FATTO E DIRITTO

1. Gli odierni appellanti, partecipanti al concorso pubblico indetto da A.Li.Sa. per l'assunzione a tempo indeterminato di 274 operatori socio sanitari di cat. B livello economico senior, hanno impugnato, avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, gli esiti della prova pratica del 12 maggio 2021.

1.1. I ricorrenti avevano preso parte alla vista procedura concorsuale il cui mancato superamento - che era condizionato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in punti 21/30 - ha determinato la loro esclusione dalla successiva prova orale e dal prosieguo della procedura stessa.

1.2. Nel chiedere l'annullamento dell'esito della prova pratica, hanno dedotto l'illegittimità della relativa determinazione per sette motivi, afferenti rispettivamente alla violazione e alla falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, alla violazione della regola dell'anonimato, sul presupposto che sarebbe stata consentita la ripresa fotografica dei quesiti da parte dei candidati; alla violazione dell'art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 220/2001, nella parte in cui prevedono che gli elaborati debbano essere scritti, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'Azienda e la firma di un componente della commissione esaminatrice; violazione dell'art. 97 Cost.

1.3. Nel primo grado del giudizio si è costituita l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria resistente per chiedere la reiezione del ricorso.

1.4. Con la sentenza 9 luglio 2021, n. 647, resa in forma semplificata, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha accolto le censure inerenti alla violazione dell'art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 12, comma, 4 del d.P.R. n. 220/2001, nella parte in cui prevedono che gli elaborati debbano essere scritti, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'Azienda e la firma di un componente della commissione esaminatrice, cautele, chiarisce il primo giudice, "... poste a presidio di un interesse pubblico sostanziale rilevante, qual è quello di garantire la genuinità del prodotto intellettuale del concorrente".

1.5. Il Tribunale amministrativo per la Liguria, dopo avere respinto l'eccezione in rito sollevata dall'azienda resiste[n]te relativa alla mancata notifica ai controinteressati, ha perciò accolto il ricorso e ha annullato gli atti gravati.

2. Avverso tale statuizione ha proposto appello A.Li.Sa., lamentando l'erronea lettura da parte del giudice di primo grado dell'art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 220/2001 che non tiene conto né del tipo di procedura informatizzata utilizzata nella gestione del concorso in questione e nella correzione degli elaborati, né delle garanzie offerte da detta procedura e ha chiesto pertanto la riforma, previa sospensione in via cautelare, della sentenza impugnata.

L'appellante ha ribadito anche nel presente grado di giudizio che le procedure adottate in occasione della prova pratica - analiticamente richiamate - hanno, a suo dire, garantito pienamente sia l'anonimato che la genuinità degli elaborati.

2.1. Si è costituita la parte appellata per resistere al gravame, di cui ha chiesto la reiezione.

2.2. Nella camera di consiglio del 23 settembre 2021, la Sezione ha accolto [recte: respinto - n.d.r.] la istanza cautelare formulata dall'appellante.

Nella udienza del 13 gennaio 2021 [recte: 2022 - n.d.r.] sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L'appello di A.Li.Sa deve essere respinto.

4. Con il primo motivo anzitutto, l'odierna appellante, A.Li.Sa., lamenta che il primo giudice avrebbe dato una esegesi errata dell'art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 220/2001 che non ha tenuto conto né del tipo di procedura informatizzata utilizzata nella gestione del concorso in questione e nella correzione degli elaborati, né delle garanzie offerte dalla procedura in parola.

5. Il primo giudice ha respinto la prospettazione di A.Li.Sa. perché, a suo avviso, le citate norme sarebbero state apertamente violate, essendo i fogli risposta privi del timbro dell'Azienda e privi, altresì, della sigla di un componente della Commissione, tanto più che la Commissione si era limitata [a] controdedurre che "... le diciture stampate sui fogli consegnati avrebbero potuto comunque consentire l'individuazione e la riferibilità degli stessi allo specifico concorso in contestazione".

5.1. Il motivo è privo di fondamento perché, come ha ben rilevato il primo giudice, le norme in materia di concorsi pubblici e, in generale, sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche trovano piena applicazione anche per il tipo di assunzione mediante procedura informatizzata. In altri termini, dette norme non si pongono in rapporto di specialità rispetto alle norme generali in materia di assunzione del personale dipendente e, conseguentemente, non derogano agli adempimenti di carattere formale ed ai principi posti a presidio dell'interesse pubblico sostanziale rilevante, qual è quello di garantire la genuinità del prodotto intellettuale del concorrente, evitando il rischio di introdurre in sede di concorso e consegnare come originali fogli già predisposti in tutto o in parte.

5.2. Sul piano sanzionatorio, poi, le regole poste a garanzia della regolarità delle prove concorsuali generalmente intese trovano anche conferma nella più grave conseguenza (rectius: la nullità) che l'ordinamento ha previsto in caso di violazione delle relative norme tese tutelare l'interesse pubblico al buon andamento e all'imparzialità della P.A., perché tali valori costituiscono il fulcro, il baricentro, l'essenza stessa della regolarità dei concorsi pubblici.

5.3. Si devono, dunque, condividere le argomentazioni del primo giudice che ha ritenuto inconferenti i rilievi formulati da A.Li.Sa. con riguardo alla vicenda all'esame, là dove ha testualmente chiarito che "... né le diciture stampate sui fogli consegnati, contenenti il riferimento allo specifico concorso in contestazione, né la distribuzione di quattro codici a barre da apporre sulla busta grande, sul 'foglio delle risposte', sulla busta piccola anagrafica e sul cartoncino anagrafica, a garanzia dell'anonimato e del corretto abbinamento tra prova e concorrente, appaiono concretamente idonei a tutelare l'interesse presidiato dalle disposizioni violate": interesse consistente, come detto, nella garanzia della genuinità dell'elaborato, ovvero nello scongiurare il rischio - anche potenziale - che la sua redazione avvenga prima e al di fuori della sede di esame.

5.4. Altrettanto ininfluente ai fini di un'autonoma, diversa giustificazione della vicenda gravata appare, poi, il rilievo sostenuto dall'odierna appellante secondo cui sarebbe mancata la prova dell'effettiva introduzione in sede di esame di fogli risposte già compilati, trattandosi - come accennato - di disposizioni che, come attesta la sanzione della radicale nullità, mirano a scongiurare che l'interesse pubblico tutelato sia anche soltanto minacciato o messo in pericolo.

5.5. Di qui l'infondatezza dell'appello dato che l'A.Li.Sa [sic - n.d.r.].

6. Le spese del presente grado del giudizio, considerata la peculiarità del caso, possono essere interamente compensate tra le parti.

6.1. Rimane definitivamente a carico di A.Li.Sa. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico di A.Li.Sa. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.