Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 1° dicembre 2021, n. 8014
Presidente: Frattini - Estensore: Santoleri
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Toscana, il ricorrente, cittadino cinese, ha impugnato il decreto di archiviazione, emesso dal Questore della Provincia di Prato in data 13 agosto 2019, dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da lui presentata.
1.1. Si è costituita l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Con la sentenza n. 1123 del 28 settembre 2020 il TAR ha respinto il ricorso.
3. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello articolando anche l'istanza cautelare.
4. Con ordinanza n. 2343/2021 la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame.
4.1. L'Amministrazione appellata non ha dato esecuzione alla pronuncia cautelare.
5. All'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2021 l'appello è stato trattenuto in decisione.
6. L'appello è fondato e va, dunque, accolto.
7. Con il provvedimento impugnato il Questore di Prato ha disposto l'archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per asserito disinteresse del ricorrente, in considerazione della sua mancata presentazione alle convocazioni della Questura per la produzione di documenti.
7.1. L'appellante ha contestato tale presupposto sostenendo di aver interesse al rinnovo del permesso di soggiorno essendo residente in Italia da oltre 10 anni, di svolgere regolare attività lavorativa disponendo di idoneo alloggio.
Ha precisato di aver partecipato al procedimento depositando una memoria difensiva (datata 11 ottobre 2017 e trasmessa alla Questura di Prato dal suo difensore) unitamente alla quale ha prodotto la documentazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno.
Quanto alla mancata presentazione alle convocazioni, ha dedotto che nei giorni in cui avrebbe dovuto recarsi presso la Questura si trovava in Cina ove si trova la sua famiglia (moglie e due figli minori).
Il suo interesse alla definizione del procedimento si desumerebbe dall'aver incaricato due legali affinché seguissero la pratica.
La stessa Questura di Prato aveva esaminato la documentazione versata in atti ed aveva rilevato che essendo trascorso troppo tempo dalla scadenza del permesso di soggiorno "l'assicurata postale risulta archiviata dal sistema informatico e non più recuperabile" consigliando al ricorrente di reiterare l'istanza.
Il ricorrente ha quindi seguito l'indicazione della Questura ed ha presentato una nuova domanda diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, allegando la precedente assicurata postale corredata dai documenti.
Il ricorrente non si è presentato alle convocazioni della Questura in quanto nelle date indicate si trovava in Cina per ragioni di lavoro, atteso che svolge attività di import/export.
7.2. Su richiesta del suo difensore la Questura ha consigliato al ricorrente di prendere un nuovo appuntamento tramite il sito cupa project; tale appuntamento è stato fissato per il giorno 15 marzo 2019 presso gli uffici della Questura di Prato. Verificata la mancanza di alcuni documenti è stato richiesto un nuovo appuntamento fissato per il giorno 24 ottobre 2019.
Nel frattempo la Questura ha inviato il preavviso di rigetto dell'istanza la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
7.3. In data 22 ottobre 2019 è stato notificato al ricorrente il provvedimento di archiviazione della pratica fondato sulla asserita carenza di interesse alla definizione della procedura, circostanza smentita dall'attività compiuta dal ricorrente attraverso i propri difensori.
8. Nell'atto di appello l'appellante ha ricostruito l'intera vicenda contestando la decisione del TAR che aveva avallato la declaratoria di archiviazione della sua domanda a causa della mancata presentazione alle convocazioni della Questura.
8.1. Da quanto premesso si evince che la mancata concessione del rinnovo del permesso di soggiorno è derivata da ragioni meramente formali, non avendo la Questura esaminato - in concreto - se sussistevano o meno i presupposti per il rinnovo del titolo di soggiorno.
A tale proposito il ricorrente ha prodotto in giudizio: copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, di durata quadriennale stipulato in data 1° novembre 2016 relativo ad un immobile sito nel Comune di Prato; copia del contratto di lavoro subordinato part-time, a tempo indeterminato, stipulato in data 30 novembre 2018 con la ditta Sto Express Italy s.r.l. per la qualifica di magazziniere; molteplici buste paga relative agli anni 2018 e 2019 rilasciate da tale datore di lavoro; la dichiarazione dei redditi UNICA 2018 (relativa ai redditi del 2017) a dimostrazione che disponeva di un lavoro anche prima di reiterare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Questa Sezione, tenuto conto che il provvedimento impugnato era stato emesso per ragioni meramente formali, senza esaminare nel merito la specifica condizione del cittadino straniero, residente in Italia da moltissimi anni, con l'ordinanza cautelare ha ordinato alla Questura di riesaminare, nel merito, la domanda dell'appellante, al fine di valutare se disponesse o meno dei requisiti previsti dalla legge per la permanenza del territorio nazionale, considerata la lunga permanenza del suo soggiorno in Italia.
La Questura di Prato non ha dato esecuzione all'ordinanza cautelare.
9.1. Ritiene il Collegio che dover confermare quanto deciso in sede cautelare facendo applicazione, da un lato, del principio recato dall'art. 64, comma 4, c.p.a., tenuto conto che l'Amministrazione non ha dato esecuzione all'ordine del giudice, dall'altro lato dall'esigenza che le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno vengano esaminate nel merito dalla Questura, tenuto conto dell'impatto che producono sulla condizione personale e familiare dei cittadini stranieri, la cui rilevanza, dal punto di vista umano e sociale, non può essere svilita adottando determinazioni fondate su aspetti meramente formali, come nel caso di specie, in cui l'asserito disinteresse al rinnovo del permesso di soggiorno a causa della mancata presentazione presso la Questura nei giorni in cui era stato convocato, è smentito, tra l'altro, dall'incarico conferito agli avvocati, ed è suffragato anche dall'impugnazione (anche in grado di appello) del provvedimento di archiviazione che ha condotto al provvedimento di espulsione dell'appellante dal territorio nazionale.
In ogni caso, le vicende pregresse, ricostruite nella parte in fatto, ivi compresa l'interlocuzione con la Questura di Prato, alla quale si è fatto cenno in precedenza, dimostrano l'inconsistenza del presupposto sul quale si fonda il provvedimento di archiviazione impugnato (presunzione di mancanza di interesse al rinnovo del titolo).
9.2. Sebbene sia richiesta la collaborazione del cittadino straniero e gravi su di esso un dovere di diligenza in relazione ai procedimenti diretti ad ottenere il permesso di soggiorno, nondimeno la Questura non può ragionevolmente presumere il difetto di interesse dalla semplice mancata comparizione alla convocazione, ma deve esaminare la documentazione presentata a sostegno dell'istanza e, ove il cittadino straniero non abbia supportato la sua richiesta con elementi a sostegno del possesso dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno, la Questura potrà respingere la domanda nel merito, dichiarando che l'interessato non ha provato di possedere i requisiti richiesti dall'ordinamento per il rinnovo del titolo.
Ritiene infatti il Collegio che il procedimento diretto ad ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno debba essere definito con un provvedimento decisorio che esamini nel merito l'istanza.
10. Ne consegue che l'appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, va accolto - ai fini del riesame - il ricorso di primo grado.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie, ai fini del riesame, il ricorso di primo grado.
Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.