Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 28 giugno 2021, n. 4903
Presidente: Giovagnoli - Estensore: Gambato Spisani
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti appellanti sono proprietari ad Aprilia di una serie di terreni, distinti al catasto al foglio 45, particelle 86 (superficie catastale 495 mq), 533 (superficie catastale 388 mq), 535 (superficie catastale 629 mq), 195 (superficie catastale 150 mq), 3189 (superficie catastale 357 mq, reale 1357 mq) (fatto pacifico, cfr. comunque doc. 1 appellanti, certificato di destinazione urbanistica).
2. I terreni in questione sono adibiti quasi per intero, eccezione fatta solo per una porzione della particella 535, di diritto e di fatto a sede stradale ovvero marciapiedi, e per la precisione: a) la n. 195 coincide con un tratto di via Piave; b) la n. 533 con un tratto di via Isonzo; c) le particelle nn. 3189, 535 e 86 risultano dal certificato urbanistico in parte sede stradale e in parte sottozona B3 - saturazione - sostituzione, senza che venga riportato in quali proporzioni, tuttavia raffrontando i rilievi metrici con le tavole PRG risulta che: la 86 è interamente destinata a sede stradale e coincide con un tratto di corso San Giovanni XXIII; la 535 è destinata a sede stradale per 451 su 629 mq totali, precisamente ricomprende parte di via Isonzo, l'innesto tra questa e via dei Mille e parte di quest'ultima; la 3189 è destinata a sede stradale per 807 mq e coincide con un tratto di via Piave e per i residui 550 mq è comunque destinata a sede stradale, e coincide con via Emilia (doc. 2 appellanti, relazione tecnica).
3. Poiché dai terreni in questione non traggono, come è evidente, alcuna utilità, i ricorrenti appellanti hanno indirizzato al Comune l'istanza ricevuta il 17 dicembre 2015, prot. n. 126242, con la quale hanno chiesto che l'ente proceda al relativo esproprio (doc. 3 appellanti, istanza).
4. Il Comune non ha dato risposta, e i proprietari lo hanno convenuto avanti il TAR Lazio Latina per sentir accertare la formazione del silenzio inadempimento, con i provvedimenti conseguenti.
5. Nel corso del relativo giudizio sul silenzio, è intervenuta la nota 8 febbraio 2017 di cui in epigrafe, con la quale il Comune ha dichiarato inammissibile l'istanza, rifiutando nella sostanza di procedere all'esproprio e rappresentando di avere intenzione di attivare la procedura di acquisizione gratuita dei terreni stessi ai sensi dell'art. 31, comma 21, della l. 23 dicembre 1998, n. 448 (doc. A in I grado ricorrenti appellanti).
6. Parallelamente, il TAR Lazio Latina ha definito con sentenza sez. I, 23 marzo 2017, n. 190, il giudizio sul silenzio, ordinando al Comune di provvedere.
7. Questo Consiglio di Stato, con sentenza sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5006, ha riformato la sentenza 190/2017, nel senso di ritenere il ricorso originario improcedibile, data l'emanazione della nota 8 febbraio 2017 qui impugnata.
8. Nel giudizio di impugnazione della nota predetta, il TAR, con la sentenza meglio indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
9. Contro questa sentenza, gli interessati hanno proposto impugnazione, con appello che contiene un unico, complesso, motivo in cui criticano la sentenza impugnata per avere ritenuto configurabile una cessione delle aree ai sensi della ricordata l. 448/1998, procedura che richieda il consenso dei proprietari, e che essi non hanno mai inteso prestare. A loro avviso, invece, il Comune dovrebbe completare la procedura espropriativa, eventualmente ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e versare loro il relativo indennizzo.
10. Con ordinanza 22 maggio 2020, n. 2824, la Sezione ha accolto la domanda cautelare nel senso di una sollecita fissazione dell'udienza di merito.
11. Il Comune resiste, con atto 25 maggio 2021, e chiede che l'appello sia respinto.
12. Successivamente, con memorie 15 aprile 2021 per gli appellanti e 19 aprile 2021 per il Comune e con repliche 29 aprile 2021 per entrambi, le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni.
13. All'udienza del 20 maggio 2021, fissata nei termini di cui si è detto, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
14. L'appello, nell'unico motivo dedotto, è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
14.1. Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, per tutte C.d.S., sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4696, in generale un'istanza del privato volta a sollecitare l'amministrazione ad adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, pur non espressamente prevista dalla legge, è configurabile in base al sistema, e soprattutto comporta l'obbligo dell'amministrazione di provvedere su di essa accogliendola o respingendola.
14.2. In concreto, l'istanza presentata dai ricorrenti appellanti (loro doc. 3 in I grado) sollecitava l'amministrazione ad adottare comunque "ogni atto necessario... affinché la proprietà dei terreni venga acquisita in capo al Comune" e quindi, con ogni evidenza, andava qualificata come intesa a sollecitare l'esercizio del potere in questione. Richiedeva quindi la pronuncia di un provvedimento di merito, non di una "inammissibilità", oltretutto motivata con ragioni non pertinenti al contenuto dell'istanza stessa, che non intendeva affatto riferirsi all'art. 31, commi 21 e 22, l. 448/1998 di cui si è detto. Non è quindi oggettivamente vero quanto dice la sentenza di I grado, ovvero che sarebbe mancato un impulso dei privati per promuovere l'acquisizione sanante.
15. Di conseguenza, l'appello va accolto, e in riforma della sentenza impugnata va accolto il ricorso di I grado, nei termini di cui al dispositivo. Se poi sia possibile, come preannunciato, acquisire la proprietà dei terreni in questione ai sensi del citato art. 31, commi 21 e 22, l. 448/1998, è questione sulla quale non si può pronunciare in questa sede, trattandosi di potere amministrativo non esercitato; essa sarà se del caso oggetto di un successivo giudizio, nell'ipotesi in cui il Comune emani effettivamente un provvedimento in tal senso e i privati ritengano di contestarlo.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 2470/2020), lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di I grado (T.A.R. Lazio, Latina, n. 285/2017 R.G.) e annulla la nota 8 febbraio 2017, n. 12672, del Dirigente del V Settore - Lavori pubblici del Comune di Aprilia.
Condanna il Comune di Aprilia a rifondere ai ricorrenti appellanti le spese dei due gradi di giudizio, spese che liquida in complessivi euro 6.000 (seimila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.