Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione V
Sentenza 12 aprile 2021, n. 2346
Presidente: Abbruzzese - Estensore: Caminiti
FATTO E DIRITTO
1. Con atto notificato in data 18 gennaio 2021 e depositato il successivo 22 gennaio i ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito con il rito del silenzio ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza del 5 agosto 2020 per l'adozione di provvedimento di acquisizione sanante al patrimonio comunale ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 della particella 1027 foglio 6 in Catasto Terreni del Comune di Santa Maria a Vico e per la condanna dell'obbligo a provvedere alla definizione del procedimento con contestuale nomina di Commissario ad acta.
1.1. I ricorrenti, assumendo di essere comproprietari della cennata particella in regime di comunione legale, occupata illegittimamente per l'intero dal Comune di Santa Maria a Vico, che ivi realizzava un edificio destinato a Scuola elementare e dell'infanzia, così determinando l'irreversibile trasformazione del suolo, e di avere diffidato il Comune, con missiva inviata via Pec in data 17 dicembre 2019, a porre fine alla situazione di illecito permanente perpetrato ai danni dei legittimi proprietari, presentavano successivamente l'indicata istanza volta all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante.
1.2. Il Comune di Santa Maria a Vico, con nota n. 16554 del 17 settembre 2020, comunicava ai ricorrenti l'avvio del procedimento ex art. 42-bis t.u. espropriazioni e richiedeva la trasmissione del titolo di proprietà, specificando che il termine per la conclusione del procedimento di acquisizione de quo era fissato in giorni 60 decorrenti dalla data di trasmissione del predetto titolo.
La richiesta dell'amministrazione veniva evasa a mezzo pec del 22 settembre 2020 inviata al Responsabile del procedimento.
2. Attesa la mancata conclusione del procedimento nel termine su indicato, i ricorrenti agivano pertanto nell'odierna sede per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e per la conseguente declaratoria dell'obbligo di provvedere, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. 241/1990, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. ed infine la violazione dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, chiedendo altresì la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma da quantificarsi in relazione al perdurare dell'inadempimento a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2-bis della l. 241/1990 e s.m.i.
3. Si è costituito il Comune resistente, con deposito di memoria difensiva e documenti, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l'istanza era stata evasa con provvedimento di rigetto dell'8 febbraio 2021, comunicato ai ricorrenti il successivo 11 febbraio, fondato sul rilievo che la particella de qua, in origine particella 477 del foglio 6, era stata acquistata dal Comune con atto di compravendita nel lontano 1963 dall'allora proprietaria e che pertanto l'area su cui era stata realizzata la scuola non era compresa nell'atto di compravendita stipulato dai ricorrenti per l'acquisto delle particelle contigue.
4. Le parti hanno richiesto la discussione da remoto ai sensi dell'art. 4 d.l. 28/2020.
4.1. Parte ricorrente, in data 25 marzo 2021, ha altresì richiesto la cancellazione della causa dal ruolo ai fini della proposizione del ricorso per motivi aggiunti.
5. In sede di discussione da remoto, avvenuta all'udienza del 30 marzo 2021, il Collegio ha preannunciato l'impossibilità di cancellazione della causa dal ruolo, trattandosi, peraltro, di rito camerale rispetto al quale i motivi aggiunti avrebbero comunque determinato la necessità di conversione del rito, preannunciando che la causa sarebbe stata introitata in decisione per la definizione del ricorso azionato con il rito sul silenzio, ferma restando la possibilità per la parte di impugnare il provvedimento di rigetto con autonomo ricorso e dunque senza pregiudizio per la difesa.
6. In limine litis va evidenziato come l'istanza di cancellazione della causa dal ruolo non possa trovare accoglimento in quanto la fissazione dell'udienza (e dunque, specularmente, la cancellazione della causa dal ruolo) non rientra nella disponibilità delle parti laddove, come nella specie, essendo il giudizio sottoposto a rito camerale, la stessa debba avvenire d'ufficio ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a.
7. Peraltro, non avendo parte ricorrente allo stato impugnato il provvedimento di diniego con ricorso per motivi aggiunti ex art. 117, comma 5, c.p.a. - che in ogni caso determinerebbe l'esigenza di conversione del rito, da camerale ad ordinario -, e per evidenti esigenze di correntezza del ruolo, l'odierno ricorso azionato con il rito sul silenzio, come preannunciato in sede di discussione, può ben essere definito, stante l'improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Comune esitato, sia pure con provvedimento di diniego, l'istanza di parte ricorrente.
Pertanto l'interesse al ricorso deve intendersi traslato avverso l'atto di diniego, ferma restando l'improcedibilità del presente ricorso, azionato con il rito sul silenzio.
8. La domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma da quantificarsi in relazione al perdurare dell'inadempimento, a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2-bis della l. 241/1990 e s.m.i., va per contro rigettata; al riguardo occorre infatti osservare che, come noto, l'art. 28 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, modificando l'art. 2-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, con l'aggiunta del comma 1-bis, ha introdotto tale indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.
È noto che la fattispecie dell'indennizzo da ritardo va nettamente distinta da quella prevista dal comma 1 dell'art. 2-bis della l. n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. c), della l. 18 giugno 2009, n. 69, atteso che, mentre il risarcimento presuppone la prova del danno e del comportamento colposo o doloso dell'amministrazione nonché del nesso di causalità, la fattispecie dell'indennizzo da ritardo prescinde dalla dimostrazione dei suddetti elementi, essendo sufficiente il solo superamento del termine di conclusione del procedimento.
Tuttavia, occorre evidenziare che, al fine del riconoscimento del diritto all'indennizzo, l'interessato, una volta scaduti i termini per la conclusione del procedimento e nel termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine entro il quale il procedimento si sarebbe dovuto concludere, deve ricorrere all'Autorità titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, l. n. 241 del 1990, richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato (cfr. art. 28, secondo comma, del d.l. n. 69 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98 del 2013).
Orbene, parte ricorrente non ha assolto all'onere prescritto dalla richiamata disposizione nel termine ivi indicato, onde la domanda di corresponsione dell'indennizzo non può trovare accoglimento (in senso analogo, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, sent. 16 giugno 2020, n. 2417).
9. Sussistono eccezionali e gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite fra le parti, avuto riguardo alla definizione in rito dell'azione sul silenzio ed alla complessità degli accertamenti richiesti onde risalire alla reale titolarità dell'area su cui sarebbe stata realizzata la scuola, quale rappresentata dal Comune resistente nella memoria di costituzione, nonché al rigetto della domanda di condanna alla corresponsione dell'indennizzo da ritardo mero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile quanto all'azione sul silenzio, lo rigetta quanto alla domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2-bis della l. 241/1990 e s.m.i.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.