Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione II
Sentenza 3 febbraio 2021, n. 148
Presidente: Pasi - Estensore: Amorizzo
FATTO
I ricorrenti deducono di aver ottenuto nel 1986 una concessione in sanatoria per l'ampliamento ed il parziale cambio di destinazione d'uso di un annesso rustico, oltre alla sanatoria di talune difformità progettuali e prospettiche. Deducono, inoltre, che, a causa dei lavori di modifica della vicina sede autostradale, una parte del fondo veniva espropriata. In tal modo l'annesso rustico veniva a collocarsi ad una distanza di m. 1,55 dalla fascia di rispetto autostradale.
Non riuscendo a vendere l'edificio a causa della diminuzione di valore conseguente all'esproprio, i ricorrenti affermano di aver modificato la destinazione d'uso dell'annesso rustico e dell'attiguo ricovero attrezzi senza eseguire opere.
Successivamente, nel 2004 presentavano un'istanza di permesso di costruire in sanatoria dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio oggetto di condono e del contiguo ricovero. Il Comune rigettava l'istanza, affermando: che l'intervento eseguito non era di sola demolizione e ricostruzione dell'annesso rustico (in origine avente una superficie di mq 56), ma di demolizione dell'annesso rustico e della costruzione in sua vece di un fabbricato molto più grande (mq 192,27); che non sussisteva il presupposto delle "doppia conformità", poiché il nuovo fabbricato veniva a collocarsi in fascia di rispetto stradale e non rispettava i dettami previsti dall'art. 39 N.T.A. del P.R.G. e dell'art. 7 l.r. 24/1985; che il nuovo fabbricato non era qualificabile come annesso rustico alla stregua di quanto previsto dall'art. 6 l.r. 24/1985. I ricorrenti impugnavano il diniego innanzi a questo T.A.R. che, con sentenza n. 24/2014, rigettava il ricorso.
Al diniego seguiva l'ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 1873 del 16 gennaio 2006, anch'essa impugnata dai ricorrenti, stavolta con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Anche il suddetto gravame veniva rigettato.
In seguito, i ricorrenti hanno presentato una nuova domanda di permesso di costruire in sanatoria inerente i medesimi manufatti, nel cui progetto era prevista la demolizione di una parte del corpo di fabbrica oggetto di sanatoria, per ridurre l'incremento volumetrico contestato con il primo diniego ed arretrare l'edificio rispetto alla strada.
L'istanza veniva dichiarata "improcedibile" dal Comune con provvedimento del 7 gennaio 2015, oggetto del ricorso introduttivo. Nella motivazione si afferma che l'istanza ha per oggetto opere già dichiarate non sanabili con un provvedimento di diniego divenuto definitivo all'esito del rigetto di ricorso giurisdizionale e già oggetto di ordinanza di demolizione, parimenti divenuta definitiva, all'esito del rigetto del ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dai ricorrenti. Inoltre, l'istanza è volta ad ottenere un permesso di costruire in sanatoria condizionato, che non è previsto dalla legge.
Con il ricorso introduttivo i ricorrenti impugnano il provvedimento di improcedibilità dell'istanza per il seguente articolato motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 36, d.P.R. 380/2001. Violazione dell'art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti per procedere al diniego. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa.
Affermano i ricorrenti che il Comune avrebbe dovuto valutare la sussistenza della doppia conformità del progetto senza richiamare le precedenti pratiche edilizie. La nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria sarebbe diversa nel contenuto ed autonoma rispetto a quella precedentemente rigettata, che era stata presentata ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 380/2001. Non sarebbe configurabile nel caso di specie, una sanatoria condizionata.
I ricorrenti hanno anche proposto la domanda di condanna del Comune al risarcimento del danno.
Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 18 luglio 2016 con cui il Comune ha accertato l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 1932 reg. ord. - p.g. 22048/2006 del 18 aprile 2006 e contestualmente disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
I vizi dedotti sono: 1. Violazione artt. 31 e 33 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e irragionevolezza. L'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione non tiene conto della presentazione di una nuova istanza di sanatoria, del tutto autonoma da quella rigettata nel 2004, che ha fatto venir meno l'efficacia della precedente ordinanza.
Conferma di ciò il ricorrente trae anche dall'ordinanza cautelare di rigetto della domanda proposta in via incidentale nel ricorso introduttivo.
Si è costituito il Comune di Vicenza chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17 dicembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo non è fondato.
L'istanza di sanatoria presentata nel 2014 è sostanzialmente riproduttiva di quella presentata nel 2004 e già rigettata con provvedimento divenuto definitivo per effetto della reiezione del ricorso giurisdizionale contro di esso proposto.
Gli argomenti spesi dal ricorrente, per confutare il suddetto assunto, non sono condivisibili.
Anzitutto è privo di supporto documentale l'assunto di parte ricorrente secondo cui l'istanza presentata nel 2004 fosse volta ad ottenere l'applicazione dell'art. 34 d.P.R. 380/2001 e non una sanatoria ordinaria. Tale elemento, anche ove fosse stato provato, non varrebbe comunque a differenziare le due istanze, dovendosene valutare il contenuto.
In secondo luogo, l'identità dell'abuso oggetto delle due istanze emerge chiaramente dal confronto tra il diniego di permesso di costruire in sanatoria del 26 luglio 2004 e l'istanza di permesso di costruire in sanatoria del 2014. Il contenuto di quest'ultima si differenzia da quella del primo per la sola proposta progettuale di ridurre la volumetria dell'edificio abusivo.
Quest'unica differenza rispetto all'istanza del 2004, tuttavia, non è sufficiente a qualificare la domanda di sanatoria come nuova e ad imporre al Comune di ripronunciarsi sulla "doppia conformità" delle opere, in quanto, come il Comune ha condivisibilmente affermato, per costante giurisprudenza, la sanatoria edilizia condizionata non è conforme al paradigma dell'art. 36 d.P.R. 380/2001. Infatti, "Il presupposto espressamente richiesto dall'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, per potersi conseguire il permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate senza il previo rilascio del necessario titolo edilizio, è che l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda. Corollario di tanto è che il permesso di costruire in sanatoria non può contenere alcuna prescrizione, poiché altrimenti, in contrasto con l'art. 36 citato, postulerebbe non già la "doppia conformità" delle opere abusive richiesta dalla disposizione in parola, ma una sorta di conformità ex post, condizionata all'esecuzione delle prescrizioni e, quindi, non esistente né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, bensì eventualmente solo alla data futura e incerta in cui il ricorrente abbia ottemperato a tali prescrizioni" (T.A.R. Campania, Sez. VIII, 28 ottobre 2016, n. 5010, T.A.R. Liguria, n. 45 del 15 gennaio 2016, n. 1003 del 16 dicembre 2015 e n. 995 del 3 dicembre 2015; T.A.R. Campania, n. 1527 del 12 marzo 2015; T.A.R. Campania, Salerno, n. 1017 del 28 maggio 2014 e n. 1034 del 2 maggio 2013; T.A.R. Lazio, Latina, n. 1004 del 20 dicembre 2012; T.A.R. Lombardia, n. 7311 del 22 novembre 2010).
Il provvedimento impugnato, con cui il Comune ha archiviato l'istanza di sanatoria, è, pertanto, esente dai vizi dedotti. Non essendo il Comune obbligato a esaminare nuovamente un'istanza che era palesemente inammissibile perché condizionata e, comunque, riproduttiva di un precedente diniego di sanatoria dei medesimi abusi, divenuto definitivo.
2. Anche il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
Il Collegio intende ribadire l'adesione all'orientamento (ex pluribus cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 30 luglio 2019, n. 901; T.A.R. Lombardia, Sez. II, 12 novembre 2019, n. 2381; T.A.R. Veneto, 29 dicembre 2015, n. 1418; T.A.R. Campania, 6 febbraio 2017, n. 749; T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, 3 febbraio 2015, n. 1960; T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 13 giugno 2017, n. 6980; 13 giugno 2017, n. 6979; 6 giugno 2017, n. 6688; 17 novembre 2017, n. 11550; C.d.S., Sez. IV, 28 novembre 2013, n. 570; 21 ottobre 2013, n. 5090; 22 agosto 2013, n. 4241; 16 aprile 2012, n. 2185; 12 maggio 2010, n. 2844; Sez. V, 28 luglio 2014, n. 3990; 23 giugno 2014, n. 3143), secondo il quale la presentazione da parte del destinatario di un ordine di demolizione di una domanda di condono o sanatoria relativa alle opere sanzionate, comporta in ogni caso l'improcedibilità del ricorso proposto avverso l'ordine di demolizione, perché, determinando l'obbligo per il Comune di valutare l'istanza con conseguente necessità di assumere un nuovo provvedimento favorevole o sfavorevole in esito alla definizione della richiesta di sanatoria, fa perdere efficacia all'originario provvedimento repressivo che non può più essere portato ad esecuzione.
Tuttavia, nel caso in cui l'istanza si presenti palesemente infondata, non può ritenersi idonea a determinare il suddetto effetto.
La palese infondatezza dell'istanza - che non è revocabile in dubbio nel caso di specie, essendo riproduttiva, per quanto si è detto, di una precedente domanda già rigettata e sulla quale si è già formato il giudicato - esclude l'obbligo per l'amministrazione di valutare il carattere non sostanziale dell'abuso e se l'opera possa essere mantenuta. Non si verifica, quindi, quella condizione richiesta dall'orientamento sopra richiamato che determina la perdita di efficacia dell'originario provvedimento repressivo.
Inoltre, nel caso di specie, l'istanza, oltre che palesemente infondata, era anche tardiva, poiché sopraggiunta ben oltre il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza di demolizione previsto dall'art. 36 d.P.R. 380/2001.
3. In conclusione, sia il ricorso che i successivi motivi aggiunti sono infondati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Vicenza, che liquida in euro 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.