Corte di cassazione
Sezione I civile
Ordinanza 22 dicembre 2020, n. 29260

Presidente: Acierno - Relatore: Oliva

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 19 dicembre 2016 il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso proposto da O. Stanley, cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia aveva rigettato sia la domanda di protezione sussidiaria sia quella di protezione umanitaria.

Avverso tale ordinanza interponeva appello l'O. e la Corte di Appello, con la sentenza oggi impugnata, n. 1779/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione di rigetto O. Stanley, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 e 14 del d.lgs. n. 251 del 2007, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato il riconoscimento della protezione sussidiaria, omettendo di verificare l'effettiva condizione esistente in Nigeria.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe negato il riconoscimento della protezione omettendo, tuttavia, di analizzare compiutamente sia la situazione esistente nella zona d'origine del richiedente sia l'accertamento dell'effettivo livello scolastico del medesimo.

Le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono fondate.

Dalla sentenza impugnata risulta che il richiedente aveva riferito che la sua famiglia era rimasta coinvolta in un attentato perpetrato da terroristi appartenenti a Boko Haram, in occasione del quale erano rimasti uccisi entrambi i suoi genitori, gestori di un ristorante. Detta storia non è stata ritenuta credibile dalla Corte bresciana, in quanto l'O. non aveva saputo indicare precisamente il luogo in cui sarebbe stato posizionato l'esplosivo che avrebbe causato la morte dei suoi genitori, né chiarire in che modo l'attentato avesse potuto coinvolgere l'edificio in cui sarebbe stato collocato il ristorante gestito dai suoi genitori. Il giudice di merito, infatti, dà atto che risulta effettivamente un attentato, compiuto il 14 aprile 2014 nella stazione degli autobus della città di Nyanya, ma precisa che esso è stato causato da una bomba presente su uno dei veicoli e ha causato 71 morti tra i passeggeri. Dopo aver escluso sulla base di detti argomenti - non specificamente attinti dai motivi di censura in esame - la credibilità del racconto e, quindi, il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007, la Corte di Appello ha altresì escluso la sussistenza dei requisiti di cui alla lett. c) della predetta disposizione, senza tuttavia aver cura di precisare le fonti (c.d. C.O.I.) consultate.

L'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale "... alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che dette informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative".

Le Country of Origin Information (cosiddette C.O.I.) assumono quindi un ruolo centrale nell'istruzione e nella decisione delle domande di protezione internazionale, poiché la relativa decisione deve essere assunta, per precisa disposizione normativa, sulla base delle notizie sul Paese di origine, o di transito, del richiedente che siano tratte da fonti informative specifiche ed aggiornate. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha violato tale disposizione, poiché si è limitata ad affermare che non sussisterebbe un contesto "... di violenza diffusa in situazione di conflitto armato interno nell'intero territorio della Nigeria ma solo [n]egli Stati del nord-est, e principalmente in quello di Kano, Borno e Adamawa, e non anche in quello di Rivers dove si trova Port Harcourt e neppure in quello di Imo dove si trova Amil Akabo, luoghi dove dovrebbe fare ritorno se rimpatriato il richiedente..." (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), senza aver cura di indicare alcuna fonte informativa a suffragio di tale conclusione. L'omissione non consente di verificare l'attendibilità e la pertinenza dell'informazione utilizzata dal giudice di merito, e si riflette pertanto in una violazione dell'obbligo di collaborazione istruttoria previsto e declinato dal già richiamato art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008.

Merita, al riguardo, di essere affermato il seguente principio, in linea con quanto ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: "Il riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17 maggio 2019, Rv. 653887; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22 maggio 2019, Rv. 654174; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9230 del 20 maggio 2020, Rv. 657701; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13255 del 30 giugno 2020, Rv. 658130). A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l'autorità o ente dalla quale la fonte consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, che sono garantiti anche dalla specifica provenienza delle C.O.I. indicate in detta disposizione".

Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale non ha indicato alcuna fonte internazionale idonea sulla base della quale ha suffragato la sua valutazione, non consentendo in questo modo la verifica dell'attendibilità e della pertinenza dell'informazione.

L'accoglimento del primo e del terzo motivo comporta l'assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione.