Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 30 ottobre 2020, n. 24109

Presidente: Spirito - Estensore: Ferro

FATTI DI CAUSA

1. Domenico Valter G., avvocato del foro di Monza, impugna la sentenza Consiglio Nazionale Forense [CNF], n. 47/2019, in R.G. 262/17, dep. 13 luglio 2019 che, accogliendo il ricorso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza (COA), ha annullato la deliberazione 1° luglio 2015 con cui il Consiglio distrettuale di disciplina di Milano [CDD] aveva disposto l'archiviazione del procedimento disciplinare n. 330/15 già aperto nei confronti del medesimo avvocato odierno ricorrente;

2. la sentenza impugnata, premesso che con il citato provvedimento 1° luglio 2015 il CDD aveva dichiarato manifestamente infondato l'esposto presentato da un cliente dell'avvocato G., con cui si deduceva che le somme da questi incassate come difensore erano state portate in compensazione del credito professionale, pur mancando il relativo consenso, ha rilevato che: a) il COA di Monza ricorreva avanti al CNF contro la delibera di archiviazione, contestandone il vizio di motivazione e la mancanza di istruttoria, ma il CNF dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo, con la sentenza 23 gennaio 2017, n. 5/2017, inimpugnabile l'archiviazione in sé; c) le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza 20 giugno 2017, n. 16993, in accoglimento dell'ulteriore ricorso del COA di Monza avverso la sentenza CNF, cassavano la stessa, affermando che, anche per la archiviazione, era ammissibile il ricorso da parte del Consiglio dell'Ordine d'iscrizione dell'avvocato contro i provvedimenti del CDD, con devoluzione della pronuncia alla sezione disciplinare del CNF, cui erano rinviate le parti;

3. il CNF, a seguito della riassunzione del ricorso originario: a) ne dichiarava la fondatezza, annullando - come premesso - il provvedimento di archiviazione e così riconoscendo che era mancata l'istruttoria da parte del CDD, né era motivata l'esclusione della responsabilità disciplinare (per difetto di prova dell'autorizzazione del cliente a trattenere le somme), compensando le spese del giudizio di legittimità e così decidendo su tale punto come da rimessione della sentenza delle Sezioni unite; b) per l'effetto, disponeva la rimessione degli atti al CDD di Milano affinché tale organo proseguisse l'originario procedimento n. 330/2015;

4. il ricorso è su due motivi, cui resiste con controricorso il COA di Monza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. nel primo motivo si contesta la nullità del procedimento, per omessa notificazione all'interessato del ricorso presentato dal COA di Monza contro il provvedimento di archiviazione del CDD di Milano, in violazione di plurime norme che, stante l'assenza di una previsione esplicita dell'adempimento, vanno comunque ricavate da una lettura coordinata, quanto al procedimento disciplinare e in integrazione dell'art. 33 Regolamento CNF 21 febbraio 1994, n. 2, con gli artt. 59, 60, 61, 64 r.d. 37 del 1934, 59 l. n. 247 del 2012, 584 c.p.p., conseguendo, dal mancato rispetto del contraddittorio sull'atto iniziale, la nullità di tutti gli atti successivi;

2. con il secondo motivo, si invoca la nullità del procedimento per omessa notifica dell'atto di citazione all'udienza avanti al CNF (nel primo procedimento), in violazione ancora dell'art. 59 l. n. 247 del 2012, che rinvia alle norme processuali penali e, dunque, all'art. 601 c.p.p., discendendone nullità insanabile ex art. 179 c.p.p. degli atti da cui deriva il presente giudizio, successivi all'archiviazione del CCD di Milano;

3. preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, attesa la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata (Cass., Sez. un., 7530/2020, 16993/2017) e, parimenti, identico limite ricorre nei confronti del Consiglio distrettuale di disciplina di Milano, posto che non si tratta di parte necessaria del giudizio di legittimità, per via della «alterità organica tra il CDD, detentore del potere disciplinare e il COA, portatore dell'interesse collettivo dell'ordine locale» (Cass., Sez. un., 19367/2019, 16993/2017), svolgendo una «funzione amministrativa di natura giustiziale caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all'Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall'altro, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio» (Cass., Sez. un., 17563/2019);

4. il ricorso è inammissibile; nella specie, lo stesso ricorrente indica di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata in data 23 luglio 2019, mentre la notifica del ricorso al COA di Monza (l'unica parte per cui è rilevante il relativo scrutinio di tempestività, in ragione delle limitazioni soggettive, sulla legittimazione al procedimento, degli altri soggetti, CDD e CNF, come precisato da Cass., Sez. un., 16993/2017 e su cui anche Cass., Sez. un., 19367/2019, Cass., Sez. un., 17563/2019) è del 18 ottobre 2019, oltre dunque i 30 giorni dalla predetta notifica;

5. invero, come eccepito dal controricorrente e in applicazione dell'art. 36, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247, il ricorso per cassazione avverso le decisioni del CNF dev'essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, una regola applicata e riaffermata da queste Sezioni unite nella pronuncia n. 16993/2017, e cioè proprio in occasione della impugnazione della prima sentenza del CNF nel procedimento riguardante l'avvocato G.;

6. si è così puntualizzato che l'art. 36, comma 6, legge professionale forense vigente [l.p.f.], con riguardo alla "funzione giurisdizionale", «riproduce in sostanza l'art. 56, comma 3, della previgente l.p.f. Il ricorso va proposto, infatti, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, cioè in termine ancora una volta più breve rispetto a quello ordinario, trattandosi di norma speciale (v. Cass., Sez. un., n. 997 del 1964) sorretta da compatibilità costituzionale (v. Cass., Sez. un., n. 6252 del 1989). Gli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, l.p.f. richiamano e conferiscono ulteriore vigenza ai soli artt. 59-65 della previgente l.p.f., ma non agli artt. 66-68 che, dunque, non possono ritenersi ulteriormente in vigore operando, riguardo al ricorso per la cassazione delle sentenze del CNF e per quanto non regolato dalla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, le ordinarie disposizioni previste dal codice di rito per il giudizio di legittimità»;

7. il principio, d'altronde, era già stato illustrato da Cass., Sez. un., 9031/2014, avendo riguardo al termine breve di trenta giorni che l'art. 36 della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) si è limitato a ribadire rispetto al r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (art. 66, comma 1), riproducendo la pregressa indicazione temporale (incluso il rinvio all'art. 56, comma 3, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578); parimenti, l'indirizzo ha rinvenuto conferma in Cass., Sez. un., 17192/2018 ove si è chiarito, in continuità con Cass., Sez. un., 2110/2017, che «le disposizioni contenute nell'art. 36 dell'ordinamento forense contengono un'eccezione al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., il quale stabilisce che il termine di 30 giorni per ricorrere verso la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente e non già del suo procuratore, considerato che non ricorre qui la ratio della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione» e, si è concluso, «ciò appare sufficiente anche ad escludere le perplessità di ordine costituzionale»;

8. più ampiamente, è stata invero precisata la conseguita attualità del disegno di riconformazione ordinaria anche della legge speciale in esame rispetto al ricorso avanti alle Sezioni unite, come parte di un riordino normativo per cui «nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, dal codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale» (Cass., Sez. un., 412/2020);

9. conclusivamente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso; le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione (Cass., Sez. un., 23535/2019; 4315/2020);

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese processuali, che si liquidano in euro 5.000 a titolo di compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200, nonché agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.