Corte di cassazione
Sezione I civile
Ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21500
Presidente: Genovese - Relatore: Iofrida
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 810/2019, depositata in data il 27 maggio 2019, in sede di rinvio per effetto della cassazione, con pronuncia di questa Corte n. 17075/2018, di pregressa decisione di appello, ha nuovamente respinto la richiesta di J. Zakaria, cittadino del Bangladesh, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.
In particolare, questa Corte nella ordinanza n. 17075 del 2018, dando atto che lo straniero aveva narrato «di essere fuggito dal proprio paese perché, a seguito dell'ascesa al potere del partito Awami League, antagonista del BNP, del quale egli era semplice simpatizzante ma suo padre attivista, aveva ricevuto, assieme al padre, minacce di morte dai militanti del predetto partito avverso», ha, respinte le doglianze in punto di riconoscimento dello status di rifugiato e di non credibilità del racconto, accolto il ricorso limitatamente al diniego di protezione sussidiaria (assorbita la doglianza in punto di protezione umanitaria), in quanto la Corte d'appello non aveva proceduto alla verifica d'ufficio della situazione in cui versa il Bangladesh, sulla base delle informazioni reperibili presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo, ai sensi del richiamato art. 8, comma 3, o altrimenti, ed aveva affermato in maniera del tutto immotivata che il paese non sarebbe interessato da violenze indiscriminate rilevanti agli effetti dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007.
La Corte d'appello di Ancona, in sede di rinvio, ha ribadito che, in punto di protezione sussidiaria, non era ravvisabile, ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, una situazione di pericolo in Bangladesh, in quanto, «consultando i siti governativi italiani (ad esempio, viaggiare sicuri, sito della Farnesina) o di organizzazioni internazionali che operano sul territorio o come si può apprendere quotidianamente dalla stampa o dai media, nel paese esistono problemi di sicurezza legati alle tensioni politiche... ma assolutamente non è possibile affermare che ci sia una situazione di conflitto armato come inteso dalla norma»; non ricorrevano i seri motivi richiesti per la protezione umanitaria.
Avverso la suddetta sentenza J. Zakaria propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno (che resiste con controricorso). Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 14, lett. b) e c), d.lgs. 251/2007, in quanto la Corte d'appello non si è pronunciata in ordine alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), d.lgs. 251/2007, che pure costituiva oggetto del giudizio di rinvio, stante l'accoglimento del terzo motivo del ricorso per cassazione con l'ordinanza 17075 del 2018, e quanto alla lett. c) dell'art. 14 stessa legge la Corte di merito si è limitata a fare un generico riferimento a fonti non ben specificate, senza esaminare i report prodotti dal richiedente (essenzialmente di Amnesty International 2015-2016-2017-2018; 2) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 36[0], n. 3, c.p.c., degli artt. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008 e 27, comma 1-bis, d.lgs. 25/2008, avendo la Corte di merito totalmente omesso di adempiere all'obbligo di cooperazione istruttoria non avendo la Corte esaminato la situazione generale del Paese d'origine alla luce di informazioni precise ed aggiornate; 3) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 3, comma 3, d.lgs. 25/2008, 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, 10 Cost., 116 c.p.c., non avendo la Corte proceduto a verificare le denunciate gravi violazioni dei diritti umani nel Paese d'origine ed omettendo di esaminare la documentazione prodotta dal richiede[n]te relativamente all'integrazione in Italia.
2. Le prime due censure meritano accoglimento limitatamente alla questione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, con assorbimento del terzo motivo concernente la protezione umanitaria.
Va ribadito che il precedente ricorso per cassazione era stato accolto limitatamente al quarto (non al terzo motivo) di ricorso, relativo al diniego di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c), d.lgs. 2517/2007, per motivazione meramente apparente in punto delle fonti informative poste a base del giudizio espresso dalla pregressa decisione di appello. Ogni valutazione, già espressa in sede di merito e coperta da giudicato in punto di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (per non credibilità della vicenda narrata) e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b) e c), d.lgs. 251/2007, non può essere riesaminata.
Ora, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel prevedere che "ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati" deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale» (Cass. ord. n. 30105 del 2018).
Al fine di ritenere adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria, il giudice è tenuto quindi ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l'accertamento richiesto (Cass. ord. n. 11312 del 2019), in quanto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 13897/2019).
Nella specie, nella decisione impugnata, non sì è fatto riferimento ad alcuna fonte specifica per descrivere da dove si è tratto il giudizio sull'assenza di conflitti interni o violenza indiscriminata nel Paese d'origine; inoltre, in ricorso, il ricorrente ha allegato di avere prodotto in giudizio specifici report di organismi internazionali non presi in esame dalla Corte distrettuale.
Si è solo richiamato, nella sentenza impugnata, il sito del Ministero degli Esteri ma, al riguardo, questa Corte ha anche di recente chiarito che «nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell'acquisizione di COI (Country of Origin Information) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale "Viaggiare sicuri", il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati» (Cass. 8819/2020).
3. Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolte, nei limiti di cui in motivazione, le prime due censure, con assorbimento del terzo motivo, e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, le prime due censure, con assorbimento del terzo motivo, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.