Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 25 settembre 2020, n. 1701

Presidente: Giordano - Estensore: Gatti

FATTO

Con il provvedimento impugnato il Questore di Milano ha allontanato dal Comune di Milano il ricorrente, intimandogli di non rientrarvi.

La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Con ordinanza n. 511/2020 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.

All'udienza pubblica del 23 settembre 2020, senza che la difesa erariale abbia presentato ulteriori memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va accolto, atteso che, come già rilevato in sede cautelare, e come già statuito dal T.A.R. Brescia in una fattispecie identica a quella per cui è causa (23 novembre 2016, n. 1548), il foglio di via obbligatorio non può essere utilizzato come strumento espulsivo nei confronti di residenti già iscritti all'anagrafe, operando infatti solo nei confronti di quanti siano estranei ad un certo ambito territoriale.

Contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato, il ricorrente ha comprovato di essere residente a Milano a far data dal 24 gennaio 2020, e di gestire altresì, nella stessa città, un negozio di prodotti alimentari, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'adozione del foglio di via.

Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, le stesse seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 1.500,00, oltre agli oneri di legge, ed al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.