Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 10 agosto 2020, n. 1554

Presidente: Messina - Estensore: Di Mario

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, prot. n. [omissis], emesso dal Questore di Milano, con il quale gli è stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla data di notifica del decreto. Tale provvedimento si fonda su un precedente provvedimento di espulsione ex art. 14, comma 5-ter, emesso dal Prefetto di Milano in data 23 gennaio 2016, notificato il 23 gennaio 2016, nonché sulla circostanza per la quale il ricorrente non ha ottemperato al successivo provvedimento emesso dal Questore di Milano in data 9 novembre 2016 e notificato in pari data, e si sia dunque trattenuto in Italia senza giustificato motivo.

Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I. Violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 - connessa violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Secondo il ricorrente l'atto sarebbe illegittimo in quanto in data 12 luglio 2019 aveva proposto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, con raccomandata n. [omissis], al quale la Questura non avrebbe dato risposta.

Con atto di costituzione formale depositato in data 3 giugno 2020 l'Avvocatura dello Stato ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improponibile, inammissibile e che comunque sia rigettato.

In data 9 giugno 2020 la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

Alla camera di consiglio del 16 luglio 2020 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso della possibilità di una sentenza in forma abbreviata.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, come già rilevato nel decreto n. [omissis] della competente Commissione per il patrocinio a spese dello Stato con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 disciplina le modalità di esecuzione del decreto di espulsione nelle varie forme, dell'accompagnamento alla frontiera, del previo trattenimento presso un centro di permanenza e assistenza temporanea, e, infine, dell'emissione, a cura del Questore, dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, con indicazione delle conseguenze penali in caso di trasgressione.

Nel caso di specie il ricorrente è stato espulso dal Prefetto ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto e non ha ottemperato all'ordine del Questore di lasciare l'Italia, atto emesso e notificato in data 9 novembre 2016.

Il provvedimento impugnato è la reiterazione dell'ordine del Questore di lasciare l'Italia entro sette giorni a seguito dell'inottemperanza al decreto di espulsione.

Secondo l'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'art. 13, comma 3.

Secondo il comma 5-bis della stessa norma "Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie".

In merito al riparto di giurisdizione in materia di espulsione, la giurisprudenza ha riconosciuto che la giurisdizione del giudice di pace nei confronti degli atti di espulsione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 si estende anche agli atti meramente esecutivi dei medesimi, qual è l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale nel caso di specie.

Infatti "è costante la giurisprudenza nel ritenere che l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano non è un atto funzionalmente distinto dal decreto di espulsione, dal momento che ne determina solo le concrete modalità esecutive. Conseguentemente la giurisdizione sulle controversie che riguardano solo l'intimazione, come nella fattispecie in esame, non può essere scissa dal provvedimento cui accede, permanendo la giurisdizione sul provvedimento di espulsione del giudice di pace ai sensi dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286" (in termini, tra le tante, T.A.R. Umbria, sez. I, 28 novembre 2012, n. 508; T.A.R. Marche, 12 luglio 2006, n. 544).

A ciò si aggiunge che l'ordine di allontanamento per inottemperanza a precedente atto di analogo contenuto è correlato all'accertamento positivo di circostanze o di presupposti esaustivamente individuati dalla legge, senza ulteriori spazi di discrezionalità valutativa (cfr. Cass., Sez. un., 9 settembre 2009, n. 19393; 17 giugno 2013, n. 15115; 27 luglio 2015 n. 15693) e quindi incide su posizioni giuridiche di diritto soggettivo.

Ne consegue che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, che spetta al giudice ordinario nella figura del giudice di pace, al quale la domanda può essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a.

3. La presentazione dell'istanza di gratuito patrocinio giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario con conseguente tra[n]slatio iudicii, secondo le disposizioni di cui all'art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.