Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 8 maggio 2020, n. 2912

Presidente: Lipari - Estensore: Noccelli

FATTO E DIRITTO

1. All'odierno appellante, cittadino maliano, a seguito di audizione resa innanzi alla competente Commissione Territoriale, è stato rilasciato il 4 marzo 2016 il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. Il 27 settembre 2018 l'interessato ha ottenuto il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno con scadenza al 26 marzo 2019.

1.2. Contestualmente al rilascio di quest'ultimo lo straniero ha quindi chiesto il rinnovo del permesso per il periodo successivo al 26 marzo 2019.

1.3. Lo stesso straniero ha iniziato a lavorare con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di Pizza Ok s.r.l., svolgendo mansioni di lavapiatti e percependo una retribuzione mensile pari ad euro 777,52.

1.4. Egli si è quindi determinato, pur in pendenza della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ormai in scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

1.5. Senonché, con il successivo provvedimento A12/875729/2019, in data 18 marzo 2019, la Questura di Milano ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari avanzata dall'odierno ricorrente e gli ha ritirato il permesso di soggiorno.

2. Avverso detto provvedimento, nella parte in cui ha rifiutato implicitamente anche la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di motivi di lavoro subordinato, l'interessato ha proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, e ne ha chiesto, previa sospensione in via cautelare, l'annullamento.

2.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno per resistere al ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.

2.2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, con la sentenza n. 1294 del 7 giugno 2019, ha respinto il ricorso.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessato e, nel dedurne, tra gli altri motivi di censura, l'erroneità per violazione dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 18 del 2020, ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con il conseguente annullamento del decreto questorile impugnato in prime cure.

3.1. Si è costituito il Ministero dell'Interno, appellato, per chiedere la reiezione dell'appello.

3.2. Con l'ordinanza n. 4398 del 5 settembre 2019 la Sezione ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.

3.3. Infine, nella pubblica udienza del 23 marzo 2020, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

4. L'appello è fondato.

4.1. Va premesso in limine litis che, dibattendosi in questo giudizio circa il tacito rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, sussiste pienamente la giurisdizione del giudice amministrativo, peraltro mai contestata in appello ai sensi dell'art. 9 c.p.a., non rientrando la presente controversia tra quelle devolute dall'art. 19-ter del d.lgs. n. 150 del 2011, siccome novellato dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 113 del 2018, alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del Tribunale ordinario del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

4.2. Nel merito il ricorso è fondato perché, contrariamente a quanto ha ritenuto il primo giudice, l'art. 1, comma 8, dell'appena citato d.l. n. 113 del 2018, disposizione da applicarsi propriamente al caso di specie, non preclude allo straniero, che pure abbia richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari nel nuovo permesso per protezione speciale, di richiedere contestualmente o anche successivamente la conversione di detto permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ove ne sussistano i presupposti.

4.3. Tanto è reso manifesto dallo stesso tenore letterale dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 113 del 2018, il quale - nel consentire la possibilità di rilasciare, alla scadenza del permesso, un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 previa valutazione della competente Commissione - mantiene espressamente fermi «i casi di conversione».

4.4. Anche se la Commissione territoriale ha dunque espresso parere negativo al rilascio del permesso ai sensi del citato art. 32, come è accaduto nel caso di specie, ciò non avrebbe impedito e non doveva impedire al Questore di valutare se sussistessero i presupposti per la conversione del permesso.

4.5. Il provvedimento questorile è dunque illegittimo laddove, in violazione dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018, non ha valutato se lo straniero potesse ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per via dell'attività lavorativa che ha intrapreso mentre il precedente soggiorno per motivi umanitari non era ancora scaduto.

4.6. Né la valutazione negativa effettuata dalla Commissione territoriale in ordine al rinnovo del precedente titolo, seppure nelle diverse forme e secondo i diversi criterî stabiliti dal d.l. n. 113 del 2018, precludeva al Questore la valutazione della domanda di conversione contestualmente presentata dallo straniero.

4.7. Erra pertanto il primo giudice nel ritenere che la valutazione della Commissione abbia avuto efficacia preclusiva alla conversione del titolo, in quanto al caso di specie non si applica il comma 9, ma il comma 8 dell'art. 1 del d.l. n. 113 del 2018, riferentesi ai permessi di soggiorno per motivi umanitari già rilasciati e in scadenza e, cioè, proprio al caso di specie, mentre il comma 9 regola «i procedimenti in corso» e, cioè, le ipotesi di prima istanza, proposta secondo la vecchia normativa, e da esaminarsi alla stregua dei nuovi criterî introdotti dal citato d.l. n. 113 del 2018 al fine dell'eventuale rilascio del permesso di soggiorno «per protezione speciale».

4.8. E qui merita solo ricordare, come hanno chiarito di recente le Sezioni unite, che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della nuova legge (5 ottobre 2018).

4.9. Tali domande devono essere, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto-legge (Cass., Sez. un., 13 novembre 2019, n. 29459).

5. Per tali ragioni, da ritenersi satisfattive e quindi assorbenti di tutte le ulteriori censure proposte dall'appellante anche in questa sede, il provvedimento questorile è illegittimo per la violazione dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 113 del 2018.

6. In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello deve essere accolto e, di conseguenza, la sentenza impugnata va riformata, con il conseguente annullamento del decreto emesso dalla Questura di Milano, che dovrà riesaminare l'istanza di conversione proposta da Mamadou C. al fine di verificare se sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

6.1. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa la novità del caso di cui non constano al Collegio precedenti in termini specifici, possono essere interamente compensate tra le parti.

6.2. Il Ministero dell'Interno, soccombente, corrisponderà il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado all'erario, essendo l'odierno appellante ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da Mamadou C., lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento A12/875729/2019 emesso l'11 marzo 2019 dalla Questura di Bergamo.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Condanna il Ministero dell'Interno a versare il contributo unificato prenotato a debito per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado in favore dell'erario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.